Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 150 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39
Stesso numero, altri codici
- Art. 150 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 150 D.Lgs. 209/2005 — Disciplina del sistema di risarcimento diretto
- Art. 150 D.Lgs. 42/2004 — Inibizione o sospensione dei lavori
- Art. 150 Codice Civile: Separazione personale
- Articolo 150 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 150 C.d.S.: Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
L'art. 150 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) era incluso nel Titolo VI e disciplinava misure particolarmente incisive applicabili agli stranieri ritenuti pericolosi per la sicurezza dello Stato o per l'ordine pubblico: l'internamento in luoghi determinati o l'assoggettamento a sorveglianza speciale. Si trattava di misure preventive di carattere amministrativo, applicabili sulla base di una valutazione discrezionale dell'autorità, che potevano limitare significativamente la libertà personale e di movimento dello straniero senza che fosse necessaria la commissione di un reato e senza le garanzie proprie del procedimento penale. L'istituto si collocava nel solco della tradizione del diritto di polizia continentale, che ammetteva ampi poteri preventivi nei confronti degli «indesiderabili».
La disposizione è stata abrogata dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39. L'evoluzione del quadro costituzionale italiano — in particolare l'art. 13 Cost. sulla libertà personale e l'art. 10 sulla condizione dello straniero — e l'affermarsi degli standard internazionali sui diritti umani avevano progressivamente reso incompatibile la norma con l'ordinamento vigente. Il trattenimento degli stranieri è oggi disciplinato dal D.Lgs. 286/1998 (artt. 13-14) con previsione di garanzie giurisdizionali e di termini massimi, nel rispetto dei principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.