Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 209 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1982, N. 17
Stesso numero, altri codici
- Art. 209 Cod. Amb. — rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
- Art. 209 D.Lgs. 209/2005 — Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie
- Art. 209 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione
- Articolo 209 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 209 Codice della Strada: Prescrizione
- Articolo 209 Codice di Procedura Civile: Chiusura dell’assunzione
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
L'art. 209 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) era inserito nel Titolo VII del testo unico, dedicato alle disposizioni penali. Il TULPS originario prevedeva un corposo apparato sanzionatorio, con norme che stabilivano pene principali e conseguenze accessorie a carico di chi violasse le prescrizioni in materia di pubblica sicurezza, dall'obbligo di licenza alle comunicazioni all'autorità, dalla disciplina delle armi a quella degli esercizi pubblici.
Abrogazione. La disposizione è stata abrogata dalla L. 25 gennaio 1982, n. 17. Questo intervento rientra nel processo di riordino e parziale depenalizzazione che ha riguardato il TULPS a partire dagli anni Settanta e Ottanta del Novecento, in parallelo con la progressiva riforma del codice penale e del diritto penitenziario. Molte delle fattispecie originariamente previste come reato sono state trasformate in illeciti amministrativi o semplicemente abrogate in ragione della sopravvenuta incompatibilità con i principi costituzionali e con il mutato contesto ordinamentale.