- Il Tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni nei confronti del condannato che abbia commesso i reati in relazione al proprio stato di tossicodipendenza.
- Presupposto è l'avere completato con esito positivo un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso una struttura pubblica o privata autorizzata (art. 116), accertato tramite la relazione finale dell'art. 123.
- La pena residua da espiare non deve superare sei anni (o quattro anni in presenza di reati ostativi ex art. 4-bis ord. penit.).
- La sospensione non può essere concessa più di una volta e diviene inammissibile se durante il programma il condannato commette un nuovo delitto doloso punibile con la reclusione.
- L'effetto è premiale: rende inapplicabili misure di sicurezza, pene accessorie e altri effetti penali della condanna, salvo la confisca e le obbligazioni civili.
Testo dell'articoloVigente
Art. 90 T.U. Stupefacenti — Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente, il Tribunale di sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si e' sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo
116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, puo' altresi' sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa. La sospensione puo' essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
2. La sospensione della esecuzione non puo' essere concessa e la relativa domanda e' inammissibile se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.
3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonche' le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato.
4. La sospensione della esecuzione della pena non puo' essere concessa piu' di una volta.
4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Torna al sommario
Commento
Ratio e funzione della norma
L'art. 90 del D.P.R. 309/1990 disciplina un istituto premiale rivolto a chi ha già intrapreso e portato a termine un percorso di recupero dalla tossicodipendenza. La logica di fondo del Testo Unico è duplice: da un lato reprimere con severità il traffico di sostanze stupefacenti (art. 73 e 74), dall'altro favorire il reinserimento sociale e la cura della persona dipendente che abbia commesso reati "in relazione" al proprio stato. L'art. 90 si colloca nella seconda direttrice, premiando con la sospensione dell'esecuzione della pena chi ha dimostrato, attraverso il completamento di un programma terapeutico, una concreta volontà di abbandonare la condizione di dipendenza che era all'origine del comportamento criminoso.
Presupposti applicativi
La misura presuppone anzitutto un nesso eziologico tra il reato e lo stato di tossicodipendenza: i fatti devono essere stati commessi "in relazione" alla dipendenza, secondo una valutazione che il Tribunale di sorveglianza compie caso per caso. Il secondo presupposto, di natura sostanziale, è l'avere completato con esito positivo un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata ai sensi dell'art. 116. L'esito positivo è accertato mediante la relazione finale prevista dall'art. 123, che il Tribunale acquisisce prima di decidere. Non basta dunque avere iniziato la terapia: la sospensione presuppone un percorso giunto a conclusione e validato dalla struttura.
I limiti di pena
La sospensione può essere concessa solo quando la pena detentiva da espiare, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non supera sei anni. Il limite si abbassa a quattro anni se il titolo esecutivo comprende uno dei reati "ostativi" indicati dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario). Si tratta di soglie analoghe a quelle previste per l'affidamento in prova in casi particolari dell'art. 94, con cui l'art. 90 condivide la matrice di favore verso il tossicodipendente. Per il condannato in disagiate condizioni economiche, il Tribunale può sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria non ancora riscossa.
Cause di inammissibilità e limite di reiterazione
La domanda è inammissibile e la sospensione non può essere concessa se, nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione, il condannato ha commesso un altro delitto non colposo punibile con la reclusione. La norma valorizza così la coerenza del percorso di recupero: la commissione di un nuovo delitto doloso smentisce l'efficacia riabilitativa del programma e preclude il beneficio. Inoltre la sospensione non può essere concessa più di una volta: è una misura eccezionale, frutto del riconoscimento di un recupero già avvenuto, e non uno strumento ripetibile.
Effetti della sospensione
La sospensione dell'esecuzione produce effetti di particolare ampiezza. Essa rende inapplicabili le misure di sicurezza, le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, con due eccezioni rilevanti: resta ferma la confisca e non vengono toccate le obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento del danno alla persona offesa). Si tratta dunque di un beneficio che incide sul versante esecutivo-penale della condanna, ma non cancella le conseguenze patrimoniali a tutela dei terzi. Decorsi cinque anni senza che si verifichino cause di revoca, l'effetto della sospensione si consolida secondo la disciplina dell'ordinamento penitenziario.
Profili processuali e coordinamento con l'ordinamento penitenziario
Competente a decidere è il Tribunale di sorveglianza, organo specializzato nella fase esecutiva della pena. Il comma 4-bis stabilisce una clausola di rinvio: per quanto non diversamente previsto e ove compatibile, si applica la disciplina della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'art. 90 va quindi letto in coordinamento con le misure alternative alla detenzione e, in particolare, con l'affidamento in prova in casi particolari dell'art. 94, che opera invece quando il programma terapeutico è ancora in corso o deve essere intrapreso. La differenza è netta: l'art. 90 premia un percorso già concluso con la sospensione della pena; l'art. 94 accompagna un percorso in itinere attraverso una misura alternativa eseguita in libertà controllata. Entrambi rispondono alla scelta di politica criminale di privilegiare, per il tossicodipendente, la dimensione terapeutica rispetto a quella esclusivamente afflittiva.
Casi pratici
Caso 1: Programma completato e sospensione della pena
Tizio, condannato a una pena detentiva residua di quattro anni per reati commessi quando era in stato di tossicodipendenza, si è sottoposto a un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso una comunità privata autorizzata ai sensi dell'art. 116, completandolo con esito positivo. La struttura redige la relazione finale prevista dall'art. 123. Il difensore presenta al Tribunale di sorveglianza istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 90. Acquisita la relazione e accertato il nesso tra i reati e la pregressa dipendenza, il Tribunale dispone la sospensione per cinque anni, con conseguente inapplicabilità delle pene accessorie, ferma restando la confisca già disposta.
Caso 2: Nuovo delitto durante il programma: inammissibilità
Caia ha avviato un programma terapeutico e intende chiedere la sospensione ex art. 90. Prima della pronuncia del Tribunale di sorveglianza, però, viene denunciata per un delitto doloso punibile con la reclusione, commesso nel periodo tra l'inizio del programma e la decisione. Il difensore deposita comunque l'istanza, ma il Tribunale la dichiara inammissibile: il comma 2 dell'art. 90 preclude espressamente il beneficio quando in quel periodo il condannato abbia commesso un altro delitto non colposo punibile con la reclusione. La condotta successiva smentisce la stabilità del recupero.
Caso 3: Beneficio già fruito in passato
Sempronio, che in passato aveva già ottenuto la sospensione dell'esecuzione ex art. 90 dopo un primo programma terapeutico, viene nuovamente condannato per reati legati a una ricaduta nella dipendenza e completa un secondo percorso di recupero. Presenta una nuova istanza di sospensione. Il Tribunale di sorveglianza la respinge: l'art. 90, comma 4, stabilisce che la sospensione non può essere concessa più di una volta. Il difensore valuta allora la diversa strada dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94, eventualmente percorribile in presenza dei relativi presupposti.
Domande frequenti
Che cos'è la sospensione dell'esecuzione della pena prevista dall'art. 90?
È un beneficio premiale con cui il Tribunale di sorveglianza sospende per cinque anni l'esecuzione della pena detentiva nei confronti di chi, condannato per reati commessi in relazione alla propria tossicodipendenza, abbia completato con esito positivo un programma terapeutico e socio-riabilitativo accertato dalla relazione finale dell'art. 123.
Quale pena residua consente di accedere alla sospensione?
La sospensione può essere concessa quando la pena detentiva da espiare, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non supera sei anni. Il limite scende a quattro anni se il titolo esecutivo comprende un reato ostativo previsto dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 354/1975).
La sospensione può essere concessa più di una volta?
No. L'art. 90, comma 4, stabilisce espressamente che la sospensione dell'esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta. È una misura eccezionale, fondata sul riconoscimento di un recupero già avvenuto.
Cosa accade se durante il programma viene commesso un nuovo reato?
Se nel periodo tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato commette un altro delitto non colposo punibile con la reclusione, la domanda è inammissibile e la sospensione non può essere concessa.
La sospensione cancella tutte le conseguenze della condanna?
No. La sospensione rende inapplicabili misure di sicurezza, pene accessorie e altri effetti penali della condanna, ma restano ferme la confisca e le obbligazioni civili derivanti dal reato, come il risarcimento del danno alla persona offesa.
Qual è la differenza tra l'art. 90 e l'affidamento in prova dell'art. 94?
L'art. 90 premia con la sospensione della pena chi ha già completato un programma terapeutico. L'art. 94 disciplina invece l'affidamento in prova in casi particolari per il tossicodipendente che ha un programma di recupero in corso o intende intraprenderlo, accompagnando un percorso ancora in atto.
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