Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 96 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Stesso numero, altri codici
- Art. 96 Cod. Amb. — Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
- Art. 96 D.Lgs. 159/2011 — Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
- Art. 96 D.Lgs. 209/2005 — Direzione unitaria
- Art. 96 D.Lgs. 42/2004 — Espropriazione per fini strumentali
- Art. 96 Codice Civile: Richiesta della pubblicazione
- Articolo 96 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
L'art. 96 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) è stato abrogato per effetto della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi». La riforma del 1991 ha ricondotto la disciplina degli esercizi pubblici a un sistema normativo autonomo, fondato su programmazione comunale e criteri di accesso aggiornati, rendendo superflue le disposizioni del TULPS che regolavano il medesimo settore secondo la logica di polizia amministrativa tipica del testo del 1931. L'art. 96, insieme agli artt. 95, 97 e 98, è stato espressamente indicato tra le disposizioni di cui la legge 287/1991 ha confermato l'abrogazione.