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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Obbligo di conservazione dei fondali: gli esercenti impianti industriali o depositi situati sulle banchine o lungo canali navigabili sono tenuti a mantenere in buono stato i fondali adiacenti, prevenendo l'interrimento causato dalla propria attività.
  • Obbligo di prevenzione dell'intorbidamento: gli stessi soggetti devono adottare le misure necessarie per evitare che i propri impianti o depositi intorbidiscano le acque portuali o dei canali navigabili.
  • Disposizioni dell'autorità marittima: entrambi gli obblighi devono essere adempiuti «in conformità delle disposizioni impartite» dal capo del compartimento, che definisce modalità e standard tecnici.
  • Esecuzione d'ufficio: in caso di inadempimento, il capo del compartimento provvede direttamente, addebitando le spese all'esercente responsabile.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 76 Codice della Navigazione — Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Se l'esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina interrimento delle acque adiacenti, gli esercenti sono tenuti a provvedere alla conservazione del buon regime dei fondali, in conformità delle disposizioni impartite dal capo del compartimento. Del pari gli esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le disposizioni impartite dalla predetta autorità, per ovviare all'intorbidamento delle acque prodotto dagli impianti o dai depositi. In caso di mancato adempimento da parte degli esercenti, l'autorità predetta provvede di ufficio a spese dell'interessato.

Commento

Ratio e finalità della norma

L'articolo 76 del Codice della navigazione affronta un problema ricorrente nelle aree portuali industriali: l'attività di stabilimenti, depositi e impianti produttivi insediati sulle banchine o lungo canali navigabili può progressivamente degradare le condizioni dei fondali e delle acque circostanti. L'interrimento — l'accumulo di sedimenti che riduce la profondità dei fondali — pregiudica la navigabilità dei canali e dei bacini portuali, potenzialmente impedendo il transito di navi di maggiore pescaggio. L'intorbidamento delle acque, prodotto da scarichi, lavorazioni o dispersione di materiali, può invece danneggiare gli impianti portuali, le altre imbarcazioni e l'ecosistema marino. La norma pone entrambi questi rischi a carico degli esercenti, con un regime di intervento amministrativo sostitutivo in caso di inadempimento.

I soggetti obbligati e la delimitazione dell'ambito applicativo

La disposizione si rivolge agli esercenti impianti industriali o depositi stabiliti «sui margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili». L'ambito soggettivo è quindi ampio: comprende non solo le grandi industrie portuali (cantieri navali, raffinerie, cementifici con impianti a mare) ma anche depositi di inerti, granai portuali, depositi di carburante e qualsiasi altra attività che possa incidere sulla qualità dei fondali e delle acque. Il presupposto è il nesso causale tra l'esercizio dell'impianto o del deposito e il fenomeno di interrimento o intorbidamento: non ogni attività nelle vicinanze del porto ricade nella norma, ma solo quelle la cui gestione determina concretamente l'alterazione dei fondali o delle acque.

Il contenuto degli obblighi

La norma pone a carico degli esercenti due distinti obblighi di fare:

Il primo riguarda la conservazione del buon regime dei fondali: l'esercente deve adottare misure tecniche idonee a prevenire l'accumulo di sedimenti (dragaggi periodici, sistemi di contenimento, modifiche ai processi produttivi) «in conformità delle disposizioni impartite dal capo del compartimento». L'autorità marittima non si limita dunque a constatare a posteriori l'interrimento ma può imporre preventivamente misure specifiche, definendo standard tecnici minimi da rispettare.

Il secondo obbligo concerne la prevenzione dell'intorbidamento: gli impianti o i depositi non devono rilasciare nelle acque materiali sospesi in misura tale da comprometterne la qualità. Anche in questo caso le modalità di adempimento sono definite dal capo del compartimento, che tiene conto delle caratteristiche produttive dell'insediamento e delle condizioni idrologiche locali.

Il ruolo del capo del compartimento e i poteri prescrittivi

Il capo del compartimento marittimo svolge un ruolo centrale: non solo accerta le violazioni ma dispone in via preventiva le misure che gli esercenti devono adottare. Questo potere prescrittivo è particolarmente rilevante: significa che l'obbligo nasce non solo dal testo della legge ma anche dall'atto amministrativo di prescrizione. Un esercente che viola le disposizioni impartite è inadempiente sia alla norma legislativa sia al provvedimento amministrativo, con conseguenze sul piano sanzionatorio e della responsabilità. Le disposizioni del capo del compartimento si coordinano oggi con le prescrizioni ambientali di derivazione europea, in particolare con il Decreto Legislativo 152/2006 (Codice dell'ambiente) che disciplina gli scarichi nelle acque e la tutela dei corpi idrici.

Coordinamento con la normativa ambientale

Il regime dell'art. 76 del Codice della navigazione convive con la più recente normativa ambientale, in particolare con il D.Lgs. 152/2006 e con le disposizioni della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE, recepita con D.Lgs. 152/2006, Parte III). In caso di attività industriale portuale che provochi interrimento o intorbidamento in misura tale da configurare uno scarico non autorizzato o un inquinamento, si applicano anche le sanzioni previste dalla normativa ambientale, che si aggiungono e non si sostituiscono a quelle del Codice della navigazione. La competenza del capo del compartimento marittimo si affianca dunque a quella degli organi di controllo ambientale (ARPA, Autorità di bacino), in un regime di concorrenza di competenze che nella pratica richiede raccordo tra amministrazioni.

Esecuzione d'ufficio e recupero delle spese

In caso di inadempimento da parte degli esercenti alle disposizioni impartite, il capo del compartimento «provvede di ufficio a spese dell'interessato». Il meccanismo è identico a quello previsto dagli artt. 73 e 75: l'autorità si sostituisce al privato inadempiente, esegue i lavori necessari (dragaggi, interventi di bonifica, sistemi di contenimento) e recupera le spese dall'esercente. La qualificazione giuridica di questo recupero è discussa in dottrina: si tratta di un credito di diritto pubblico, assistito dai privilegi propri dei crediti erariali, che si affianca all'eventuale azione risarcitoria per i danni causati a terzi dall'inquinamento o dall'interrimento.

Casi pratici

Caso 1: Deposito di inerti che causa interrimento del canale

Tizio gestisce un deposito di ghiaia e sabbia lungo le sponde di un canale navigabile che sfocia nel porto di Ravenna: le acque piovane trascinano progressivamente i materiali nel canale, creando un banco di sedimenti che riduce il pescaggio disponibile. Il capo del compartimento prescrive a Tizio l'esecuzione di opere di contenimento e dragaggi periodici; Tizio non ottempera nei termini indicati e l'autorità provvede d'ufficio ai lavori, addebitandogli il costo integrale dell'intervento.

Caso 2: Impianto industriale che intorbida le acque portuali

Caio è titolare di un impianto di lavorazione del calcestruzzo sul molo di un porto ligure: le acque di lavaggio degli impianti vengono disperse nell'acqua portuale, creando una persistente torbidità che danneggia le vernici delle navi ormeggiate. Il capo del compartimento impartisce disposizioni specifiche per la raccolta e il trattamento delle acque di processo; Caio adegua l'impianto nei termini prescritti, evitando l'esecuzione d'ufficio.

Caso 3: Concorso di responsabilità tra più esercenti

Sempronio gestisce un cantiere navale con vasche di vernicatura adiacenti a un canale; un altro operatore, Tizio, ha un deposito di carburante sullo stesso tratto di banchina. L'autorità marittima, accertato che l'interrimento del canale è riconducibile all'attività di entrambi, impartisce disposizioni individuali a ciascuno, con obblighi proporzionati al contributo causale; Sempronio adempie puntualmente mentre Tizio resta inadempiente, esponendo solo quest'ultimo all'esecuzione d'ufficio.

Domande frequenti

Chi è tenuto a prevenire l'interrimento dei fondali portuali?

Gli esercenti impianti industriali o depositi situati sulle banchine, sui moli o lungo canali navigabili sono obbligati a prevenire l'interrimento causato dalla propria attività, in conformità delle disposizioni del capo del compartimento marittimo.

Cosa succede se un impianto industriale intorbida le acque portuali?

L'esercente è tenuto ad adottare le misure indicate dal capo del compartimento per eliminare l'intorbidamento; in caso di inadempimento, l'autorità provvede d'ufficio a spese dell'esercente.

Il capo del compartimento può prescrivere misure preventive specifiche?

Sì. La norma attribuisce al capo del compartimento il potere di impartire disposizioni sulle modalità di adempimento degli obblighi di conservazione dei fondali e prevenzione dell'intorbidamento, vincolando gli esercenti a standard tecnici precisi.

L'art. 76 si applica anche agli scarichi industriali in acqua?

Sì, ma in concorrenza con la normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006): gli scarichi che causano intorbidamento sono disciplinati da entrambe le normative e possono comportare sanzioni cumulative.

Un semplice magazzino portuale rientra nell'ambito dell'art. 76?

Dipende dall'attività svolta: se il deposito determina concretamente interrimento o intorbidamento delle acque adiacenti, rientra nella norma indipendentemente dalla denominazione formale dell'insediamento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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