In sintesi
- La norma introduce un divieto assoluto di vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, senza eccezioni legate al tenore alcolico.
- Il divieto si rivolge a tutti i soggetti che esercitino commercio ambulante, indipendentemente dal possesso di autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.
- La ratio è la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica: la vendita itinerante di alcol favorisce l'accesso incontrollato alla sostanza in spazi aperti, con rischi per la sicurezza collettiva.
- La norma va coordinata con la disciplina del commercio ambulante (D.Lgs. 114/1998 e normativa regionale) e con le ordinanze dei sindaci in materia di vendita di alcolici.
- La violazione è soggetta alle sanzioni amministrative del T.U.L.P.S., ferme restando le sanzioni ulteriori previste dalla normativa di settore sull'alcol.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 87 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 87 Cod. Amb. — acque destinate alla vita dei molluschi
- Art. 87 D.Lgs. 159/2011 — Competenza al rilascio della comunicazione antimafia
- Art. 87 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 87 D.Lgs. 42/2004 — (Convenzione UNIDROIT)
- Art. 87 CAD — Articolo abrogato
- Art. 87 Codice Civile: Parentela, affinità, adozione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e contesto storico-sistematico
L'art. 87 del T.U.L.P.S. ha una storia risalente al 1931 e rispecchia la preoccupazione del legislatore per i rischi connessi alla diffusione incontrollata di bevande alcoliche negli spazi pubblici. La vendita ambulante, per sua natura, sfugge ai controlli tipici dei locali fissi (orari, accesso di minori, modalità di somministrazione), e l'alcol è una sostanza la cui fruizione in luoghi aperti può facilmente compromettere l'ordine pubblico. Il divieto non distingue tra bevande a bassa gradazione (birra, vino) e superalcolici: il riferimento a «qualsiasi gradazione» è intenzionale e riflette una scelta di rigore preventivo.
Ambito di applicazione
La norma si applica alla vendita ambulante, cioè all'attività di commercio esercitata su aree pubbliche senza una stabile collocazione, da banchi mobili, autoveicoli attrezzati, cassette o semplici contenitori portati a mano. Non rientra nel divieto la somministrazione di alcolici in sagre, fiere e manifestazioni temporanee, attività disciplinata da distinte autorizzazioni ai sensi del T.U.L.P.S. e dei regolamenti comunali; tuttavia, la linea di confine tra vendita ambulante e somministrazione temporanea può essere sottile in alcuni contesti.
In termini soggettivi, il divieto riguarda chiunque eserciti il commercio ambulante, indipendentemente dal fatto che possieda una regolare autorizzazione per l'attività di commercio su aree pubbliche: l'autorizzazione al commercio ambulante non può in nessun caso coprire la vendita di alcolici.
Coordinamento con la normativa regionale e comunale
La disciplina del commercio ambulante è stata in larga parte delegata alle Regioni con il D.Lgs. 114/1998 (decreto Bersani sulla distribuzione commerciale) e successivamente con il D.Lgs. 59/2010 (attuazione della direttiva servizi). Tuttavia, il divieto dell'art. 87 T.U.L.P.S. ha natura di norma di pubblica sicurezza e non può essere derogato da normative regionali o regolamenti comunali in materia di commercio. I sindaci possono adottare ordinanze contingibili e urgenti o ordinanze ordinarie per limitare ulteriormente la vendita di alcolici (anche da asporto negli esercizi fissi), ma non per ampliare le ipotesi di vendita ambulante consentita oltre il dettato del T.U.L.P.S.
Sanzioni e prassi applicativa
La violazione del divieto configura una contravvenzione amministrativa ai sensi del T.U.L.P.S. Nella prassi, gli agenti di polizia municipale o di polizia di stato che accertino la vendita ambulante di alcolici procedono al ritiro della merce e alla contestazione dell'illecito. La merce può essere sottoposta a sequestro amministrativo quale misura cautelare. Il commerciante ambulante cui sia contestata la violazione risponde non soltanto ai sensi del T.U.L.P.S., ma può incorrere anche in sanzioni per esercizio abusivo del commercio ai sensi del D.Lgs. 114/1998, qualora non disponga nemmeno dell'autorizzazione base per il commercio ambulante.
Profili di attualità
Il divieto dell'art. 87 è tornato di particolare rilievo pratico con la diffusione del fenomeno del «street drinking» e con le problematiche di ordine pubblico connesse alle grandi concentrazioni di giovani in aree urbane nei fine settimana. Molte amministrazioni comunali hanno emanato ordinanze che estendono il divieto anche alla vendita da asporto in vetro negli esercizi fissi durante le ore serali e notturne, politiche che trovano il loro fondamento autonomo nella normativa antidroga e nella giurisprudenza amministrativa, mentre l'art. 87 T.U.L.P.S. presidia specificamente la modalità ambulante della vendita.
Casi pratici
Caso 1: Venditore ambulante con bevande alcoliche in lattina durante una sagra
Tizio partecipa come venditore a una fiera di paese e, oltre ai prodotti alimentari per i quali dispone di regolare autorizzazione al commercio ambulante, vende da un carrello anche lattine di birra e bottigliette di vino. Gli agenti della polizia municipale rilevano la situazione e procedono al sequestro delle bevande alcoliche, contestando a Tizio la violazione dell'art. 87 T.U.L.P.S. L'autorizzazione al commercio ambulante di Tizio non copre, né potrebbe coprire, la vendita di alcolici in modalità ambulante.
Caso 2: Movida: vendita di cocktail preconfezionati da un furgone
Caia gestisce un furgone attrezzato con il quale, nei fine settimana, si posiziona nelle vicinanze di una zona di movida cittadina vendendo cocktail preconfezionati e birre in lattina direttamente agli avventori dei locali che sostano in strada. Pur non disponendo di alcol da banco, la modalità di commercio è classificata come vendita ambulante. La polizia di stato, a seguito di segnalazioni, controlla il furgone e contesta a Caia la violazione dell'art. 87 T.U.L.P.S., procedendo al sequestro delle bevande.
Caso 3: Controllo in zona balneare: venditori sulla spiaggia
Durante una stagione estiva, Sempronio vende sulla spiaggia libera, ambulando tra gli ombrelloni, birre in lattina acquistate all'ingrosso. Gli agenti della Guardia di Finanza, nel corso di un controllo sul commercio abusivo, accertano la violazione. Sempronio non dispone né dell'autorizzazione al commercio ambulante né tantomeno di alcuna licenza che potrebbe coprire la vendita di alcolici. Viene sanzionato ai sensi del T.U.L.P.S. e del D.Lgs. 114/1998 per esercizio abusivo del commercio, con contestuale sequestro della merce.
Domande frequenti
Il divieto di vendita ambulante riguarda solo i superalcolici o anche birra e vino?
Il divieto è assoluto e riguarda bevande alcoliche 'di qualsiasi gradazione': birra, vino, liquori, cocktail preconfezionati e qualsiasi altro prodotto con presenza di alcol sono parimenti vietati nella vendita ambulante.
Un chiosco fisso con autorizzazione può vendere alcolici durante una sagra?
Il divieto dell'art. 87 riguarda specificamente la vendita 'ambulante', cioè itinerante su aree pubbliche. Un chiosco con postazione fissa, autorizzato per la somministrazione o la vendita per asporto ai sensi delle norme di settore, non rientra nel divieto, pur rimanendo soggetto alle eventuali limitazioni orarie disposte dal sindaco.
Chi controlla il rispetto del divieto di vendita ambulante di alcolici?
La vigilanza è affidata alla polizia di stato, ai carabinieri, alla Guardia di Finanza (per i profili fiscali e del commercio abusivo) e alla polizia municipale. Tutti questi organi hanno competenza a contestare le violazioni del T.U.L.P.S. e a procedere al sequestro amministrativo delle merci.
Un comune può autorizzare la vendita ambulante di alcolici con una propria ordinanza?
No. Il divieto dell'art. 87 T.U.L.P.S. è una norma di pubblica sicurezza di rango statale: non può essere derogata da ordinanze comunali o normative regionali. Il comune può invece adottare ordinanze più restrittive, ad esempio vietando anche la vendita da asporto in vetro negli esercizi fissi durante determinate ore.
Quali conseguenze ha chi vende birra ambulante senza nemmeno l'autorizzazione al commercio?
Chi vende alcolici ambulantemente senza autorizzazione al commercio incorre in una doppia sanzione: quella del T.U.L.P.S. per la vendita di alcolici in modalità ambulante, e quella del D.Lgs. 114/1998 per l'esercizio abusivo del commercio ambulante privo di autorizzazione. Le due fattispecie sono autonome e cumulabili.
La norma si applica anche alle bevande analcoliche?
No. L'art. 87 T.U.L.P.S. si applica esclusivamente alle bevande alcoliche. La vendita ambulante di bibite analcoliche, acqua minerale, succhi di frutta e simili è disciplinata dalla normativa generale sul commercio ambulante, senza il divieto specifico previsto per l'alcol.
Vedi anche