Testo dell'articoloVigente
Art. 200 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Oltre quanto è disposto dagli articoli precedenti l'autorità di pubblica sicurezza ordina la chiusura dei locali di meretricio nei casi seguenti :
1° quando risulta che i locali sono divenuti forniti d'infezione di malattie celtiche;
2° quando vi si esercita il meretricio di minorenni ;
3° quando risulta che nei locali sono sottratte donne alle ispezioni o alle visite ordinate dall'autorità di pubblica sicurezza o sanitaria o che una donna allontanata per malattia è stata nuovamente ivi accolta senza certificato medico di guarigione ;
4° quando si è impedito o tentato di impedire o in qualsiasi modo si è ostacolato l'accesso agli ufficiali o agli agenti di pubblica sicurezza o ai sanitari incaricati della visita o si è impedito o si è tentato di impedire o in qualunque modo ostacolato l'esercizio delle loro funzioni;
5° nel caso di recidiva nelle contravvenzioni prevedute dagli articoli 195 e 196;
6° quando chi ha diritto di disporre del locale dichiara di non volere che sia ulteriormente destinato al meretricio, tranne che la concessione del locale a tale uso sia stata fatta in iscritto da chi poteva disporre del locale medesimo. In questo caso non può essere ritirata l'autorizzazione prima del termine stabilito se questo fu fissato, e, quando non sia stato fissato, prima del termine all'uopo stabilito dall'autorità di pubblica sicurezza.
In sintesi
Indice dei contenuti
Contesto storico e sistema di regolamentazione
L'art. 200 TULPS si inserisce nel Capo III del Titolo V del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), dedicato alla vigilanza sulle case di meretricio. Il sistema delineato dal TULPS del 1931 - e dal relativo Regolamento d'esecuzione (R.D. 635/1940) - prevedeva che l'esercizio della prostituzione fosse concentrato in locali autorizzati e sottoposto a sorveglianza sanitaria e di ordine pubblico da parte delle Questure. Tale regime, di derivazione risalente alla legge Cavour del 1860 e al Regolamento Crispi del 1891, è stato radicalmente abolito dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. legge Merlin), che ha sancito la chiusura delle case di tolleranza e ha vietato qualsiasi forma di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Il presente articolo, formalmente mai abrogato per via espressa nella sua interezza, ha perduto ogni applicabilità concreta dal 1958.
Struttura della disposizione: la chiusura vincolata
L'articolo disciplina una forma di chiusura vincolata: a differenza dell'art. 201, che attribuisce all'autorità un potere discrezionale («può ordinare»), l'art. 200 individua situazioni tipiche al verificarsi delle quali il provvedimento di chiusura non è facoltativo bensì dovuto («ordina»). Sono sei le ipotesi contemplate.
1) Infezione da malattie celtiche. Il termine «malattie celtiche» designava storicamente le malattie veneree - sifilide, gonorrea e affezioni connesse. La presenza di tali patologie nel locale costituiva un pericolo igienico-sanitario diretto, che imponeva la chiusura a tutela della salute pubblica. La denominazione richiama la credenza medievale che tali malattie provenissero dai popoli celti o gallici; nel linguaggio medico-legale del primo Novecento era ancora in uso corrente.
2) Meretricio di minorenni. L'esercizio della prostituzione da parte di soggetti minorenni era causa autonoma di chiusura obbligatoria, a tutela dei minori in situazione di sfruttamento. Il divieto trova oggi piena conferma nell'art. 600-bis c.p. (prostituzione minorile), introdotto dalla l. 269/1998, che punisce severamente chiunque induca, favorisca o sfrutti la prostituzione di soggetti di età inferiore agli anni diciotto.
3) Sottrazione alle visite sanitarie. Il sistema di tolleranza imponeva visite sanitarie periodiche alle donne che esercitavano la prostituzione. La sottrazione di una o più donne alle ispezioni obbligatorie, ovvero la riammissione senza certificato medico di guarigione di una donna allontanata per malattia, integrava la causa di chiusura prevista dal n. 3. La ratio era di polizia sanitaria: garantire che il controllo pubblicistico sullo stato di salute delle esercenti non fosse eluso dalla gestione del locale.
4) Ostacolo all'accesso degli ufficiali di PS e dei sanitari. L'impedimento, anche solo tentato, all'accesso degli agenti di pubblica sicurezza e dei medici incaricati delle visite costituiva causa autonoma di chiusura. La norma presidiava l'effettività dei controlli pubblicistici, rendendo impossibile un'elusione di fatto del regime di sorveglianza attraverso l'esclusione fisica degli ispettori.
5) Recidiva nelle contravvenzioni agli artt. 195 e 196. Gli artt. 195 e 196 TULPS disciplinavano rispettivamente i doveri di tenuta dei registri e di comunicazione alle autorità. La recidiva nella violazione di tali obblighi amministrativi - segno di reiterata inosservanza - determinava la chiusura come misura a carattere sanzionatorio-preventivo, indipendente dalle singole contravvenzioni già punite.
6) Dichiarazione del titolare del locale. Il sesto caso è il più peculiare: la chiusura era dovuta quando chi aveva diritto di disporre del locale dichiarava di non volerne più la destinazione al meretricio. La tutela del conduttore-esercente imponeva però una limitazione importante: se la concessione era avvenuta in forma scritta e a termine fisso, il titolare non poteva revocare la destinazione prima della scadenza; in assenza di termine, era l'autorità di PS a fissarlo. La previsione mirava a evitare revoche arbitrarie e improvvise che avrebbero pregiudicato la posizione dell'esercente.
Rapporto con la legge Merlin e sopravvivenza formale
La legge 75/1958 ha abrogato espressamente alcune disposizioni del TULPS e del relativo regolamento, ma non ha proceduto a un'abrogazione testuale sistematica dell'intero Capo III del Titolo V. Ne è conseguita una sopravvivenza formale degli artt. 189-209 TULPS, cui tuttavia non corrisponde alcuna applicabilità sostanziale, stante il divieto assoluto di esercizio di locali di meretricio sancito dall'art. 3 l. 75/1958. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che tali disposizioni siano incompatibili con il sistema introdotto dalla legge Merlin e debbano considerarsi implicitamente abrogate o, quanto meno, inapplicabili. L'art. 200, pertanto, ha oggi esclusivamente valore storico-documentale.
Casi pratici
Caso 1: Chiusura per malattia venerea accertata (contesto storico)
Tizio, gestore di una casa di tolleranza autorizzata in una città del Nord Italia negli anni Quaranta, viene informato dall'autorità sanitaria che una delle donne ospitate nel locale è risultata affetta da sifilide a seguito della visita periodica obbligatoria. L'ufficiale sanitario ne dà comunicazione alla Questura.
Il Questore, ai sensi dell'art. 200 n. 1 TULPS, emette un'ordinanza di chiusura obbligatoria del locale: in presenza di malattia celtica accertata, il potere dell'autorità non è discrezionale bensì vincolato. Tizio è tenuto a chiudere immediatamente l'esercizio. Potrà richiedere la riapertura solo dopo la certificazione medica di guarigione e la verifica dell'assenza di contagio presso le altre donne. In caso di violazione dell'ordinanza, si applica la sanzione penale dell'art. 202 TULPS. Dal 1958, con l'entrata in vigore della legge Merlin, questo scenario non può più verificarsi: le case di tolleranza sono vietate e la norma è priva di applicabilità.
Caso 2: Revoca della destinazione da parte del proprietario dell'immobile (contesto storico)
Sempronio, proprietario di un immobile urbano, aveva concesso l'uso dei locali a Caia, gerente autorizzata di una casa di meretricio, mediante contratto scritto della durata di tre anni. Decorso il primo anno, Sempronio decide di non voler più che i locali siano adibiti a tale uso e lo dichiara formalmente all'autorità di pubblica sicurezza.
Il Questore, ricevuta la dichiarazione, deve procedere ai sensi dell'art. 200 n. 6 TULPS, ma è vincolato dalla clausola di tutela dell'esercente: poiché la concessione era avvenuta in forma scritta con termine fisso triennale, Sempronio non può ottenere la chiusura anticipata prima della scadenza del contratto. L'autorità di PS respinge la richiesta di chiusura immediata e informa Sempronio che la revoca avrà effetto solo alla naturale scadenza del contratto. Questo meccanismo, che bilanciava gli interessi del locatore con quelli dell'esercente, riflette la logica pubblicistica di stabilità del sistema di tolleranza vigente ante legge Merlin.
Caso 3: Ostacolo all'ispezione sanitaria (contesto storico)
Tizio, gestore di una casa di tolleranza, impedisce l'accesso al locale ai medici dell'ufficio igiene comunale incaricati della visita sanitaria periodica obbligatoria, adducendo pretesti procedurali. I sanitari riferiscono l'accaduto alla Questura, che avvia il procedimento di chiusura ai sensi dell'art. 200 n. 4 TULPS.
Il Questore emette ordinanza di chiusura obbligatoria: l'ostacolo all'esercizio delle funzioni ispettive - anche solo tentato - integra automaticamente la causa di chiusura prevista dalla norma, senza necessità di accertare ulteriori violazioni. Tizio non può opporre alcuna giustificazione: il sistema di tolleranza era fondato sulla pervasività dei controlli pubblicistici, e qualunque impedimento agli stessi lo scardinava. Anche in questo caso, la norma è rimasta formalmente vigente ma priva di applicazione concreta dall'entrata in vigore della legge 75/1958.
Domande frequenti
L'art. 200 TULPS è ancora in vigore?
Formalmente l'articolo non è stato abrogato in modo espresso dall'intera sua disposizione, ma è privo di qualsiasi applicabilità concreta. La legge Merlin (L. 75/1958) ha abolito le case di tolleranza e vietato ogni forma di esercizio della prostituzione in locali organizzati, rendendo impossibile il presupposto stesso della norma. Dottrina e giurisprudenza lo considerano implicitamente abrogato o comunque inapplicabile.
Cosa prevedeva l'art. 200 TULPS?
L'articolo elencava sei casi tassativi in cui l'autorità di pubblica sicurezza era obbligata - non semplicemente autorizzata - a ordinare la chiusura di un locale di meretricio: presenza di malattie veneree, esercizio della prostituzione da parte di minorenni, sottrazione alle visite sanitarie, ostacolo agli ispettori, recidiva nelle contravvenzioni agli artt. 195-196 TULPS, e dichiarazione del titolare del locale di non volerne più la destinazione.
Quale legge ha reso inapplicabili queste norme?
La legge 20 febbraio 1958, n. 75, nota come legge Merlin dal nome della senatrice promotrice Lina Merlin, ha abolito le case di tolleranza e ogni sistema di regolamentazione pubblica della prostituzione. Dal 20 settembre 1958 - data di entrata in vigore - non esistono più locali di meretricio autorizzati, e le disposizioni del TULPS che li presupponevano sono rimaste prive di oggetto.
Qual era la differenza tra la chiusura 'obbligatoria' dell'art. 200 e quella 'facoltativa' dell'art. 201?
L'art. 200 prevedeva una chiusura vincolata: al verificarsi di una delle sei ipotesi tassative, l'autorità di PS non aveva margini di discrezionalità e doveva emettere l'ordinanza. L'art. 201, invece, attribuiva all'autorità un potere discrezionale ('può ordinare') da esercitare quando ragioni di ordine pubblico, igiene, moralità o sicurezza pubblica lo consigliassero, anche per locali non espressamente dichiarati di meretricio.
La minore età era già un motivo autonomo di chiusura nel TULPS del 1931?
Sì: l'art. 200 n. 2 TULPS contemplava espressamente l'esercizio del meretricio da parte di minorenni come causa autonoma e sufficiente per la chiusura obbligatoria del locale, a prescindere da qualsiasi altra circostanza. Questa sensibilità verso la tutela dei minori era già presente nel sistema di tolleranza del 1931, sebbene in un contesto normativo complessivamente lontano dai principi oggi vigenti in materia di protezione dell'infanzia.
Come si applicava la tutela del conduttore prevista dal n. 6 dell'art. 200?
Se il titolare del diritto sul locale (tipicamente il proprietario-locatore) dichiarava di non volerlo più destinare al meretricio, la chiusura era dovuta. Tuttavia, se la concessione era avvenuta in forma scritta con un termine fisso, il cambio di destinazione non poteva avvenire prima della scadenza contrattuale. In assenza di termine fisso, era l'autorità di PS a stabilirne uno. In questo modo si tutelava la posizione dell'esercente-conduttore da revoche arbitrarie e improvvise.