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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 5 individua i soggetti istituzionali di cui il Ministero della Sanità si avvale per l'esercizio del controllo e della vigilanza in materia di stupefacenti.
  • In via ordinaria, il Ministero si avvale dei nuclei specializzati dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri.
  • In via straordinaria e nei casi urgenti, il Ministero può avvalersi di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica, estendendo potenzialmente il controllo a tutti i corpi di polizia.
  • Per le attività di controllo a bordo di navi e aeromobili, l'azione è coordinata rispettivamente con le Capitanerie di porto e con i Comandi di aeroporto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5 T.U. Stupefacenti — Controllo e vigilanza

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della Sanita' si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione e' coordinata con le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto. Torna al sommario

Commento

Ratio e funzione della norma

L'art. 5 del T.U. 309/1990 disciplina il sistema di controllo e vigilanza che il Ministero della Sanità (oggi Ministero della Salute) esercita in materia di stupefacenti attraverso la collaborazione con le forze dell'ordine. La norma risolve una questione cruciale nell'architettura istituzionale del T.U.: il Ministero della Salute è l'autorità amministrativa competente, ma non dispone di propri corpi di vigilanza; pertanto la norma individua i soggetti cui delegare l'esercizio materiale del controllo.

La distinzione tra uso ordinario (nuclei specializzati) e uso straordinario (qualsiasi agente di pubblica sicurezza) riflette un principio di gradualità e di appropriatezza: la vigilanza specializzata è normalmente affidata a personale con formazione specifica nel settore degli stupefacenti, ma la riserva di intervento a qualsiasi forza pubblica garantisce la reattività del sistema nelle situazioni di urgenza.

I nuclei specializzati delle forze di polizia

Il richiamo ai nuclei specializzati dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri individua tre corpi che, nell'ordinamento italiano, hanno sviluppato specifiche competenze nel settore degli stupefacenti. La Polizia di Stato, tramite la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA), coordina le investigazioni sul narcotraffico a livello nazionale. La Guardia di Finanza dispone di nuclei specializzati nella vigilanza doganale e nel contrasto al contrabbando di stupefacenti, con particolare competenza sui profili di riciclaggio dei proventi illeciti. L'Arma dei Carabinieri opera sul territorio attraverso i propri nuclei anticrimine e le stazioni locali, con una capillarità che ne fa un presidio fondamentale nel contrasto allo spaccio al dettaglio.

Il richiamo ai nuclei specializzati in questa disposizione va inteso in senso lato: si riferisce sia alla vigilanza sulla filiera lecita degli stupefacenti (enti e imprese autorizzate) sia all'attività di contrasto al traffico illecito. In entrambi i casi, la specializzazione tecnica del personale è un requisito essenziale per garantire l'efficacia dell'azione di controllo.

Il ricorso alla forza pubblica nei casi urgenti

La previsione del ricorso a «qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica» nei casi urgenti è una clausola di chiusura del sistema che garantisce flessibilità operativa. In situazioni di emergenza — ad esempio la scoperta accidentale di un laboratorio clandestino di sintesi di stupefacenti o il sequestro di partite di droga nel corso di controlli stradali di routine — l'intervento non può attendere l'arrivo di unità specializzate. La norma legittima quindi l'intervento immediato di qualsiasi agente di polizia presente sul luogo, nel rispetto delle norme di procedura penale.

Il coordinamento per navi e aeromobili

La seconda parte dell'art. 5 introduce una regola di coordinamento specifica per il controllo sulle navi e sugli aeromobili: in questi casi l'azione deve essere coordinata rispettivamente con le Capitanerie di porto (autorità marittima dipendente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e con i Comandi di aeroporto. Questa previsione risponde all'esigenza di coordinamento tra le competenze del Ministero della Salute (controllo sugli stupefacenti) e quelle delle autorità marittime e aeronautiche (sicurezza e controllo del traffico su navi e aeromobili). Il traffico di stupefacenti via mare e via aria è tra i canali di importazione più significativi, e il coordinamento tra più autorità è condizione necessaria per l'efficacia dei controlli.

Va segnalato che questa disposizione opera su un piano distinto dall'attività investigativa della polizia giudiziaria per i reati di cui all'art. 73 T.U.: l'art. 5 riguarda la vigilanza sulla filiera lecita e il controllo amministrativo, non le indagini penali sui reati di narcotraffico, che seguono le regole del codice di procedura penale.

Rapporto con le norme sull'ispezione (art. 6)

L'art. 5 va letto in combinato con l'art. 6, che disciplina le modalità specifiche della vigilanza ispettiva presso gli enti e le imprese autorizzate. Mentre l'art. 5 individua i soggetti deputati al controllo, l'art. 6 ne definisce le forme (ispezioni ordinarie e straordinarie), la periodicità (almeno biennale) e i poteri di accesso. I due articoli formano un sistema organico di vigilanza amministrativa sulla filiera lecita degli stupefacenti.

Casi pratici

Caso 1: Controllo di routine presso una farmacia ospedaliera

Il Ministero della Salute dispone una visita ispettiva di routine presso la farmacia di un ospedale pubblico autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso clinico. Tizio, ufficiale di un nucleo specializzato dei Carabinieri (NAS — Nucleo Antisofisticazioni e Sanità), si presenta unitamente a un funzionario ministeriale per verificare la corrispondenza tra i registri di carico e scarico degli stupefacenti e le giacenze effettive in cassaforte. Il controllo è effettuato ai sensi dell'art. 5 T.U., che consente al Ministero di avvalersi ordinariamente dell'Arma dei Carabinieri per l'esercizio della vigilanza sulla filiera lecita.

Caso 2: Intervento urgente della Polizia stradale su scoperta accidentale

Nel corso di un normale controllo stradale, una pattuglia della Polizia stradale ferma un autoveicolo e scopre, nel bagagliaio, un ingente quantitativo di compresse di ecstasy. Caia, agente di polizia non specializzata in materia di stupefacenti, procede al sequestro immediato ai sensi dell'art. 5 T.U. (che autorizza l'intervento di «qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica» nei casi urgenti) e dà immediata comunicazione alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. L'intervento urgente garantisce la conservazione della prova nell'attesa dell'arrivo delle unità specializzate.

Caso 3: Controllo antidroga su nave in porto

Il servizio di intelligence segnala il possibile arrivo di un carico di cocaina su una nave mercantile proveniente dal Sud America. L'operazione di controllo richiede il coordinamento tra il nucleo specializzato della Guardia di Finanza (competente per i profili doganali), l'Autorità Marittima (Capitaneria di porto) e la Direzione distrettuale antimafia. Sempronio, funzionario della Capitaneria, coordina l'accesso a bordo ai sensi dell'art. 5, seconda parte, del T.U., garantendo il rispetto delle procedure di sicurezza marittima durante le operazioni di controllo degli stupefacenti. Il sequestro del carico dà avvio al procedimento penale per i reati associativi di cui all'art. 74 T.U.

Domande frequenti

Quali forze di polizia esercitano ordinariamente il controllo sugli stupefacenti per conto del Ministero della Salute?

L'art. 5 prevede che in via ordinaria il Ministero si avvalga dei nuclei specializzati dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato), della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri. Questi corpi dispongono di unità specializzate nel settore degli stupefacenti con competenze tecniche e investigative specifiche.

Quando può intervenire qualsiasi agente di forza pubblica in materia di stupefacenti?

L'art. 5 prevede che nei casi urgenti il Ministero possa avvalersi di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica, indipendentemente dalla sua specializzazione. Si tratta di una clausola di intervento immediato che garantisce la reattività del sistema quando non vi è il tempo di attendere l'arrivo di unità specializzate.

Come funziona il controllo sugli stupefacenti a bordo delle navi?

Per i controlli sulle navi, l'art. 5 prevede che l'azione sia coordinata con le Capitanerie di porto, autorità marittime competenti per la sicurezza e il controllo del traffico marittimo. Questo coordinamento garantisce il rispetto delle procedure di sicurezza a bordo durante le operazioni di controllo.

L'art. 5 riguarda anche le indagini penali per traffico di stupefacenti?

No. L'art. 5 disciplina la vigilanza amministrativa sulla filiera lecita degli stupefacenti e il controllo da parte del Ministero della Salute. Le indagini penali per i reati di cui agli artt. 73 e 74 T.U. seguono le regole del codice di procedura penale e sono dirette dall'autorità giudiziaria, non dal Ministero della Salute.

I Carabinieri del NAS hanno competenze in materia di stupefacenti?

I Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dell'Arma dei Carabinieri sono tra i nuclei specializzati a cui si riferisce l'art. 5 per la vigilanza sulla filiera lecita (farmaci, imprese autorizzate). Per le attività investigative sul narcotraffico, l'Arma opera attraverso altri reparti specializzati (ROS, Reparti Operativi) nell'ambito dei procedimenti penali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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