Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 213 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480
Stesso numero, altri codici
- Art. 213 Cod. Amb. — autorizzazioni integrate ambientali
- Art. 213 D.Lgs. 209/2005 — (Vigilanza informativa)
- Art. 213 Codice Civile: Obbligazioni del marito
- Articolo 213 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 213 C.d.S.: Misura cautelare del sequestro e sanzione acces
- Art. 213 c.p.c.: Richiesta d’informazioni alla pubblica amminist
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
L'art. 213 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) si collocava nella parte finale del testo unico, svolgendo una funzione di coordinamento ovvero di disciplina transitoria. Le norme di chiusura del TULPS originario erano destinate a regolare il passaggio dalla legislazione di pubblica sicurezza precedente al regime del testo unico del 1931, stabilendo in quali casi e con quali modalità le autorizzazioni, le licenze e i provvedimenti già adottati mantenessero efficacia sotto il nuovo ordinamento.
Abrogazione. La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Tale decreto legislativo, emanato in base alla delega di cui alla L. 23 ottobre 1992, n. 421, e alla L. 29 ottobre 1993, n. 432, ha proceduto all'abrogazione espressa di numerose norme del TULPS divenute obsolete o prive di contenuto precettivo attuale, nell'ambito di un più ampio processo di semplificazione dell'ordinamento di pubblica sicurezza avviato negli anni Novanta. All'epoca dell'abrogazione la disposizione aveva ormai esaurito la propria funzione transitoria, essendo trascorsi oltre sessant'anni dall'entrata in vigore del testo unico.