← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 8 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 148 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • L'articolo imponeva obblighi di tenuta di registri e di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza riguardanti gli stranieri presenti nel territorio.
  • Tali obblighi erano posti a carico sia degli stranieri stessi sia dei soggetti (albergatori, datori di lavoro, privati) che intrattenevano con essi rapporti rilevanti.
  • Abrogato dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che ha ridefinito il sistema informativo e di controllo relativo agli stranieri nell'ambito del Testo Unico sull'immigrazione.

L'art. 148 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) era inserito nel Titolo VI e stabiliva obblighi di carattere informativo e documentale relativi alla presenza degli stranieri nel territorio. La norma si raccordava con le disposizioni del Titolo III sulle strutture ricettive (alberghi, locande, pensioni) e con le altre disposizioni del Titolo VI, costruendo un sistema capillare di sorveglianza sugli stranieri: i gestori di strutture ricettive, i datori di lavoro e in certi casi anche i privati che ospitavano stranieri erano tenuti a comunicare i dati di questi ultimi all'autorità di pubblica sicurezza, consentendo alle forze dell'ordine di ricostruire i movimenti e le frequentazioni dei soggetti monitorati.

La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), che ha radicalmente rinnovato il sistema di controllo della presenza degli stranieri in Italia. Il nuovo quadro normativo ha mantenuto alcuni obblighi di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza — in particolare quelli gravanti sulle strutture ricettive, oggi confluiti nel sistema informatizzato Alloggiati Web della Polizia di Stato — inserendoli tuttavia in un contesto di maggiori garanzie per la privacy e di rispetto dei principi di proporzionalità e necessità del trattamento dei dati personali, anche in applicazione della normativa comunitaria in materia.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.