- Le concessioni per depositi e stabilimenti situati anche solo in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, o comunque collegati al mare, sono soggette alle disposizioni del Titolo II del Codice della navigazione.
- Per l'impianto di stabilimenti o depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive è richiesta l'autorizzazione del Ministro competente.
- Tutti questi depositi e stabilimenti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorità marittima.
- I depositi di sostanze infiammabili o esplosive sono assoggettati anche alle speciali disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi.
- Il criterio di collegamento con il mare — fisico o funzionale — determina l'assoggettamento alla disciplina del codice anche per strutture non interamente sul demanio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 52 Codice della Navigazione — Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle disposizioni del presente titolo. Per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive è richiesta inoltre l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorità marittima. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in materia.
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Commento
Ratio e ambito di applicazione
L'articolo 52 del Codice della navigazione disciplina le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti che, per la loro collocazione o per la loro connessione funzionale con il mare, rientrano nella sfera di competenza dell'autorità marittima. La norma estende l'ambito di applicazione della disciplina concessoria del Titolo II del codice anche a strutture che non si trovano integralmente all'interno del demanio marittimo, ma che hanno un collegamento fisico o funzionale con il mare, con corsi d'acqua o canali marittimi. Il criterio di collegamento è particolarmente ampio: basta che lo stabilimento sia 'comunque collegato' al mare per ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 52, anche se si trova interamente su suolo privato o su altre aree non demaniali. Questa ampiezza riflette l'esigenza di sottoporre al controllo dell'autorità marittima tutte le attività che, per la loro contiguità con il mare, possono incidere sulla sicurezza della navigazione, sull'integrità del demanio e sulla tutela ambientale delle acque marine.
Il criterio della connessione con il mare
Il presupposto applicativo dell'articolo 52 è che il deposito o lo stabilimento sia situato anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero sia comunque collegato al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi. Questo criterio è volutamente ampio e comprende tre distinte situazioni. La prima è quella di strutture parzialmente ubicate sul demanio marittimo: anche se solo una piccola porzione dell'impianto si trova sul demanio, l'intera struttura è soggetta alla disciplina del codice. La seconda è quella di strutture situate nel mare territoriale: depositi o stabilimenti che si trovano in mare (piattaforme, boe, impianti off-shore) sono soggetti alla disciplina. La terza — la più ampia — è quella di strutture 'comunque collegate' al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi: comprende stabilimenti che, pur trovandosi su suolo privato o pubblico non demaniale, hanno tubazioni, condotte, pontili o altre infrastrutture che li collegano funzionalmente alle acque marittime. Rientrano tipicamente in questa categoria i depositi costieri di idrocarburi con pontili di carico/scarico, gli impianti di desalinizzazione con prese d'acqua a mare, i cantieri navali con accesso al mare.
Il regime autorizzatorio per sostanze infiammabili o esplosive
Il secondo comma introduce un regime speciale per una categoria particolarmente rischiosa di impianti: i depositi e stabilimenti costieri di sostanze infiammabili o esplosive. Per questi impianti non basta la concessione rilasciata dall'autorità marittima secondo le disposizioni del Titolo II: è richiesta in aggiunta l'autorizzazione del ministro competente (all'epoca del codice, il Ministro per le comunicazioni; oggi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero dell'interno per i profili antincendio). Questa doppia autorizzazione riflette la particolare pericolosità degli impianti che maneggiano sostanze infiammabili o esplosive nelle vicinanze del mare: un incidente in tali strutture potrebbe causare danni gravissimi non solo agli impianti stessi, ma anche alla navigazione, all'ambiente marino e alle popolazioni costiere. La doppia autorizzazione consente un controllo più incisivo da parte delle autorità statali competenti in materia di sicurezza.
Le disposizioni di polizia marittima
Il terzo comma assoggetta tutti i depositi e stabilimenti disciplinati dall'articolo 52 alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorità marittima. La polizia marittima comprende l'insieme delle attività di vigilanza e controllo dell'autorità marittima sull'uso del mare e delle acque interne marittime, nonché sulle strutture che insistono sul demanio o che vi sono collegate. Le disposizioni di polizia marittima riguardano la sicurezza della navigazione, la prevenzione degli incidenti, il rispetto degli orari e delle modalità operative, la tutela dell'ambiente marino. L'assoggettamento alle disposizioni di polizia marittima significa che l'autorità marittima ha il potere di ispezionare gli impianti, impartire prescrizioni operative e, in caso di violazioni, adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dal codice.
Coordinamento con la normativa di sicurezza e ambientale
L'articolo 52 deve essere letto in coordinamento con la normativa speciale successivamente intervenuta. In materia di depositi costieri di idrocarburi, il D.Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. n. 105/2015 sul controllo del rischio di incidenti rilevanti (direttiva Seveso III) e il Codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) pongono un quadro regolatorio articolato che si affianca alle disposizioni del Codice della navigazione. I depositi costieri di sostanze pericolose che superano determinate soglie quantitative sono classificati come stabilimenti a rischio di incidente rilevante e soggetti alla specifica disciplina Seveso, con notifiche obbligatorie, piani di emergenza interni ed esterni, ispezioni periodiche. La concessione demaniale e l'autorizzazione ministeriale ex art. 52 convivono con questi ulteriori regimi autorizzatori, che non possono essere derogati dalla disciplina del Codice della navigazione.
Casi pratici
Caso 1: Deposito costiero di idrocarburi con pontile
Tizio intende realizzare un deposito costiero di gasolio con un pontile di carico/scarico che si estende nel mare territoriale. Poiché l'impianto è collegato al mare tramite il pontile e comprende sostanze infiammabili, Tizio deve ottenere sia la concessione demaniale marittima dall'autorità marittima sia l'autorizzazione del ministero competente, oltre a soddisfare i requisiti Seveso per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Caso 2: Stabilimento parzialmente sul demanio marittimo
Caio è proprietario di un capannone industriale che occupa parzialmente la spiaggia demaniale e parzialmente il suolo privato contiguo. Anche per la sola porzione privata, l'intero stabilimento ricade nell'ambito dell'art. 52 e deve essere oggetto di concessione secondo le disposizioni del Titolo II del Codice della navigazione, con assoggettamento alle disposizioni di polizia marittima per l'intera struttura.
Caso 3: Cantiere navale collegato al mare
Sempronio gestisce un cantiere navale situato su suolo privato, collegato al mare attraverso uno scalo di alaggio. Pur non trovandosi sul demanio marittimo, il cantiere è 'comunque collegato al mare' ai sensi dell'art. 52. Per l'impianto e l'esercizio del cantiere, Sempronio deve ottenere la concessione prevista dal Titolo II del Codice della navigazione e rispettare le disposizioni di polizia marittima impartite dall'autorità marittima competente.
Domande frequenti
Un deposito di carburante situato su suolo privato ma con pontile in mare necessita di concessione demaniale?
Sì. L'art. 52 assoggetta alla disciplina concessoria del Codice della navigazione anche gli impianti che, pur situati su suolo privato, sono 'comunque collegati al mare'. Un deposito con pontile di carico/scarico in mare territoriale rientra nell'ambito di applicazione della norma, richiedendo la concessione e, per le sostanze infiammabili, l'autorizzazione ministeriale.
Quali autorizzazioni aggiuntive servono per i depositi costieri di sostanze infiammabili?
Oltre alla concessione demaniale, i depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive richiedono l'autorizzazione del Ministero competente (art. 52, secondo comma). Se l'impianto supera le soglie Seveso per quantità di sostanze pericolose, è soggetto anche alle disposizioni del D.Lgs. n. 105/2015, con notifica, piano di emergenza e ispezioni periodiche.
L'autorità marittima può ispezionare depositi e stabilimenti privati collegati al mare?
Sì. Il terzo comma dell'art. 52 assoggetta tutti i depositi e stabilimenti disciplinati dalla norma alle disposizioni di polizia dell'autorità marittima, che comprende il potere di ispezione, di impartire prescrizioni operative e di adottare provvedimenti sanzionatori in caso di violazioni.
Cosa accade se uno stabilimento costiero viene ampliato e parte dell'ampliamento cade sul demanio marittimo?
L'ampliamento che occupa anche parzialmente il demanio marittimo richiede una nuova o modificata concessione demaniale. La porzione sul demanio non può essere utilizzata senza titolo, e tutta la struttura risultante — inclusa quella su suolo privato — ricade nell'ambito dell'art. 52, con conseguente assoggettamento alle norme del Titolo II del codice e alle disposizioni di polizia marittima.
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