← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Vieta all'esercente locali di meretricio di richiedere o accettare, sotto qualsiasi forma o pretesto, danaro o altra cosa mobile dalle donne accolte nel locale.
  • Il divieto comprende anche le somme ricevute a titolo di cauzione per garantire l'impegno delle meretrici a prostituirsi per un determinato periodo.
  • La norma tutela le donne da forme di sfruttamento economico e da meccanismi di asservimento finanziario da parte degli esercenti.
  • L'infrazione è punita con arresto fino a tre mesi e ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.
  • Antecedente normativo rispetto alle più moderne tutele penali contro lo sfruttamento della prostituzione introdotte con la Legge Merlin (L. 75/1958).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 198 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

È vietato all'esercente locali di meretricio di richiedere o accettare, sotto qualsiasi forma o pretesto, dalle donne accolte nei locali stessi, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo.

L'infrazione a tale divieto è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

Commento

La ratio della norma: tutela economica delle meretrici

L'art. 198 TULPS rappresenta una delle disposizioni più significative dell'intero Titolo IV dedicato ai locali di meretricio, in quanto introduce una tutela di natura economica e contrattuale a favore delle donne che esercitavano la prostituzione nelle case di tolleranza. Nel sistema regolamentarista del 1931, la donna che lavorava in un locale di meretricio era in una condizione di dipendenza strutturale dall'esercente: abitava nel locale, era sottoposta ai controlli sanitari organizzati dall'esercente, e la sua libertà di movimento poteva essere limitata (come testimonia l'art. 199 TULPS). In questo contesto, la pratica di trattenere denaro o beni dalle meretrici — a titolo di caparra, cauzione, rimborso spese, «anticipazione» dei guadagni — costituiva uno strumento di controllo economico potenzialmente sfociante nel vero e proprio sfruttamento.

La struttura del divieto

Il divieto è formulato in modo particolarmente ampio: l'esercente non può «richiedere o accettare, sotto qualsiasi forma o pretesto», danaro o altra cosa mobile. La formula «sotto qualsiasi forma o pretesto» è una clausola di chiusura che impedisce elusioni mediante costruzioni contrattuali formalmente diverse: non importa che la somma venga qualificata come canone di locazione di una stanza, rimborso spese, pagamento per vitto e alloggio, penale contrattuale o in qualunque altro modo. Qualunque forma di trasferimento patrimoniale dalla donna all'esercente è vietata. L'oggetto del divieto comprende sia il danaro in senso stretto sia «altra cosa mobile»: qualsiasi bene di valore patrimoniale, compresi gioielli, abiti o altri oggetti.

Il caso specifico della cauzione

Il testo dell'articolo menziona esplicitamente il caso della cauzione: il divieto si applica anche alle somme ricevute «a titolo di cauzione, per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo». Questa previsione rivela la pratica all'epoca diffusa di vincolare le donne mediante meccanismi contrattuali — una sorta di «contratto di esclusiva» per un periodo determinato — garantiti da una cauzione versata dalla donna o da terzi per suo conto. La norma dichiara illegittimo questo meccanismo, dichiarando non solo il contratto nullo nei suoi effetti ma sanzionando penalmente l'esercente che lo utilizzasse.

Profili di tutela della libertà personale

L'art. 198, letto in combinazione con l'art. 199 (che vieta all'esercente di impedire alla donna di lasciare il locale), delinea una protezione minima della libertà personale e dell'autonomia economica delle meretrici all'interno del sistema regolamentarista. Questi articoli riconoscono implicitamente che le donne presenti nei locali di meretricio potevano essere vittime di abusi da parte degli esercenti, e cercano di limitare tali abusi mediante la sanzione penale. Tuttavia, questa tutela era comunque limitata: si applicava soltanto all'interno di un sistema che tollerava e regolamentava la prostituzione organizzata, senza mettere in discussione la struttura di potere che rendeva le donne vulnerabili.

Il profilo sanzionatorio

L'infrazione all'art. 198 è punita con arresto fino a tre mesi e ammenda da lire 1.000 a lire 5.000. La pena è più lieve rispetto ad altre contravvenzioni del Titolo IV (come quella dell'art. 194, che prevede arresto da tre mesi a un anno): una scelta che può sorprendere, considerato che la norma tutela la libertà economica delle persone. Si tratta in ogni caso di una contravvenzione, punibile sia a titolo di dolo che di colpa.

Evoluzione normativa: dalla tutela minima alla Legge Merlin

La tutela apportata dall'art. 198 era necessariamente parziale, in quanto presupponeva la legittimità del sistema regolamentarista nel suo complesso. La Legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Legge Merlin) ha realizzato un mutamento di paradigma: abolendo le case di tolleranza, ha eliminato il contesto in cui l'art. 198 operava. La tutela delle donne dallo sfruttamento economico è stata poi affidata a norme penali di portata generale — a partire dall'art. 600 c.p. sulla riduzione in schiavitù e dall'art. 600-bis e seguenti sulla prostituzione minorile e lo sfruttamento — che prescindono dall'esistenza di locali autorizzati. L'art. 198 TULPS è dunque superato sia sul piano dell'applicabilità pratica che su quello della tecnica di tutela.

Casi pratici

Caso 1: Ritenzione di caparra a garanzia di permanenza

Tizio, esercente di una casa di tolleranza negli anni Cinquanta, pretende da Caia — che chiede di essere accolta nel locale — il versamento di una somma in denaro a titolo di cauzione per garantire che Caia rimanga nel locale per almeno sei mesi. Caia versa la somma. In seguito a una denuncia, gli agenti di pubblica sicurezza accertano il versamento della cauzione. Tizio viene denunciato ai sensi dell'art. 198 TULPS: l'articolo vieta espressamente la ricezione di somme «a titolo di cauzione» per garantire impegni di prostituirsi, e la condanna comporta arresto e ammenda.

Caso 2: Trattenuta camuffata da canone di locazione

Sempronio, gestore di un locale di meretricio, impone a tutte le donne ospitate un «canone mensile per l'uso della stanza», trattenendo una quota settimanale dei proventi di ciascuna. Sostiene che si tratta di un normale contratto di locazione, non di una ritenzione vietata dall'art. 198. L'autorità di pubblica sicurezza, effettuando un'ispezione, accerta il meccanismo di trattenuta. Il pretore, interpretando la formula «sotto qualsiasi forma o pretesto», ritiene che la qualificazione contrattuale sia irrilevante: ciò che rileva è la sostanza economica del trasferimento di danaro dalla donna all'esercente, vietato dalla norma indipendentemente dalla forma adottata.

Caso 3: Accettazione di gioielli a garanzia

Tizio accetta da Caia, al momento dell'ingresso nel locale, una collana d'oro come «garanzia» che Caia non se ne andrà prima di un mese senza restituire le somme che le sarebbero state anticipate per l'abbigliamento. Tizio sostiene che il divieto dell'art. 198 riguarda solo il denaro. Il pretore rigetta l'interpretazione: la norma vieta espressamente di richiedere o accettare «danaro o altra cosa mobile», e la collana d'oro è pacificamente una «cosa mobile» di valore patrimoniale. Tizio è condannato per la contravvenzione.

Domande frequenti

Il divieto dell'art. 198 TULPS si applicava solo al denaro contante?

No. Il testo vieta la ricezione di 'danaro o altra cosa mobile', il che include qualsiasi bene di valore patrimoniale: gioielli, abiti, oggetti preziosi, e in generale qualunque bene mobile che abbia un valore economico.

L'esercente poteva addebitare alla meretrice le spese di vitto e alloggio?

No. La formula 'sotto qualsiasi forma o pretesto' impediva qualunque costruzione contrattuale che comportasse un trasferimento di denaro o beni dalla donna all'esercente. Anche le spese qualificate come rimborso di vitto, alloggio o abbigliamento rientravano nel divieto.

Cosa si intende per 'cauzione' menzionata espressamente dall'articolo?

Si trattava della somma versata dalla donna o per suo conto come garanzia dell'impegno a prostituirsi nel locale per un determinato periodo di tempo. La norma dichiara illegittima questa pratica, configurando la ricezione della cauzione come reato contravvenzionale.

L'art. 198 TULPS ha ancora applicazione oggi?

No in termini pratici: la Legge Merlin del 1958 ha abolito le case di tolleranza. Lo sfruttamento economico della prostituzione è oggi disciplinato dalle norme penali generali, in particolare dagli artt. 600 e 600-bis del codice penale.

La violazione dell'art. 198 richiedeva il dolo dell'esercente?

No. Trattandosi di contravvenzione, era sufficiente la colpa. L'esercente che riceveva denaro o beni senza avvedersi della violazione, pur potendosene avvedere con ordinaria diligenza, rispondeva comunque della contravvenzione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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