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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 89 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

Commento

L'art. 89 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) è stato abrogato dalla L. 25 agosto 1991, n. 287, legge che ha riformato organicamente la disciplina dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, locali di somministrazione di alimenti e bevande). La L. 287/1991 ha sostituito il sistema di controllo preventivo del T.U.L.P.S. — fondato su licenze di pubblica sicurezza per l'apertura e la gestione dei locali — con un regime di autorizzazioni comunali parametrate su criteri oggettivi di programmazione del territorio e di piani di sviluppo del settore. La norma originaria di questo articolo, qualunque ne fosse il contenuto specifico nel testo del 1931, è stata assorbita o sostituita dalla nuova disciplina. L'art. 89 non è pertanto più in vigore e non produce effetti giuridici.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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