Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 100 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio , anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La funzione: prevenzione e tutela dell'ordine pubblico
L'articolo 100 del TULPS conferisce al questore un potere di intervento sugli esercizi pubblici che si aggiunge agli altri casi di sospensione e revoca previsti dalla legge. La norma consente di sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, o che comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. La sua ratio è schiettamente preventiva: l'autorità non punisce un comportamento illecito del titolare, ma neutralizza la pericolosità che un determinato locale ha assunto, sospendendone temporaneamente l'attività per riportare la tranquillità e impedire il ripetersi di episodi dannosi per la collettività.
I presupposti della sospensione
La norma individua tre situazioni alternative che legittimano la sospensione. La prima è il verificarsi di tumulti o gravi disordini all'interno dell'esercizio: episodi di violenza, risse, scontri che turbano la quiete pubblica. La seconda è la circostanza che il locale sia divenuto abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose: qui rileva non un singolo episodio, ma la trasformazione dell'esercizio in punto di aggregazione stabile di soggetti che destano allarme sociale. La terza è una clausola di chiusura, che ricomprende ogni ipotesi in cui l'esercizio costituisca comunque un pericolo per l'ordine pubblico, la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini. La formula ampia consente all'autorità di intervenire in situazioni eterogenee, ma impone, come contrappeso, una motivazione concreta e puntuale del provvedimento.
La natura non sanzionatoria della misura
Un aspetto centrale, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, è che la sospensione dell'articolo 100 non ha natura di sanzione, ma di misura di prevenzione. Da ciò discendono conseguenze pratiche importanti. La misura può essere adottata anche quando i disordini non siano direttamente imputabili al titolare, ma siano causati dalla clientela o da terzi: ciò che rileva è la pericolosità oggettiva assunta dal locale, indipendentemente da un giudizio di colpevolezza. Non occorre quindi accertare un illecito del gestore, né attendere l'esito di un procedimento penale a carico degli autori dei disordini. Resta però fermo che il provvedimento deve essere proporzionato e adeguatamente motivato in ordine al pericolo concreto e attuale che si intende prevenire.
Dalla sospensione alla revoca
Il secondo comma introduce un meccanismo di progressività: qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata. La revoca rappresenta la misura più grave, perché incide stabilmente sulla possibilità di esercitare l'attività. La sua adozione presuppone la reiterazione degli episodi pericolosi nonostante la precedente sospensione, a riprova del fatto che la misura temporanea non è bastata a eliminare la situazione di rischio. Anche la revoca conserva natura preventiva ed è soggetta agli stessi canoni di motivazione e proporzionalità: l'autorità deve dimostrare il collegamento tra i nuovi episodi e quelli che avevano giustificato la sospensione, e l'inidoneità di misure meno afflittive.
Profili pratici, tutela e rapporti con altre norme
Sul piano pratico, la sospensione e la revoca dell'articolo 100 sono provvedimenti amministrativi impugnabili davanti al giudice amministrativo (TAR), che può sindacare il difetto di motivazione, l'illogicità, l'eccesso di potere e la sproporzione della misura rispetto al pericolo. La discrezionalità del questore è ampia, ma non illimitata: occorre un quadro istruttorio che dia conto degli episodi, della loro gravità e dell'attualità del rischio. La norma si coordina con l'articolo 86, che subordina l'esercizio dei pubblici esercizi alla licenza, e con l'articolo 11, che disciplina i requisiti soggettivi e i casi di revoca delle autorizzazioni. Va inoltre tenuta distinta dai poteri di chiusura di natura sanzionatoria previsti da altre disposizioni (ad esempio in materia di somministrazione di alcolici a minori o di altre violazioni specifiche), che hanno presupposti e finalità diverse. L'articolo 100 resta lo strumento di prevenzione più flessibile a disposizione dell'autorità per fronteggiare i locali divenuti fonte di disordine o pericolo.
Casi pratici
Caso 1: Locale teatro di risse ripetute
Il bar gestito da Tizio è ripetutamente teatro di risse tra avventori, con interventi delle forze dell'ordine. Pur non essendo Tizio personalmente responsabile delle violenze, il questore può disporre la sospensione della licenza ai sensi dell'articolo 100: ciò che rileva è la pericolosità oggettiva assunta dal locale, non la colpa del titolare. La misura, di natura preventiva, mira a interrompere la situazione di disordine e a riportare la tranquillità nel quartiere.
Caso 2: Esercizio divenuto ritrovo di persone pericolose
Il locale di Caia è diventato, sulla base di costanti segnalazioni e accertamenti, abituale punto di ritrovo di soggetti pregiudicati e pericolosi, con allarme per la sicurezza del vicinato. Il questore dispone la sospensione della licenza, motivando il provvedimento con il quadro degli episodi e l'attualità del pericolo. Caia potrà impugnare la misura davanti al TAR, contestandone eventualmente la proporzionalità o il difetto di istruttoria.
Caso 3: Reiterazione dei disordini e revoca
Dopo una prima sospensione disposta per gravi disordini, l'esercizio gestito da Sempronio torna a essere teatro degli stessi episodi pericolosi. La misura temporanea non è bastata a eliminare la situazione di rischio: il questore, in applicazione del secondo comma dell'articolo 100, dispone la revoca della licenza. Il provvedimento, più grave perché stabile, deve dare conto del collegamento tra i nuovi episodi e quelli che avevano giustificato la sospensione.
Domande frequenti
Quando il questore può sospendere la licenza di un esercizio?
Il questore può sospendere la licenza, anche di un esercizio di vicinato, in cui siano avvenuti tumulti o gravi disordini, che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, o che comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini.
La sospensione è una sanzione contro il titolare?
No. La sospensione dell'articolo 100 è una misura di prevenzione, non una sanzione. Può essere adottata anche quando i disordini non sono imputabili al titolare, perché ciò che rileva è la pericolosità oggettiva assunta dal locale e non un giudizio di colpevolezza del gestore.
Quando la licenza può essere revocata?
La licenza può essere revocata quando si ripetono i fatti che avevano determinato la sospensione. La revoca presuppone la reiterazione degli episodi pericolosi nonostante la precedente sospensione, a dimostrazione che la misura temporanea non è bastata a eliminare il rischio.
È necessaria una condanna penale per sospendere o revocare la licenza?
No. Trattandosi di misure di prevenzione, non occorre attendere l'esito di un procedimento penale né accertare un illecito del gestore. È però necessario un quadro istruttorio concreto che dia conto degli episodi, della loro gravità e dell'attualità del pericolo.
Si può impugnare la sospensione o la revoca?
Sì. I provvedimenti sono impugnabili davanti al TAR, che può sindacare il difetto di motivazione, l'illogicità, l'eccesso di potere e la sproporzione della misura rispetto al pericolo. La discrezionalità del questore è ampia, ma non illimitata.
Quanto dura la sospensione della licenza?
La durata della sospensione è determinata dal questore in relazione alla gravità della situazione e all'esigenza di prevenire il ripetersi dei fatti. La misura deve essere proporzionata e cessare quando viene meno la situazione di pericolo che l'ha giustificata.