Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 199 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
L'esercente un locale di meretricio, il quale impedisce a una donna di lasciare il locale stesso, anche se essa vi sia entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e abbia contratto qualunque promessa, obbligazione o debito, è punito, quando il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il nucleo della tutela: libertà di uscita incondizionata
L'art. 199 TULPS costituisce la norma più incisiva del Titolo IV in materia di tutela della libertà personale delle donne nei locali di meretricio. Il principio affermato è netto: l'esercente non può in nessun caso impedire a una donna di lasciare il locale. La norma supera qualunque argomento contrattuale o economico - e lo fa esplicitamente, elencando le possibili obiezioni - affermando che la libertà di movimento è un bene indisponibile che nessuna promessa, obbligazione o debito può comprimere.
L'irrilevanza del consenso iniziale e dei vincoli contrattuali
La disposizione è costruita in modo da neutralizzare preventivamente le difese che l'esercente potrebbe opporre. Il testo stabilisce che il divieto si applica anche quando la donna: (a) «vi sia entrata spontaneamente» - dunque l'ingresso volontario nel locale non costituisce acquiescenza a rimanervi contro la propria volontà; (b) «vi abbia esercitato il meretricio» - l'aver esercitato la prostituzione nel locale non crea un rapporto di vincolo che giustifichi la trattenuta; (c) «abbia contratto qualunque promessa, obbligazione o debito» - nemmeno i debiti contratti dalla donna verso l'esercente (per anticipi, vitto, alloggio, abbigliamento) legittimano l'impedimento a uscire.
Questa elencazione rivela la conoscenza che il legislatore aveva delle pratiche coercitive diffuse nelle case di tolleranza: il meccanismo del debito progressivo (la donna veniva indebitata per le spese di soggiorno, con l'effetto che non riusciva mai a liberarsi del tutto e a lasciare il locale), le promesse di esclusiva, i contratti verbali di permanenza. L'art. 199 dichiara tutti questi meccanismi irrilevanti ai fini della legittimità della trattenuta.
La clausola di riserva e il rapporto con il codice penale
L'articolo è formulato con una clausola di sussidiarietà espressa: «quando il fatto non costituisce un più grave reato». Questa riserva è significativa: essa rinvia innanzitutto al sequestro di persona (art. 605 c.p.), che si configura quando la privazione della libertà è dolosa e prolungata. L'art. 199 TULPS copriva dunque le ipotesi meno gravi - una limitazione della libertà di uscita che non raggiungesse la soglia del sequestro - mentre le condotte più gravi sarebbero ricadute direttamente nelle fattispecie codicistiche. In pratica, la clausola serviva a graduare la risposta penale: se l'esercente si limitava a bloccare momentaneamente l'uscita, rispondeva della contravvenzione del TULPS; se deteneva la donna per un tempo apprezzabile con forza o minaccia, rispondeva di sequestro di persona.
Il contesto sistemico: combinazione con l'art. 198
L'art. 199 va letto in combinazione con l'art. 198 TULPS (divieto di ritenzione di denaro e cose dalle meretrici). I due articoli formano un dittico di tutela: l'art. 198 impedisce all'esercente di costruire un vincolo economico per trattenere la donna (divieto di debiti e cauzioni), l'art. 199 sanziona direttamente l'impedimento fisico o di fatto all'uscita. Insieme, le due norme riconoscono che la libertà di movimento delle donne nei locali di meretricio era strutturalmente a rischio e richiedeva una protezione esplicita, anche all'interno di un sistema che formalmente tollerava la prostituzione organizzata.
Profili di interesse per la storia del diritto
L'art. 199 TULPS ha un interesse storico-giuridico considerevole: è una delle prime norme dell'ordinamento italiano che afferma, sia pure in modo limitato e settoriale, il principio che la libertà personale della donna non può essere compressa da vincoli contrattuali o economici. Il fatto che questa tutela fosse inserita in una legge di pubblica sicurezza - e non nel codice civile o penale - riflette la logica paternalistica e poliziesca del sistema, che proteggeva le donne non come titolari di diritti soggettivi pieni ma come soggetti vulnerabili da tutelare nell'ambito di un'attività controllata.
Superamento per effetto della Legge Merlin
Con la Legge Merlin del 1958, le case di tolleranza sono state abolite e l'art. 199 TULPS ha perso il suo campo di applicazione. La tutela della libertà personale di chi esercita la prostituzione è oggi garantita dalle norme generali del codice penale (sequestro di persona, riduzione in schiavitù, induzione alla prostituzione mediante coercizione) e dalla normativa specifica contro la tratta di esseri umani (D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24, di attuazione della Direttiva 2011/36/UE), che offre strumenti di tutela ben più robusti e non subordinati all'esistenza di locali autorizzati.
Casi pratici
Caso 1: Trattenuta per debito di soggiorno
Caia, dopo alcuni mesi trascorsi in un locale di meretricio, decide di andarsene. L'esercente Tizio si oppone adducendo che Caia ha un debito di lire 3.000 per il vitto e l'alloggio accumulato nei mesi precedenti, e che non può lasciare il locale fino al saldo. Caia si rivolge agli agenti di pubblica sicurezza durante un'ispezione. Gli agenti constatano che Tizio stava impedendo alla donna di uscire invocando un debito contratto nel corso della permanenza. Tizio viene denunciato ai sensi dell'art. 199 TULPS: la norma è esplicita nell'irrilevanza di «qualunque promessa, obbligazione o debito».
Caso 2: Condotta confinante con il sequestro di persona
Sempronio, per impedire a Caia di lasciare il locale in seguito a una lite, chiude a chiave la porta d'ingresso e trattiene le chiavi. Caia resta fisicamente impedita a uscire per alcune ore. Quando la situazione viene segnalata, l'autorità giudiziaria deve valutare se il fatto integri la semplice contravvenzione dell'art. 199 TULPS - impedimento a lasciare il locale, punito con arresto fino a un anno - oppure il più grave reato di sequestro di persona ex art. 605 c.p., che richiede una privazione della libertà personale apprezzabile. La clausola «quando il fatto non costituisce un più grave reato» indica che, se la trattenuta raggiunge la soglia del sequestro, si applica il codice penale.
Caso 3: Promessa di esclusiva e tentativo di trattenuta
Caia aveva verbalmente promesso a Tizio di rimanere nel locale per sei mesi. Dopo soli due mesi decide di andarsene. Tizio tenta di impedirle l'uscita sostenendo che la promessa costituisce un vincolo obbligatorio. Un agente di pubblica sicurezza, informato della situazione, ricorda a Tizio che l'art. 199 TULPS esclude esplicitamente che «qualunque promessa» possa giustificare l'impedimento all'uscita. Caia è libera di andarsene, e Tizio risponde della contravvenzione per aver tentato di trattenerla.
Domande frequenti
L'esercente poteva trattenere la donna nel locale se questa aveva dei debiti?
No. L'art. 199 TULPS è esplicito: 'qualunque promessa, obbligazione o debito' è irrilevante ai fini della legittimità dell'impedimento a uscire. Il debito poteva essere fatto valere in via civilistica, ma non giustificava la trattenuta fisica della donna.
Quale differenza c'era tra la contravvenzione dell'art. 199 TULPS e il sequestro di persona?
L'art. 199 era una contravvenzione del TULPS che presupponeva condotte meno gravi: un impedimento di fatto, non necessariamente fisico e violento. Il sequestro di persona (art. 605 c.p.) richiedeva una privazione apprezzabile della libertà personale. La clausola di riserva nell'art. 199 ('quando il fatto non costituisce un più grave reato') garantiva che i casi più gravi fossero puniti con le norme del codice penale.
Il divieto dell'art. 199 si applicava anche se la donna era entrata nel locale di propria iniziativa?
Sì. Il testo è esplicito: il divieto si applica anche quando la donna 'vi sia entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio'. Il consenso all'ingresso non implica rinuncia alla libertà di uscita.
Quale tutela offre oggi l'ordinamento alle donne costrette a non poter lasciare un luogo dove si esercita la prostituzione?
Oggi rilevano le norme penali generali: sequestro di persona (art. 605 c.p.), riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), e la normativa sulla tratta di esseri umani (D.Lgs. 24/2014). Le tutele sono molto più robuste rispetto alla semplice contravvenzione del TULPS 1931.
L'art. 199 TULPS è ancora in vigore?
Formalmente non abrogato espressamente, ma privo di applicazione pratica: con la Legge Merlin del 1958 non esistono più locali di meretricio legalmente riconosciuti. Le fattispecie che esso presupponeva non sono più configurabili nell'ordinamento attuale.
Perché l'art. 199 menziona esplicitamente che la donna aveva contratto debiti?
Perché il meccanismo del debito progressivo era una pratica coercitiva diffusa nelle case di tolleranza: la donna veniva indebitata per vitto, alloggio e abbigliamento in modo tale da non riuscire mai a liberarsi dalla dipendenza dall'esercente. La norma neutralizzava esplicitamente questa tecnica di controllo.