Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 88 T.U. Stupefacenti – Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Il Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanita' tramite il Servizio centrale antidroga. L'autorita' giudiziaria, se la quantita' delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorita' a quelle del Servizio centrale antidroga e determina le modalita' della consegna. Torna al sommario

In sintesi

  • Il Servizio centrale antidroga (nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza) può richiedere all'autorità giudiziaria la consegna di campioni delle sostanze sequestrate.
  • Anche le singole forze di polizia e il Ministero della salute (tramite il Servizio centrale antidroga) possono formulare analoghe richieste motivate.
  • L'autorità giudiziaria accoglie le richieste solo se la quantità sequestrata lo consente e se le domande pervengono prima dell'esecuzione dell'ordine di distruzione.
  • In caso di concorso di richieste, la priorità spetta al Servizio centrale antidroga; l'autorità giudiziaria determina le modalità di consegna.
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Ratio della norma

L'articolo 88 del D.P.R. 309/1990 disciplina la fase successiva al sequestro penale delle sostanze stupefacenti o psicotrope, prima che venga eseguita la distruzione ordinata dall'autorità giudiziaria. La norma consente di sottrarre alla distruzione una quota limitata di campioni, destinandola a finalità istituzionali di prevenzione, analisi scientifica e addestramento delle forze dell'ordine. Si tratta di una disposizione di raccordo tra la tutela della catena di custodia probatoria e le esigenze operative dello Stato nella lotta al traffico di stupefacenti.

Soggetti legittimati alla richiesta

La disposizione individua tre categorie di soggetti che possono avanzare istanza di consegna dei campioni:

Il Servizio centrale antidroga, struttura incardinata nel Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, è il soggetto principale e gode di priorità rispetto agli altri richiedenti. Il Servizio svolge funzioni di coordinamento informativo e operativo nella lotta ai traffici illeciti, e la disponibilità di campioni autentici delle sostanze circolanti sul mercato è strumentale all'analisi chimica, all'aggiornamento dei database forensi e all'addestramento delle unità cinofili.

Le singole forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) possono richiedere campioni tramite il Servizio centrale antidroga, con obbligo di motivare la richiesta. Il canale mediato evita la frammentazione delle domande e garantisce un filtro centralizzato.

Il Ministero della salute può richiedere campioni sempre tramite il Servizio centrale antidroga, principalmente per finalità di analisi farmacologica, studio delle nuove sostanze psicoattive (NPSs) e aggiornamento della tabella delle sostanze vietate di cui all'art. 14 T.U.

Condizioni per l'accoglimento

L'autorità giudiziaria competente - solitamente il pubblico ministero titolare del procedimento o il giudice che ha emesso l'ordine di distruzione - è vincolata al rispetto di due condizioni cumulative: (a) la quantità delle sostanze sequestrate deve essere tale da consentire il prelievo del campione senza pregiudicare la prova o l'integrale distruzione del restante; (b) le richieste devono pervenire prima dell'esecuzione dell'ordine di distruzione. Quest'ultimo presupposto è determinante: una volta che la distruzione sia avvenuta, anche parzialmente, la richiesta diviene processualmente tardiva e non può essere accolta.

Rapporto con la distruzione delle sostanze sequestrate

Il T.U. 309/1990 prevede la distruzione delle sostanze sequestrate come regola generale, una volta che sia venuta meno la necessità probatoria. La procedura di distruzione è particolarmente rigorosa e richiede la presenza di un rappresentante del Ministero della salute per la redazione del verbale. L'articolo 88 si innesta in questa procedura come eccezione: la consegna dei campioni avviene a monte dell'ordine di distruzione, non in deroga ad esso, e presuppone che la quantità residua venga comunque distrutta secondo le modalità ordinarie.

Profili pratici e operativi

Sul piano operativo, i campioni ceduti ai sensi dell'art. 88 sono destinati prevalentemente a laboratori forensi, centri di addestramento unità cinofili e istituti di ricerca farmacologica. La corretta conservazione e tracciabilità dei campioni è disciplinata da protocolli interni delle forze di polizia e del Ministero della salute, nel rispetto delle norme sulla custodia delle sostanze stupefacenti. La norma non fissa quantitativi minimi o massimi: è l'autorità giudiziaria a determinare caso per caso la porzione cedibile, bilanciando le esigenze probatorie con quelle operative degli enti richiedenti.

Casi pratici

Caso 1: Richiesta tempestiva del Servizio centrale antidroga

Nel corso di un'operazione antidroga, vengono sequestrati 50 kg di eroina. Tizio, funzionario del Servizio centrale antidroga, formula istanza scritta al pubblico ministero procedente per la consegna di un campione da 200 grammi, necessario per l'aggiornamento del database chimico-forense. La richiesta perviene prima che il PM emetta l'ordine di distruzione del sequestro. Il PM, verificata la sufficienza della quantità sequestrata ai fini probatori e la tempestività della domanda, accoglie l'istanza e dispone la consegna secondo le modalità concordate. Il restante quantitativo viene distrutto nelle forme di legge.

Caso 2: Concorso di richieste e applicazione del criterio di priorità

A seguito di un sequestro di 5 kg di metanfetamina, pervengono al giudice dell'esecuzione due distinte istanze: una del Servizio centrale antidroga per campioni da destinare all'addestramento, l'altra del Ministero della salute (trasmessa tramite il medesimo Servizio) per analisi farmacologica. Caia, magistrato di sorveglianza, deve applicare il criterio di priorità previsto dall'art. 88: accoglie entrambe le richieste poiché la quantità complessiva richiesta è compatibile con il sequestro, assegnando però precedenza logistica alla consegna al Servizio centrale antidroga. Determina le modalità operative di prelievo e verbale.

Caso 3: Richiesta tardiva e inammissibilità

Sempronio, comandante di una stazione dei Carabinieri, trasmette una richiesta di campioni di sostanza (cocaina, 3 kg) tramite il Servizio centrale antidroga. Tuttavia, la richiesta perviene al PM dopo che l'ordine di distruzione è già stato eseguito. Il PM dichiara la richiesta inammissibile per tardività: l'art. 88 subordina espressamente l'accoglimento alla condizione che l'istanza giunga prima dell'esecuzione della distruzione. La Procura archivia la domanda e Sempronio dovrà attendere la prossima operazione per formulare analoga richiesta nei termini di legge.

Domande frequenti

Chi può richiedere i campioni delle sostanze sequestrate ai sensi dell'art. 88?

Il Servizio centrale antidroga (con priorità), le singole forze di polizia e il Ministero della salute, questi ultimi due tramite il Servizio centrale antidroga e con istanza motivata.

Entro quando deve essere presentata la richiesta di consegna dei campioni?

Prima dell'esecuzione dell'ordine di distruzione emesso dall'autorità giudiziaria. Le richieste pervenute successivamente sono inammissibili.

L'autorità giudiziaria è obbligata ad accogliere la richiesta?

No. Deve verificare che la quantità sequestrata lo consenta e che la richiesta sia tempestiva. Ricorrendo entrambe le condizioni, accoglie la domanda, ma conserva discrezionalità sulle modalità di consegna.

A quali finalità sono destinati i campioni ceduti?

Principalmente ad analisi chimico-forensi, aggiornamento dei database sulle sostanze circolanti, addestramento delle unità cinofili e ricerche farmacologiche del Ministero della salute.

Cosa avviene al restante quantitativo di sostanza?

Viene comunque distrutto secondo le procedure ordinarie previste dal T.U. 309/1990, che impongono la presenza di un rappresentante del Ministero della salute e la redazione di apposito verbale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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