Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 14-bis T.U. Stupefacenti – Art. 14-bis. –

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

Nota: Come disposto dall'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. Al fine di dare piena attuazione operativa all'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e' istituito, presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), quale strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta che opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato, finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica, per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti gia' vietate.

2. Il Sistema di cui al comma 1 si avvale, per il proprio funzionamento, dei centri collaborativi di primo e di secondo livello di cui ai commi 3 e

4. 3. Sono centri collaborativi di primo livello: a) l'Istituto superiore di sanita', di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello su aspetti bio-tossicologici; b) i centri antiveleno, pubblici o privati, per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello, su aspetti clinico-tossicologici, in grado di assicurare una disponibilita' per l'intera giornata, con laboratori interni e capacita' analitiche nel settore delle nuove sostanze psicoattive, da individuare a cura del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri; c) la Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, per il concorso allo sviluppo del Sistema di cui al comma 1, per il coordinamento delle Forze di polizia nell'alimentazione informativa del predetto Sistema nonche' per la raccolta di dati e informazioni, utili per la formulazione di allerta o informative, emergenti dagli esami tossicologici condotti dai centri collaborativi di secondo livello di cui al comma 4, lettera e), sulle sostanze stupefacenti sequestrate.

4. Possono essere centri collaborativi di secondo livello: a) gli istituti di medicina legale; b) i laboratori universitari di tossicologia forense; c) le amministrazioni centrali e periferiche competenti in materia di droga; d) le strutture di emergenza; e) i laboratori delle Forze di polizia; f) le strutture pubbliche di base individuate ai sensi dell'articolo 75, comma 10; g) gli enti, le agenzie e le associazioni scientifiche ovvero i soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito della prevenzione, della cura e della riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, individuati, sulla base di criteri specifici, dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Al fine di garantire la piena operativita' del Sistema di cui al comma 1 e la tempestiva individuazione di nuove sostanze stupefacenti e psicoattive, nonche' i loro effetti sulla salute, il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato, anche in deroga alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a stipulare convenzioni e contratti con strutture private in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera b).

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i compiti e l'organizzazione del Sistema di cui al comma

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In sintesi

  • Istituisce, dal 1° gennaio 2025, il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D) presso il Dipartimento per le politiche antidroga.
  • Dà attuazione operativa all'art. 13 del regolamento (UE) 2023/1322 in materia di osservazione delle droghe.
  • Ha finalità di prevenzione e tutela della salute pubblica, per individuare tempestivamente nuove sostanze psicoattive e fenomeni pericolosi.
  • Si avvale di centri collaborativi di primo livello (ISS, centri antiveleno, Direzione centrale servizi antidroga) e di secondo livello (medicina legale, laboratori, strutture di emergenza).
  • Norma di natura organizzativa, non sanzionatoria, attuata senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Indice dei contenuti

Una norma di organizzazione e prevenzione

L'art. 14-bis si distingue dalle altre disposizioni del capo dedicato alle tabelle perché ha natura prevalentemente organizzativa e non sanzionatoria. Introdotto a seguito dell'evoluzione del quadro europeo, esso istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), collocato presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. La finalità è duplice: dare attuazione operativa all'art. 13 del regolamento (UE) 2023/1322 e dotare l'ordinamento di uno strumento di coordinamento informativo capace di intercettare tempestivamente i fenomeni potenzialmente pericolosi legati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze già vietate.

Il contesto europeo e la ratio della disposizione

La norma si inserisce nel più ampio disegno di rafforzamento dell'osservazione del fenomeno droghe a livello europeo. Il regolamento (UE) 2023/1322 ha potenziato la cooperazione tra gli Stati membri nella raccolta e nello scambio di informazioni sulle sostanze emergenti. Il legislatore nazionale, con l'art. 14-bis, ha quindi inteso strutturare un dispositivo interno di allerta rapida, in grado di operare anche tramite uno strumento informatico dedicato, per anticipare i rischi per la salute pubblica derivanti dalle nuove sostanze psicoattive, spesso prodotte di sintesi e immesse sul mercato proprio per sfuggire alle classificazioni esistenti.

Il rapporto con il meccanismo delle tabelle

L'art. 14-bis va letto in stretta connessione con gli artt. 13 e 14. Mentre questi ultimi disciplinano la classificazione delle sostanze nelle tabelle e il loro aggiornamento, il sistema di allerta rapida fornisce l'infrastruttura informativa che consente di individuare tempestivamente le sostanze nuove, presupposto necessario per il loro eventuale inserimento in tabella. In tal modo, la norma rafforza la capacità del sistema di mantenersi allineato all'evoluzione del fenomeno, dando concreta attuazione all'obbligo di aggiornamento tempestivo delle tabelle previsto dall'art. 13, comma 2.

L'architettura dei centri collaborativi

Il funzionamento del sistema poggia su una rete di centri collaborativi articolata su due livelli. I centri di primo livello, indicati dal comma 3, sono l'Istituto superiore di sanità, per la raccolta di dati sugli aspetti bio-tossicologici; i centri antiveleno, pubblici o privati, attivi sull'intera giornata e dotati di laboratori interni con capacità analitiche sulle nuove sostanze psicoattive, per gli aspetti clinico-tossicologici; e la Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza, per il coordinamento delle Forze di polizia e la raccolta dei dati emergenti dagli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate. I centri di secondo livello, elencati al comma 4, comprendono gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le amministrazioni competenti, le strutture di emergenza, i laboratori delle Forze di polizia, le strutture pubbliche di base e gli enti operanti nella prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze.

Profili attuativi e di finanza pubblica

Il comma 5 autorizza il Dipartimento, anche in deroga al codice dei contratti pubblici, a stipulare convenzioni e contratti con strutture private in possesso dei requisiti previsti per i centri antiveleno, così da garantire la piena operatività del sistema e la tempestiva individuazione delle nuove sostanze. Il comma 6 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei compiti e dell'organizzazione del sistema. La nota premessa all'articolo precisa che all'attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: si tratta di una clausola di invarianza finanziaria di stile, ricorrente nelle norme organizzative recenti.

Rilievo sistematico

Pur non contenendo precetti penali, l'art. 14-bis assume un rilievo significativo nell'economia complessiva del Testo unico, perché traduce sul piano operativo l'esigenza di una risposta tempestiva al fenomeno delle nuove sostanze psicoattive. La sua efficacia dipende in larga misura dall'effettivo funzionamento della rete dei centri collaborativi e dal coordinamento tra le diverse amministrazioni coinvolte, in un'ottica di tutela della salute pubblica che integra la dimensione repressiva propria delle altre disposizioni del Testo unico.

Casi pratici

Caso 1: Segnalazione di una nuova sostanza

Un laboratorio di Forze di polizia analizza un campione sequestrato e individua una molecola non ancora classificata. Quale centro collaborativo di secondo livello, trasmette i dati al sistema NEWS-D, che attiva il coordinamento informativo tra i centri di primo livello. La segnalazione, in chiave di prevenzione e tutela della salute pubblica, contribuisce all'eventuale processo di valutazione della sostanza ai fini del suo inserimento nelle tabelle previste dagli artt. 13 e 14.

Caso 2: Allerta clinico-tossicologica da un centro antiveleno

Un centro antiveleno, operante sull'intera giornata con laboratorio interno, registra una serie di intossicazioni riconducibili a una sostanza psicoattiva di recente comparsa. In qualità di centro collaborativo di primo livello ai sensi del comma 3, raccoglie i dati clinico-tossicologici e li veicola nel sistema di allerta, consentendo una risposta coordinata delle strutture sanitarie e l'informazione tempestiva delle autorità competenti.

Caso 3: Convenzione con struttura privata

Il Dipartimento per le politiche antidroga, per garantire la copertura analitica sul territorio, stipula ai sensi del comma 5 una convenzione con una struttura privata in possesso dei requisiti previsti per i centri antiveleno. La struttura entra così a far parte della rete di allerta rapida, mettendo a disposizione le proprie capacità analitiche sulle nuove sostanze psicoattive nell'ambito delle finalità di prevenzione del sistema.

Domande frequenti

Che cos'è il sistema NEWS-D?

È il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe, istituito dall'art. 14-bis presso il Dipartimento per le politiche antidroga, quale strumento di coordinamento informativo per individuare tempestivamente le nuove sostanze psicoattive e i fenomeni pericolosi a tutela della salute pubblica.

Da quando opera il sistema di allerta rapida?

Il sistema è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2025, in attuazione operativa dell'art. 13 del regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Quali sono i centri collaborativi di primo livello?

Sono l'Istituto superiore di sanità, i centri antiveleno pubblici o privati e la Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dal comma 3.

L'art. 14-bis prevede nuove sanzioni penali?

No. Si tratta di una disposizione di natura organizzativa e di prevenzione, che istituisce un'infrastruttura informativa di allerta e non introduce nuove fattispecie di reato.

Che rapporto ha con il meccanismo delle tabelle?

Il sistema di allerta fornisce l'infrastruttura informativa che consente di individuare tempestivamente le nuove sostanze, presupposto per il loro eventuale inserimento nelle tabelle previste dagli artt. 13 e 14.

Comporta nuovi costi per lo Stato?

No. La nota premessa all'articolo precisa che all'attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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