- La consegna di sostanze sottoposte a controllo da parte di enti o imprese autorizzate può avvenire direttamente all'intestatario dell'autorizzazione, a mezzo di dipendente autorizzato, per posta assicurata o tramite corriere privato.
- Per il trasporto a mezzo corriere di sostanze delle tabelle I, II, III e della sez. A della tabella dei medicinali, in quantità superiore ai 100 grammi, è obbligatoria la comunicazione preventiva alla polizia o ai carabinieri o alla Guardia di Finanza.
- Una deroga consente agli operatori sanitari la consegna di medicinali dell'allegato III-bis a pazienti in cure palliative e terapia del dolore in regime domiciliare, con prescrizione medica scritta.
- Chiunque violi le modalità di consegna o di trasporto è punito con arresto fino a un anno e ammenda da 516 a 10.329 euro.
- Chi vende o cede sostanze controllate deve conservare copia della fattura, buono acquisto e, se applicabile, ricevuta postale o del corriere.
Testo dell'articoloVigente
Art. 41 T.U. Stupefacenti — Modalita’ di consegna
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzate a commerciarle, deve essere fatta: a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identita', qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto; b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identita' di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto; c) a mezzo pacco postale assicurato; d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I, II, III e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al piu' vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.
1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo puo' essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantita' terapeutiche di medicinali di cui all'allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuita' assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantita' degli stupefacenti trasportati. Una delle copie e' trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda e' da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.
3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da euro 516 a euro 10.329.
4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonche', ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione. Torna al sommario
Stesso numero, altri codici
- Art. 41 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 41 D.Lgs. 159/2011 — Gestione delle aziende sequestrate
- Art. 41 D.Lgs. 209/2005 — Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
- Art. 41 D.Lgs. 42/2004 — Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali
- Art. 41 CAD — Procedimento e fascicolo informatico
- Art. 41 Codice Civile: Responsabilità dei componenti
Commento
Ratio e funzione della norma
L'articolo 41 regola la fase materiale della consegna delle sostanze sottoposte a controllo, ossia il momento in cui le sostanze passano fisicamente dal fornitore all'acquirente autorizzato. L'obiettivo del legislatore è garantire che ciascun passaggio nella catena distributiva avvenga secondo modalità tracciabili e verificabili, riducendo al minimo il rischio che sostanze controllate vengano sottratte, smarrite o deviate verso il mercato illecito durante il trasporto. Si tratta di una norma procedurale, ma sanzionata penalmente per la parte più critica (trasporto irregolare), e con sanzioni amministrative per le violazioni documentali minori.
Le quattro modalità di consegna
Il comma 1 elenca in modo tassativo le modalità con cui la consegna può avvenire. La prima modalità prevede la consegna diretta, presso la sede dell'ente o impresa fornitrice, alla persona fisica intestataria dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento dell'identità mediante documento di riconoscimento, i cui dati devono essere annotati in calce al buono acquisto. La seconda modalità consente la consegna a domicilio dell'acquirente da parte di un dipendente dell'ente o impresa, purché debitamente autorizzato, con le stesse formalità di accertamento identitario. La terza modalità ammette la spedizione a mezzo pacco postale assicurato. La quarta modalità, tramite agenzia di trasporto o corriere privato, è quella oggetto della disciplina più articolata.
La comunicazione preventiva per trasporti superiori a 100 grammi
Quando il trasporto via corriere riguarda sostanze delle tabelle I, II, III e della sezione A della tabella dei medicinali (le sostanze a più elevato regime di controllo) in quantità superiori a 100 grammi, il mittente è tenuto a effettuare una comunicazione preventiva al più vicino ufficio di Polizia di Stato, comando dei Carabinieri o della Guardia di Finanza. Il comma 2 disciplina nel dettaglio questa comunicazione: deve essere redatta in triplice copia e indicare mittente, destinatario, data del trasporto, natura e quantità degli stupefacenti. Una copia rimane all'ufficio ricevente; la seconda è inviata all'ufficio del territorio del destinatario per le azioni di vigilanza; la terza, timbrata e vistata, accompagna la merce e deve essere restituita al mittente una volta consegnata. Si tratta di un meccanismo di controllo incrociato tra le forze dell'ordine di due giurisdizioni territoriali, che consente di verificare l'effettivo completamento del trasporto e la corrispondenza tra quantità inviate e ricevute.
La deroga per le cure palliative e la terapia del dolore
Il comma 1-bis, introdotto per facilitare l'accesso alle cure palliative in regime domiciliare, introduce una deroga rilevante: gli operatori sanitari possono consegnare direttamente al domicilio del paziente quantità terapeutiche di medicinali dell'allegato III-bis (oppioidi per il dolore severo), senza le formalità del comma 1, purché la consegna sia accompagnata da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che certifica la prescrizione per l'assistenza domiciliare. La deroga non si applica al trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, per i quali rimangono applicabili le regole generali del comma 1: la distinzione riflette la diversa ratio del trattamento del dolore (finalità esclusivamente terapeutica) rispetto al trattamento della dipendenza (finalità terapeutica ma con rischio di deviazione).
Il regime sanzionatorio
Il comma 3 punisce chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni dell'articolo con arresto fino a un anno e ammenda da 516 a 10.329 euro. Si tratta di una contravvenzione, punibile tanto a titolo di dolo quanto di colpa (art. 42, ultimo comma, c.p.). La natura contravvenzionale implica che non sia necessario accertare l'intenzione di eludere il controllo: è sufficiente la violazione oggettiva delle modalità prescritte. Il comma 4 prevede invece la sola sanzione amministrativa per la mancata conservazione dei documenti (fattura, buono acquisto, ricevuta postale o del corriere).
Rapporti con altre disposizioni
L'art. 41 si raccorda con gli artt. 38 (buono acquisto), 37 (registro di carico e scarico) e 42 (acquisti dei medici). La conservazione dei documenti imposta dal comma 4 è strumentale alla verifica della regolarità delle operazioni di carico e scarico. La violazione delle modalità di consegna non configura di per sé il reato di traffico illecito ex art. 73, che richiede la finalità di cessione a soggetti non autorizzati; tuttavia, in presenza di indici di irregolarità documentale, gli inquirenti valutano le condotte anche sotto il profilo del concorso in reati più gravi.
Casi pratici
Caso 1: Trasporto senza comunicazione preventiva alle forze dell'ordine
Un grossista farmaceutico affida a un corriere privato la spedizione di 200 grammi di morfina base verso una farmacia ospedaliera, senza effettuare la comunicazione preventiva alla forza di polizia competente, ritenendo erroneamente che tale obbligo valesse solo per le sostanze delle tabelle I e II e non per la sezione A della tabella dei medicinali. Tizio, responsabile della spedizione, è identificato nel corso di un controllo stradale in cui il corriere non è in grado di esibire la terza copia della comunicazione timbrata. Viene elevata la contravvenzione di cui al comma 3 dell'art. 41, con arresto fino a un anno e ammenda. La difesa di Tizio eccepisce che la morfina in forma di specialità medicinale non rientrerebbe nella dizione «sostanze» delle tabelle, ma nelle «specialità medicinali», sostenendo l'inapplicabilità della norma.
Caso 2: Consegna domiciliare di oppioidi senza dichiarazione medica
Caia, infermiera di un servizio di assistenza domiciliare, consegna al domicilio di un paziente oncologico fentanyl cerotti (medicinale dell'allegato III-bis) prelevati dalla scorta del distretto sanitario, senza essere in possesso della dichiarazione medica scritta prescritta dal comma 1-bis dell'art. 41, in quanto il medico di riferimento non aveva ancora firmato il documento. L'ispezione del NAS rileva l'assenza del documento prescritto. Caia è imputata per la contravvenzione di cui al comma 3. La difesa invoca la buona fede e la necessità terapeutica urgente, sostenendo che il ritardo nella firma del medico non poteva pregiudicare il diritto del paziente alle cure palliative.
Caso 3: Mancata conservazione dei documenti di spedizione
Sempronio, titolare di una farmacia, vende sostanze psicotrope a un grossista a mezzo corriere ma, nel corso di una successiva verifica della ASL, non riesce a esibire né la copia della fattura né la ricevuta dell'agenzia di trasporto relativi alla spedizione, sostenendo di averle smarrite durante un trasloco. Gli viene contestata la violazione del comma 4 dell'art. 41, sanzionata in via amministrativa. Il quadro si complica perché il grossista acquirente non trova riscontro di quella spedizione nel proprio registro di carico, alimentando il sospetto che la merce non sia mai giunta a destinazione. L'ASL trasmette segnalazione all'Autorità giudiziaria perché valuti se la condotta integri violazioni di norme penali più gravi.
Domande frequenti
È possibile spedire medicinali stupefacenti tramite corriere senza alcuna formalità?
Solo per quantità inferiori a 100 grammi di sostanze delle tabelle I, II, III e sez. A tabella medicinali. Per quantità superiori occorre la comunicazione preventiva in triplice copia al più vicino ufficio di Polizia di Stato, Carabinieri o Guardia di Finanza, con le indicazioni richieste dal comma 2 dell'art. 41.
Chi può consegnare medicinali oppioidi a domicilio a un malato in cure palliative?
Operatori sanitari possono farlo in deroga alle regole ordinarie, purché accompagnino la consegna con la dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità assistenziale o ospedaliero che prescrive l'uso domiciliare. La deroga non vale per la tossicodipendenza da oppiacei.
Quale sanzione si applica a chi trasporta stupefacenti senza rispettare le modalità dell'art. 41?
Si applica una contravvenzione: arresto fino a un anno e ammenda da 516 a 10.329 euro. È una contravvenzione, quindi punibile anche a titolo colposo, senza necessità di dimostrare l'intenzione di eludere i controlli.
Quanto tempo devono essere conservati i documenti relativi alle consegne?
L'art. 41 non indica un termine espresso per i documenti di spedizione (fattura, buono acquisto, ricevuta), ma le norme generali sull'obbligo di conservazione dei registri contabili e dei documenti fiscali orientano verso un minimo di 5-10 anni; la mancata conservazione è punita con sanzione amministrativa.
L'obbligo di comunicazione preventiva vale anche per la spedizione postale?
No. La comunicazione preventiva alle forze dell'ordine è prevista solo per il trasporto a mezzo agenzia di trasporto o corriere privato, quando la quantità supera 100 grammi. La spedizione a mezzo pacco postale assicurato non è soggetta a tale obbligo, ma rimane soggetta alle regole documentali generali.
Vedi anche