In sintesi
- In caso di decadenza, revoca o sospensione dell’autorizzazione, il Ministro della salute adotta provvedimenti sulle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope presenti presso l’operatore.
- Il Ministro dispone il ritiro del bollettario (registro delle ricette), dei registri previsti dal T.U. e del decreto di autorizzazione.
- I provvedimenti sulle giacenze seguono le modalità specifiche previste dall’art. 23 T.U. (cessione o distruzione), salvo che il Ministro non adotti misure diverse ritenute opportune nel caso concreto.
- La norma presidia la tracciabilità delle sostanze anche nella fase di chiusura dell’attività, impedendo che gli stupefacenti in giacenza fuoriescano dal circuito controllato.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 22 T.U. Stupefacenti — Provvedimenti in caso di cessazione delle attivita’ autorizzate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanita', salvo quanto previsto dall'articolo 23, adotta i provedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonche' al ritiro del decreto di autorizzazione. Torna al sommario
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e contesto normativo
L’art. 22 del D.P.R. 309/1990 regola la fase critica della cessazione dell’attività autorizzata, che può derivare da tre distinte vicende giuridiche: la decadenza dell’autorizzazione (per cause previste ex lege, come il venir meno dei requisiti senza provvedimento espresso), la revoca (di cui all’art. 21) e la sospensione (anche quest’ultima disciplinata dall’art. 21). La norma ha una funzione di chiusura del sistema: una volta che l’operatore non è più legittimato a operare, occorre assicurare che le sostanze stupefacenti o psicotrope giacenti presso di lui non dispersano nella catena illecita.
La scelta del legislatore di concentrare in un’unica disposizione tutti e tre i presupposti (decadenza, revoca, sospensione) riflette la consapevolezza che il momento di transizione tra l’attività autorizzata e la cessazione è il più vulnerabile: è allora che possono verificarsi sottrazioni, dispersioni o cessioni irregolari di sostanze già in magazzino.
I provvedimenti sulle giacenze
Il Ministro della salute ha un ampio potere discrezionale nell’adottare i provvedimenti ritenuti opportuni sulle giacenze, salvo quanto previsto dall’art. 23. Questa ampiezza discrezionale permette di calibrare la risposta alla specifica situazione: giacenze di modesto valore possono essere rapidamente trasferite a un fornitore o a un’altra impresa autorizzata; giacenze di rilevante entità, o di sostanze soggette a particolari rischi (es. oppioidi ad alta concentrazione), possono richiedere il sequestro cautelare o l’immediato deposito presso strutture pubbliche di custodia.
Il termine «giacenze» comprende tutte le sostanze stupefacenti o psicotrope fisicamente presenti presso il titolare al momento della cessazione, incluse quelle in lavorazione, in transito o in attesa di spedizione. La norma non pone limiti quantitativi o qualitativi, applicandosi indipendentemente dalla tabella di appartenenza della sostanza.
Il ritiro della documentazione: bollettario e registri
Accanto ai provvedimenti sulle giacenze, l’art. 22 prevede il ritiro obbligatorio di tre categorie documentali:
1. Il bollettario: il registro delle ricette e dei buoni acquisto che l’operatore è tenuto a conservare ai sensi degli artt. 42-44 T.U. Il bollettario ha un ruolo cruciale nella tracciabilità delle sostanze e la sua acquisizione da parte del Ministero consente di ricostruire i flussi in entrata e in uscita fino al momento della cessazione.
2. I registri previsti dal T.U.: in particolare i registri di carico e scarico (art. 60 T.U.) e gli altri libri contabili specifici della tipologia di attività (fabbricazione, commercio, importazione/esportazione). L’acquisizione dei registri ha anche una finalità di indagine amministrativa: permette di verificare ex post la correttezza delle operazioni svolte durante il periodo di vigenza dell’autorizzazione.
3. Il decreto di autorizzazione: il ritiro del provvedimento originario ha valore simbolico-documentale ma soprattutto pratico: impedisce che il titolare continui a esibire il decreto come prova di una legittimazione ormai venuta meno.
Rapporti con l’art. 23 e coordinamento del sistema
L’art. 22 rinvia espressamente all’art. 23 per la disciplina di dettaglio dei provvedimenti sulle giacenze: cessione ad altri operatori autorizzati, acquisizione allo Stato o distruzione. Il rinvio non è assoluto — l’art. 22 usa la formula «salvo quanto previsto dall’articolo 23» — il che significa che il Ministro può adottare misure diverse da quelle elencate nell’art. 23 quando le circostanze lo richiedano. Il coordinamento tra le due disposizioni rispecchia la logica di un sistema a rete chiusa: le sostanze stupefacenti non devono mai uscire dal circuito controllato, nemmeno nella fase di chiusura di un’impresa.
Profili procedimentali e tutela del titolare
Il provvedimento adottato ex art. 22 ha natura di atto amministrativo vincolato nella parte relativa al ritiro dei documenti (obbligatorio) e discrezionale nella parte relativa ai provvedimenti sulle giacenze. Esso deve comunque rispettare i principi generali della L. 241/1990: obbligo di comunicazione di avvio del procedimento (salvo urgenza), obbligo di motivazione, facoltà del titolare di presentare memorie difensive. Il titolare può impugnare il provvedimento davanti al TAR, in particolare contestando la quantificazione delle giacenze o le modalità di ritiro della documentazione.
Casi pratici
Caso 1: Revoca e gestione delle giacenze di morfina in un deposito farmaceutico
A seguito della revoca dell’autorizzazione dell’impresa di Tizio, un deposito farmaceutico all’ingrosso, il Ministero della salute avvia il procedimento ex art. 22. Le giacenze comprendono 500 fiale di morfina solfato da 10 mg/ml. Il Ministero invia i propri ispettori che redigono l’inventario delle giacenze e ritirano il bollettario e il registro di carico e scarico. Contestualmente, Tizio chiede al Ministero di essere autorizzato a cedere le giacenze al fornitore originario, un grossista titolare di regolare autorizzazione, come previsto dall’art. 23. Il Ministero concede l’autorizzazione alla cessione, fissando un termine di 30 giorni; entro tale termine la cessione viene perfezionata e verbalizzata.
Caso 2: Sospensione dell’autorizzazione e temporanea indisponibilità delle giacenze
Il Ministero sospende per tre mesi l’autorizzazione di Caia, titolare di un laboratorio di sintesi. Al momento della sospensione, il laboratorio detiene materie prime per la sintesi di fentanil destinato a uso ospedaliero. Il Ministero dispone il sigillo delle giacenze e il ritiro temporaneo del decreto di autorizzazione, lasciando fisicamente le sostanze presso il laboratorio ma impedendone ogni movimentazione. Il bollettario e i registri sono acquisiti per accertamenti. Alla scadenza della sospensione, Caia dimostra di aver regolarizzato le carenze contestate; le giacenze sono di nuovo nella sua disponibilità e i documenti vengono restituiti contestualmente alla restituzione del decreto di autorizzazione.
Caso 3: Decadenza per scioglimento volontario della società e destino delle giacenze
La società di Sempronio, autorizzata all’importazione di sostanze psicotrope, viene posta in liquidazione volontaria. Il liquidatore comunica al Ministero la decadenza dell’autorizzazione e richiede istruzioni sulle giacenze. Il Ministero dispone il ritiro di tutta la documentazione prescritta dall’art. 22 e, tenuto conto che le giacenze comprendono sostanze soggette a scadenza ravvicinata, ordina la cessione urgente a due farmacie ospedaliere indicate nominativamente, ai sensi dell’art. 23. Sempronio, quale liquidatore, è tenuto a far redigere apposito verbale dell’avvenuta cessione e a trasmetterlo al Ministero entro il termine indicato nel provvedimento.
Domande frequenti
L’art. 22 si applica anche in caso di semplice sospensione dell’autorizzazione?
Sì. La norma si applica nei casi di decadenza, revoca e sospensione. Tuttavia, nella sospensione i provvedimenti sulle giacenze hanno carattere temporaneo: le sostanze possono essere sigillate presso l’operatore anziché cedute o distrutte, e la documentazione ritirata è restituita al termine del periodo di sospensione se l’autorizzazione viene reintegrata.
Chi decide le modalità di gestione delle giacenze?
Il Ministro della salute ha ampia discrezionalità, fatta salva la disciplina di dettaglio dell’art. 23. Il titolare può richiedere al Ministero di essere autorizzato a cedere le giacenze ai fornitori o ad altri soggetti autorizzati. In mancanza di accordo o in caso di urgenza, il Ministero può disporre la distruzione delle sostanze o la loro acquisizione allo Stato.
Cosa succede ai registri ritirati ex art. 22?
I registri (carico e scarico, bollettario) vengono acquisiti dal Ministero della salute e conservati a fini di controllo e di eventuale indagine amministrativa o penale. Essi permettono di ricostruire la storia delle movimentazioni di stupefacenti dell’operatore e possono essere messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria in caso di procedimento penale.
Il titolare può impugnare il provvedimento ex art. 22?
Sì. Il provvedimento ha natura di atto amministrativo e può essere impugnato davanti al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica. Il titolare può contestare, ad esempio, la quantificazione delle giacenze, la legittimità del ritiro della documentazione o le modalità con cui il Ministero ha esercitato la propria discrezionalità sui provvedimenti adottati.
Il ritiro del decreto di autorizzazione è obbligatorio o discrezionale?
Il ritiro del decreto di autorizzazione, insieme al bollettario e ai registri, è disposto dall’art. 22 come conseguenza necessaria della decadenza, revoca o sospensione, e ha carattere obbligatorio. Solo i provvedimenti sulle giacenze lasciano margini di discrezionalità al Ministro nell’individuazione delle misure concrete da adottare.
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