- Precursori di droghe: sostanze classificate nelle categorie 1-3 del reg. CE 273/2004 e 1-4 del reg. CE 111/2005 suscettibili di essere impiegate per produrre stupefacenti o psicotropi.
- Licenza ministeriale obbligatoria (Min. Salute) per operare con sostanze di categoria 1; obbligo di registrazione per quelle di categoria 2 destinate all'immissione sul mercato o all'import/export.
- Sanzioni penali graduate: operare senza licenza su cat. 1 = reclusione 4-16 anni e multa 15.000-150.000 euro; violazione obbligo registrazione cat. 2 = reclusione 3-8 anni e multa 6.000-60.000 euro; aggravate se il soggetto era già titolare di licenza o registrazione.
- Obblighi documentali e di comunicazione: tenuta registri transazioni, dichiarazioni degli acquirenti, rendicontazione annuale entro il 15 febbraio, notifica delle singole operazioni alla DCSA.
- Vigilanza e controlli: il Min. Salute ispeziona gli operatori; le forze di polizia possono accedere in qualunque momento; chi ostacola i controlli è punito con arresto fino a un anno.
- Esportazione e importazione di cat. 1 e 2 subordinate ad autorizzazione ministeriale semestrale; obblighi di notificazione preventiva verso paesi terzi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 70 T.U. Stupefacenti — Precursori di droghe
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Ai fini del presente articolo si intende per: a) sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di seguito denominate «sostanze classificate o precursori di droghe»: tutte le sostanze individuate e classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e nelle categorie 1, 2, 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , compresi miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi le miscele e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate, composti in modo che le sostanze stesse non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, i medicinali quali definiti all' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e i medicinali veterinari quali definiti all' articolo 4, numero 1) del regolamento (UE) 2019/6 , in conformità al richiamo di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 ad eccezione dei medicinali e dei medicinali veterinari elencati nell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 ; b) operatore: una persona fisica o giuridica che operi nell'attività di immissione sul mercato di sostanze classificate, nonché una persona fisica o giuridica che operi, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 111/2005 , nell'ambito dell'importazione o dell'esportazione di sostanze classificate nei confronti di paesi non comunitari o svolga attività di intermediazione ad esse relative, comprese le persone la cui attività autonoma consiste nel fare dichiarazioni in dogana per i clienti sia a titolo principale sia a titolo accessorio rispetto ad un'altra attività; c) immissione sul mercato: l'attività di fornire, a titolo oneroso o gratuito, sostanze classificate nella Comunità ovvero di immagazzinare, di fabbricare, di produrre, di trasformare, di commerciare, di distribuire o di intermediare tali sostanze, ai fini di fornitura nella Comunità.
2. Gli operatori che intendono effettuare, in relazione a sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, taluna delle attività di immissione sul mercato indicate nel comma 1, devono nominare un responsabile della commercializzazione, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004 , notificando al Ministero della salute le generalità della persona nominata. L'operatore che viola tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Può essere adottato il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , nonché l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.
3. Gli operatori che, in relazione a taluna delle sostanze classificate nella categoria 1 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , intendano compiere taluna delle attività indicate nel comma 1, o comunque intendano detenere tali sostanze, devono munirsi di licenza rilasciata dal Ministero della salute in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004 , n. 111/2005 . Sono escluse dall'obbligo di licenza le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 1, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento. La licenza ha validità triennale ed è soggetta alla tassa di concessione governativa ed al pagamento della tariffa individuata secondo le modalità di cui al comma
21. Le licenze sono comunicate al Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza ed all'Agenzia delle Dogane che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza. Il Ministero della salute può rilasciare licenze speciali ai laboratori ufficiali delle autorità competenti.
4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.
5. Gli operatori che immettono sul mercato, importano o esportano sostanze classificate di cui alla categoria 2 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, eccetto gli spedizionieri doganali o i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, devono registrarsi presso il Ministero della salute, in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004 , n. 111/2005 . Sono esclusi da detto obbligo gli operatori che effettuano transazioni nel corso dell'intero anno solare per quantità di sostanze classificate in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui all' allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004 . All'obbligo di registrazione sono altresì tenuti gli operatori che esercitano attività di esportazione riguardanti una delle sostanze classificate di cui alla categoria 3 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , con esclusione degli operatori che esportano nel corso dell'intero anno solare, quantità di sostanze classificate in categoria 3 non superiori ai valori soglia di cui all' allegato I al regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione del 24 aprile
2015. Sono altresì escluse dall'obbligo di registrazione le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 2, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento, nonché le strutture o istituzioni, quali università, laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanità pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorità pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in categoria
2. La registrazione di cui al presente comma ha validità triennale, è soggetta al pagamento della tariffa individuata secondo le modalità di cui al comma
21. Le modalità di registrazione sono rese pubbliche sul sito del Ministero della salute.
6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato di cui all' articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 273/2004 , e di importazione o esportazione di cui all' articolo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) 111/2005 , è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nelle categorie 3 e 4 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111 del 2005 . Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nelle categorie 3 e 4 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111 del 2005 . In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a un anno e sei mesi, dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , nonché dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 . Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, o nella categoria 4 dell' Allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , nonché dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 .
7. In caso di operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione di sostanze classificate compiute in violazione degli obblighi di cui regolamenti (CE) n. 273/2004 e al regolamento (CE) n. 111/2005 , il Ministero della salute può sospendere la licenza o la registrazione per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Il provvedimento di sospensione è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria locale, alla questura competente per territorio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche antidroga, al Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane.
8. La distruzione delle sostanze di cui al comma 1, limitatamente a quelle di cui alla categoria 1, è effettuata nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 22, 23, 25 e
25-bis. 9. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1 e 2 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005 è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di esportazione da parte del Ministero della salute, in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 . È altresì subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Ministero della salute l'esportazione delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005 verso uno dei Paesi di cui all' articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile
2015. L'importazione delle sostanze appartenenti alla categoria 1 è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di importazione da parte del Ministero della salute in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 . Le autorizzazioni di cui sopra hanno validità semestrale, sono soggette alla tassa di concessione governativa e al pagamento della tariffa individuata secondo le modalità di cui al comma
21. Tutte le esportazioni di sostanze classificate elencate alle categorie 1 e 4 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e le esportazioni di sostanze classificate elencate nelle categorie 2 e 3 del medesimo allegato, a destinazione dei paesi di cui all' articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, sono precedute da una notificazione preventiva all'esportazione, da trasmettere alle autorità competenti del paese di destinazione, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005 . Il Ministero della salute, rilasciata l'autorizzazione di importazione o di esportazione, ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata l'operazione.
10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma
4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2, 3 e 4 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma
6. 11. All'interno del territorio dell'Unione europea le sostanze classificate nella categoria 1 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 possono essere fornite unicamente agli operatori in possesso di licenza per l'utilizzo di sostanze classificate in categoria 1, fatte salve le esclusioni di cui al comma
3. Il trasgressore è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni e la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 e 3 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
12. Gli acquirenti di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 devono rilasciare apposita dichiarazione all'operatore, che la certifica ed utilizza in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004 . L'operatore che viola tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Può essere adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 . Può essere altresì adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , nonché il provvedimento di sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 .
13. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni che portano alla immissione sul mercato di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , secondo le modalità indicate nell'allegato III, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004 . Essi devono inoltre documentare le operazioni di importazione ed esportazione concernenti sostanze classificate, e le relative attività di intermediazione, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005 . Gli operatori devono altresì accertarsi, prima della fornitura di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2, della presenza di etichette recanti i nomi delle sostanze, come indicati nell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 . Analoga verifica deve essere svolta su tutte le spedizioni di sostanze classificate, nell'ambito di operazioni di importazione, esportazione o intermediazione, in conformità di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 111/2005 .
14. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Può essere adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 . Può essere altresì adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , nonché il provvedimento di sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 .
15. Gli operatori che svolgono attività commerciali all'interno del territorio nazionale e all'interno del territorio nazionale e tra l'Italia e paesi dell'Unione europea, nonché attività di importazione, esportazione e transito tra l'Italia e Paesi extracomunitari, hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , le esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 4 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 nonché le esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 qualora soggette al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma
9. Gli operatori sono tenuti inoltre a inviare una volta l'anno entro il 15 febbraio al Ministero della salute una rendicontazione sintetica delle movimentazioni di sostanze classificate effettuate nel corso dell'anno precedente, secondo le modalità indicate nell'allegato III, in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005 .
16. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 15 è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e alle sostanze classificate nelle categorie 2, 3 e 4 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 .
17. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo con il Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonché segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attività esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il trasgressore è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi del comma
14. 18. La vigilanza nei confronti degli operatori è esercitata dal Ministero della salute, in conformità di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, per la cui esecuzione il predetto Ministero può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dal presente articolo. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti, gli operatori sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della salute ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti le operazioni di cui alla licenza o alla registrazione.
19. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro chiunque, impedisce od ostacola lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo ed ispezione previste dal comma precedente. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e alle sostanze classificate nelle categorie 2, 3 e 4 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 .
20. L'allegato III può essere modificato con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche antidroga, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.
21. Alle attività di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione di cui ai commi 3, 5 e 9, il Ministero della salute provvede mediante tariffe a carico degli operatori, da determinarsi ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96 . Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui al presente comma e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. Torna al sommario
Commento
Ratio e funzione della norma
L'art. 70 del T.U. 309/1990 costituisce il pilastro nazionale del controllo sui precursori, ovvero le sostanze chimiche che, pur prive di effetto stupefacente diretto, sono indispensabili per sintetizzare eroina, cocaina, anfetamine e altre droghe illecite. La disposizione attua e integra i regolamenti comunitari — in particolare il reg. CE n. 273/2004 (commercio intracomunitario) e il reg. CE n. 111/2005 (commercio con Paesi terzi) — costruendo un sistema a doppio livello: uno amministrativo (licenze, registrazioni, comunicazioni, ispezioni) e uno penale (fattispecie incriminatrici con pene severe). L'obiettivo è impedire che sostanze di impiego legittimo nell'industria chimica, farmaceutica o agroindustriale vengano deviate verso la produzione illecita di stupefacenti.
Il sistema delle categorie e la ratio della graduazione
I precursori sono suddivisi in quattro categorie in base alla pericolosità di deviazione: la categoria 1 comprende le sostanze a massimo rischio (es. efedrina, pseudoefedrina, acido lisergico, acetone), per le quali è richiesta la licenza triennale rilasciata dal Ministero della salute; la categoria 2 include sostanze ad alto rischio ma di diffuso impiego industriale (es. anidride acetica, acido antranilico), per le quali basta la registrazione triennale; le categorie 3 e 4 sono soggette a obblighi più lievi (comunicazione, etichettatura, autorizzazione export verso determinati Paesi). Le farmacie sono esonerate dalla licenza e dalla registrazione per l'acquisto, la vendita o la cessione in dose e forma di medicamento, in coerenza con il regime autorizzativo specifico del settore farmaceutico.
Obblighi amministrativi degli operatori
L'operatore — inteso come chiunque immetta sul mercato, importi, esporti, produca, trasformi, distribuisca o svolga intermediazione su sostanze classificate — è gravato da un articolato sistema di obblighi: (a) nomina di un responsabile della commercializzazione per cat. 1 e 2, con notifica al Min. Salute (violazione: sanzione amministrativa 600-6.000 euro); (b) documentazione delle transazioni secondo l'allegato III al T.U. (violazione: sanzione amm. 600-6.000 euro + eventuale sospensione); (c) dichiarazione degli acquirenti per cat. 1 e 2; (d) comunicazione tempestiva alla DCSA delle singole operazioni; (e) rendicontazione annuale entro il 15 febbraio al Min. Salute; (f) segnalazione immediata di operazioni sospette (violazione: arresto fino a un anno o ammenda 300-3.000 euro). L'apparato documentale mira a garantire la tracciabilità integrale del percorso delle sostanze classificate lungo l'intera filiera.
Le fattispecie penali: analisi e cornice edittale
L'art. 70 prevede fattispecie penali di notevole severità, paragonabili per entità alle pene previste per i reati di traffico di stupefacenti:
Operare senza licenza su cat. 1 (co. 4): reclusione da 4 a 16 anni e multa da 15.000 a 150.000 euro. La pena si aggrava — reclusione 6-20 anni, multa 26.000-260.000 euro — se il soggetto era già titolare di licenza o autorizzazione per sostanze diverse, o si era registrato per cat. 2: la posizione istituzionale dell'operatore viene considerata fattore aggravante, in quanto ne accresce il grado di consapevolezza e la potenziale capacità di deviazione.
Operare senza registrazione su cat. 2 (co. 6): reclusione da 3 a 8 anni e multa da 6.000 a 60.000 euro per le operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione. Per l'esportazione di cat. 3 e 4 la pena scende a reclusione fino a 4 anni e multa fino a 2.000 euro. Anche qui l'aggravante dell'essere titolare di licenza o registrazione per sostanze diverse comporta un sensibile aumento (reclusione 4-10 anni, multa 9.000-90.000 euro per cat. 2).
Operare in violazione degli obblighi intracomunitari su cat. 1 senza autorizzazione (co. 11): arresto fino a un anno o ammenda 300-3.000 euro, con possibile revoca della licenza e divieto di rilascio per 4 anni.
Violazione degli obblighi di comunicazione (co. 16): arresto fino a un anno o ammenda 300-3.000 euro, salvo il fatto non costituisca reato più grave. Impedimento ai controlli (co. 19): arresto fino a un anno o ammenda 300-3.000 euro.
Conseguenze accessorie e sanzioni amministrative
Le condanne per le violazioni più gravi comportano automaticamente la revoca della licenza e il divieto di rilascio per 4-6 anni (a seconda della fattispecie), nonché la sospensione dell'attività con riferimento alle sostanze di cat. 2 e 3 per un periodo da 45 giorni a un anno e sei mesi. Queste conseguenze accessorie hanno carattere ablatorio sull'attività imprenditoriale e mirano a rendere economicamente insostenibile la prosecuzione delle attività abusive. La sospensione della licenza in via cautelare è altresì disposta dal Min. Salute per violazioni di obblighi procedurali, per un periodo da un mese a un anno.
Profili processuali
Trattandosi di reati con pena massima superiore a 10 anni (co. 4, primo comma) o compresa tra 4 e 10 anni (co. 6), si applicano le norme in materia di misure cautelari, in particolare la possibilità di custodia cautelare in carcere ex art. 280 c.p.p. Il reato è di competenza del Tribunale ordinario in composizione collegiale per le fattispecie più gravi. Le intercettazioni sono ammissibili ex art. 266, co. 1 c.p.p. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico: consapevolezza e volontà di effettuare le operazioni vietate in assenza del titolo abilitativo. Non è richiesto il fine specifico di produrre stupefacenti, essendo sufficiente la condotta oggettiva di operare senza licenza o registrazione.
Rapporti con altre norme del T.U. e del codice penale
L'art. 70 si coordina con gli artt. 73 e 74 del T.U. 309/1990: qualora le sostanze classificate vengano non solo trattate senza licenza ma effettivamente impiegate per produrre stupefacenti e poi trafficate, si configura il ben più grave reato ex art. 73 (o il reato associativo ex art. 74), che assorbirà o concorrerà con l'art. 70 a seconda delle valutazioni del giudice di merito. Il co. 16 e il co. 19 preservano espressamente il concorso con reati più gravi (salvo che il fatto costituisca più grave reato), a conferma della natura di norma a carattere complementare rispetto all'apparato penale principale del T.U. Il riferimento agli artt. 22, 23, 25 e 25-bis del T.U. (co. 8) riguarda la procedura di distruzione delle sostanze sequestrate di cat. 1.
Domande frequenti
Quali sono le sostanze classificate come precursori di droghe ai sensi dell'art. 70 T.U. 309/1990?
Sono le sostanze individuate nelle categorie 1-3 dell'allegato I al reg. CE 273/2004 e nelle categorie 1-4 dell'allegato al reg. CE 111/2005, tra cui efedrina, pseudoefedrina, acido lisergico, anidride acetica, acetone e altre sostanze chimiche suscettibili di impiego nella produzione di stupefacenti o psicotropi. Sono escluse le miscele non estraibili agevolmente e i medicinali regolarmente autorizzati.
Serve la licenza per vendere precursori di categoria 1 in farmacia?
No. Le farmacie sono espressamente esonerate dall'obbligo di licenza per l'acquisto, la vendita o la cessione di sostanze di categoria 1 in dose e forma di medicamento (art. 70, co. 3, terzo periodo). Lo stesso esonero vale per la registrazione relativa alle sostanze di categoria 2. L'esonero si giustifica con il regime autorizzativo specifico del settore farmaceutico.
Che differenza c'è tra la licenza e la registrazione per i precursori?
La licenza è richiesta per le sostanze di categoria 1 (massimo rischio) ed è rilasciata dal Ministero della salute con validità triennale; senza di essa operare su cat. 1 è reato punito con reclusione 4-16 anni. La registrazione riguarda invece le sostanze di categoria 2 (rischio significativo ma minore): è un adempimento triennale più snello, la cui violazione è comunque punita con reclusione 3-8 anni. Per cat. 3 e 4 bastano adempimenti più leggeri (comunicazione, etichettatura).
Un operatore già titolare di licenza che opera su sostanze diverse risponde più gravemente?
Sì. Il co. 4 e il co. 6 prevedono una fattispecie aggravata quando il soggetto è già titolare di licenza o registrazione per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione irregolare. Per l'operazione su cat. 1 senza licenza la pena sale a 6-20 anni di reclusione; per le operazioni su cat. 2 senza registrazione si arriva a 4-10 anni. Il legislatore considera più grave la condotta di chi, avendo già una posizione abilitata, agisce consapevolmente al di fuori del perimetro autorizzato.
Quali obblighi informativi ha l'operatore verso le autorità?
L'art. 70 prevede molteplici obblighi: (1) comunicazione alla DCSA di ogni singola operazione su cat. 1 e 2 al più tardi al momento dell'effettuazione; (2) rendicontazione annuale al Min. Salute entro il 15 febbraio; (3) segnalazione immediata di ogni operazione sospetta; (4) esibizione di tutti i documenti ai funzionari del Min. Salute e alle forze di polizia durante i controlli. Le violazioni sono punite con arresto fino a un anno o ammenda 300-3.000 euro.
Le ispezioni sui precursori possono avvenire senza preavviso?
Sì. Il co. 18 dell'art. 70 attribuisce alle forze di polizia la facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività autorizzate, senza necessità di preavviso. Chi impedisce od ostacola i controlli risponde del reato di cui al co. 19 (arresto fino a un anno o ammenda 300-3.000 euro), fermo restando il possibile concorso con reati più gravi.
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