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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 201 TULPS attribuisce all'autorità locale di pubblica sicurezza il potere di ordinare d'ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o clandestino.
  • Il potere è ampiamente discrezionale: è sufficiente che ragioni di ordine pubblico, igiene, moralità o sicurezza pubblica lo consiglino.
  • La norma si differenzia dall'art. 200 (chiusura obbligatoria in casi tipici) per la valutazione discrezionale rimessa all'autorità, che può intervenire anche in assenza di violazioni specifiche.
  • Anche questa disposizione è priva di applicazione concreta dopo l'abolizione delle case chiuse disposta dalla legge Merlin (L. 75/1958).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 201 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Oltre quanto è disposto dagli articoli precedenti, l'autorità di pubblica sicurezza può ordinare di ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto, quando ragioni di ordine pubblico, di igiene, di moralità o sicurezza pubblica la consigliano.

Commento

Ratio e funzione nell'economia del Capo III

L'art. 201 TULPS si pone come norma di chiusura del sistema di controllo delle case di meretricio delineato dal Capo III del Titolo V del Testo Unico del 1931. Se l'art. 200 stabilisce ipotesi tassative di chiusura obbligatoria, l'art. 201 introduce un potere di carattere generale e residuale, fondato sulla valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza. Appartiene alla categoria dei poteri di polizia amministrativa in senso stretto, accomunati dalla caratteristica di attribuire all'autorità una facoltà di intervento anche in assenza di una violazione normativa concreta, purché ricorrano esigenze di tutela di interessi pubblici primari.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

La norma è formulata con un'ampiezza notevole. Sul piano oggettivo, il potere riguarda «qualsiasi locale di meretricio», senza distinzione tra locale autorizzato (le c.d. «case tolerate») e locale clandestino o occasionale. La locuzione «abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto» abbraccia ogni forma di esercizio della prostituzione in un luogo fisso, indipendentemente dall'esistenza di una previa autorizzazione o dalla sua notorietà pubblica. Sul piano soggettivo, il potere è attribuito all'«autorità locale di pubblica sicurezza», che nel sistema TULPS indica il Questore per i capoluoghi di provincia e, in via delegata, il Sindaco quale ufficiale di governo per i Comuni minori.

I presupposti della chiusura: le ragioni discrezionali

L'esercizio del potere di cui all'art. 201 è condizionato al ricorrere di almeno una delle seguenti ragioni: ordine pubblico, inteso come prevenzione di turbamenti alla sicurezza collettiva e alla convivenza civile; igiene, sotto il profilo sanitario della protezione della salute pubblica; moralità, concetto dai contorni inevitabilmente storicamente condizionati, riferito alla tutela del costume pubblico e delle norme di convivenza civile ritenute prevalenti; sicurezza pubblica, con riferimento specifico alla prevenzione di attività criminose o di pericoli alla incolumità delle persone. La norma usa il verbo «consigliare», espressione che sottolinea la natura discrezionale del giudizio: l'autorità non è tenuta a intervenire, ma ne ha il potere quando la valutazione di opportunità la induce a farlo.

Potere d'ufficio e procedimento

Il fatto che l'intervento avvenga «di ufficio» significa che l'autorità può attivarsi spontaneamente, senza attendere un'istanza o una denuncia da parte di privati. La norma, tuttavia, non esclude che l'avvio del procedimento sia determinato da esposti, segnalazioni o atti di impulso di altri organi pubblici (autorità sanitarie, forze di polizia, pubblico ministero). Il provvedimento assume la forma di ordinanza e deve essere adeguatamente motivato, indicando le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la chiusura, a pena di illegittimità per eccesso di potere. Il richiamo alle «ragioni che la consigliano» impone una motivazione puntuale: non è sufficiente il mero richiamo alla norma attributiva del potere.

Rapporti con l'art. 200 e con le norme sanzionatorie

L'art. 201 si pone in rapporto di complementarità con l'art. 200: mentre quest'ultimo enumera tassativamente i casi di chiusura obbligatoria, l'art. 201 opera come valvola di sicurezza del sistema, consentendo all'autorità di intervenire in tutte le altre ipotesi in cui lo richiedano le esigenze di pubblica sicurezza. Il rinvio implicito agli artt. 202 e 203 TULPS (sanzioni penali per violazione dell'ordinanza e interdizione dalla gestione) vale anche per i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 201, garantendo l'effettività della misura amministrativa mediante supporto della sanzione penale.

Inapplicabilità dopo la legge Merlin

Come per le altre disposizioni del Capo III, l'art. 201 è rimasto formalmente in vigore ma ha perso ogni concreta applicabilità a seguito dell'entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 75. La legge Merlin, vietando qualsiasi forma di esercizio organizzato della prostituzione e abolendo il sistema di tolleranza, ha eliminato l'oggetto stesso del potere di chiusura previsto dall'art. 201: non esistendo locali di meretricio autorizzati, la norma non ha più un campo di applicazione proprio. Il fenomeno della prostituzione clandestina è oggi disciplinato dagli artt. 3 e 4 della l. 75/1958 (favoreggiamento e sfruttamento) e da altre disposizioni del codice penale, che non prevedono poteri amministrativi di chiusura di locali ma configurano illeciti penali.

Casi pratici

Caso 1: Chiusura per ragioni di moralità pubblica su segnalazione dei residenti (contesto storico)

Caia gestisce un locale di meretricio regolarmente autorizzato in un quartiere residenziale di una città capoluogo di provincia negli anni Cinquanta. Le attività del locale non violano alcuna delle prescrizioni tassative dell'art. 200 TULPS: non vi sono malattie accertate, non vi sono minorenni, le visite sanitarie vengono rispettate. Tuttavia, i residenti della via presentano numerosi esposti al Comune e alla Questura, lamentando l'incremento della frequentazione notturna della zona, schiamazzi e un generale degrado della reputazione del quartiere.

Il Questore, valutata la situazione, decide di avvalersi del potere discrezionale dell'art. 201 TULPS e ordina la chiusura del locale adducendo «ragioni di moralità e ordine pubblico». Caia impugna il provvedimento davanti al Consiglio di Stato, sostenendo l'assenza di violazioni specifiche. Il giudice amministrativo, tuttavia, conferma la legittimità dell'ordinanza: la discrezionalità dell'art. 201 consente all'autorità di intervenire anche in assenza di fattispecie tipizzate, purché il provvedimento sia motivato con ragioni concrete, come nel caso degli esposti documentati. Questa situazione è ormai puramente storica dopo il 1958.

Caso 2: Chiusura di un locale clandestino identificato dalla polizia (contesto storico)

Nel corso di un'operazione di controllo del territorio, agenti di pubblica sicurezza identificano nell'abitazione di Tizio un locale adibito di fatto a meretricio, con clientela abituale, sebbene privo di qualsiasi autorizzazione e non figurante nei registri della Questura. Il locale è «clandestino» nel senso del TULPS: non dichiarato, ma di fatto operante.

L'art. 200 non è applicabile, poiché presuppone un locale già noto all'autorità e in qualche modo inserito nel sistema di tolleranza formale. L'art. 201, invece, ricomprende espressamente i locali «clandestini o sospetti» nel suo ambito di applicazione: il Questore emette ordinanza di chiusura d'ufficio, motivandola con ragioni di ordine pubblico, igiene e moralità. Tizio riceve la notifica del provvedimento e, se non ottempera, rischia la sanzione penale dell'art. 202 TULPS. La mancanza di una previa autorizzazione non esclude l'applicabilità del potere di chiusura, che anzi è rafforzata dall'abusività del locale. Anche questo scenario è rimasto puramente storico dopo la legge Merlin.

Caso 3: Chiusura occasionale: il locale 'sospetto' individuato dall'autorità (contesto storico)

Sempronio, proprietario di una pensione in una città portuale negli anni Quaranta, non gestisce un'attività di meretricio dichiarata, ma la Questura ritiene, a seguito di segnalazioni di agenti di polizia, che la pensione venga utilizzata in modo occasionale per l'esercizio della prostituzione da parte di una clientela di marinai in transito. Non è possibile dimostrare la sistematicità dell'uso, né ricorrono le fattispecie tassative dell'art. 200.

Il Questore, ritenendo che il locale sia «sospetto» ai sensi dell'art. 201 TULPS, emette un'ordinanza di chiusura discrezionale per ragioni di ordine pubblico e igiene, senza necessità di provare la violazione di specifiche norme del Capo III. Sempronio protesta che la pensione ha anche clienti ordinari, ma l'autorità risponde che la misura riguarda solo la destinazione del locale «allo stesso scopo» e non l'intera attività ricettiva. L'ampiezza della clausola discrezionale dell'art. 201 consentiva interventi anche nei confronti di situazioni ambigue o sospette, pur con tutti i rischi di arbitrio che tale ampiezza comportava.

Domande frequenti

L'art. 201 TULPS è ancora applicabile oggi?

No. L'articolo è privo di applicabilità concreta dall'entrata in vigore della legge Merlin (L. 75/1958), che ha abolito le case di tolleranza e ogni sistema di regolamentazione pubblica della prostituzione. Non esistendo più locali di meretricio autorizzati o formalmente riconosciuti dall'ordinamento, il potere di chiusura discrezionale è rimasto senza oggetto e la norma è da considerarsi implicitamente abrogata per incompatibilità.

Qual era la differenza tra l'art. 200 e l'art. 201 TULPS?

L'art. 200 prevedeva una chiusura vincolata: al verificarsi di una delle sei ipotesi tassativamente elencate, l'autorità doveva emettere l'ordinanza senza margini di scelta. L'art. 201, invece, attribuiva un potere discrezionale: l'autorità 'poteva' ordinare la chiusura quando ragioni di ordine pubblico, igiene, moralità o sicurezza lo consigliassero, senza che fosse necessario integrare una specifica fattispecie tipica.

Cosa si intendeva per locali 'clandestini o sospetti' nell'art. 201?

L'art. 201 estendeva il potere di chiusura discrezionale anche ai locali non ufficialmente dichiarati come case di meretricio ma di fatto adibiti a tale uso, in modo abituale od occasionale. La formula 'notori o clandestini o sospetti' evidenziava la volontà del legislatore del 1931 di mantenere un controllo pubblicistico sull'intero fenomeno, al di là della sola prostituzione regolamentata e registrata.

Cosa ha cambiato la legge Merlin rispetto al sistema TULPS?

La legge 75/1958 ha operato una rivoluzione copernicana: da un sistema di tolleranza regolamentata — fondato su autorizzazioni, registri, visite sanitarie e poteri di chiusura come quelli degli artt. 200-201 TULPS — si è passati a un regime di divieto assoluto delle case di tolleranza e di penalizzazione dello sfruttamento e del favoreggiamento. La prostituzione in sé non è reato, ma ogni forma di organizzazione collettiva o di approfittamento altrui è penalmente sanzionata.

Il provvedimento di chiusura dell'art. 201 era soggetto a controllo giudiziario?

Sì. Pur trattandosi di un potere discrezionale, il provvedimento di chiusura era un atto amministrativo soggetto ai principi generali del diritto pubblico e, in caso di illegittimità, impugnabile davanti all'autorità giudiziaria competente. La natura discrezionale non equivaleva ad arbitrarietà: l'atto doveva essere motivato e fondato su ragioni concrete, anche se la clausola generale ('ordine pubblico', 'moralità') lasciava ampi margini di apprezzamento all'autorità.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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