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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La licenza di porto d'armi non può essere concessa al minore non emancipato: è la regola generale e vale per ogni tipo di licenza e finalità.
  • Il prefetto può però concedere la licenza per la sola arma lunga da fuoco e per il solo uso di caccia; restano esclusi pistole e uso difensivo.
  • L'eccezione richiede che il minore abbia compiuto il sedicesimo anno di età, soglia anagrafica inderogabile.
  • Occorre il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela del minore.
  • Il minore deve inoltre dimostrare di essere esperto nel maneggio delle armi; il rilascio resta una facoltà discrezionale del prefetto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 44 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Non può essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato.

È però in facoltà del prefetto di concedere la licenza per l'arme lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.

Commento

Ratio della norma

L'art. 44 affronta il tema del rapporto tra minore età e porto d'armi, bilanciando la tutela del minore con l'esigenza di consentire, in ambiti circoscritti e controllati, l'avviamento all'attività venatoria. Il principio di fondo è la incompatibilità tra la condizione di minore non emancipato e la titolarità di una licenza di porto d'armi: chi non ha raggiunto la piena capacità non è ritenuto in grado di assumere la responsabilità connessa al porto dell'arma. Su questa regola, però, il legislatore innesta un'eccezione tassativa e fortemente condizionata.

La regola: divieto per il minore non emancipato

Il primo comma è netto: "non può essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato". Il divieto opera per ogni tipo di licenza e per ogni finalità (difesa, sport, ecc.), salva l'eccezione del secondo comma. Il riferimento all'emancipazione richiama un istituto oggi residuale, legato al minore che abbia contratto matrimonio: al di fuori di tale ipotesi, ogni minore è soggetto al divieto.

L'eccezione: caccia, arma lunga e sedici anni

Il secondo comma costruisce un'eccezione delimitata da una serie di condizioni cumulative, tutte necessarie. In primo luogo l'eccezione riguarda esclusivamente l'arma lunga da fuoco e il solo uso di caccia: restano quindi escluse le pistole, l'uso difensivo e ogni altra finalità. In secondo luogo è richiesto il compimento del sedicesimo anno di età, soglia anagrafica inderogabile. In terzo luogo è necessario il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela: il coinvolgimento del responsabile del minore è elemento essenziale della valutazione. Infine il minore deve dimostrare di essere esperto nel maneggio delle armi, requisito di idoneità tecnica che mira a garantire un uso sicuro dello strumento.

La competenza prefettizia e la natura discrezionale

La concessione è rimessa al prefetto e ha natura discrezionale ("è in facoltà del prefetto"). Anche quando ricorrano tutte le condizioni di legge, l'autorità conserva un margine di apprezzamento sull'opportunità del rilascio, valutando il complessivo profilo del minore e l'effettiva idoneità a maneggiare l'arma in sicurezza. La disposizione va inoltre coordinata con la disciplina speciale in materia venatoria, che a sua volta fissa requisiti ed età per l'esercizio della caccia.

Rapporti con le altre norme sulle armi

L'art. 44 si inserisce nel sistema delineato dagli artt. 42 e 43: le cause ostative e i divieti generali continuano a operare, e la previsione sulla minore età costituisce un requisito ulteriore e specifico. Per i profili psico-fisici e per la disciplina di dettaglio sulle armi consentite all'attività venatoria occorre fare riferimento alla normativa di settore. La logica complessiva resta quella di un accesso al porto d'armi gradualmente ammesso, in via di stretta eccezione, solo in un contesto sportivo-venatorio sorvegliato e con il consenso di chi ha la responsabilità del minore.

Casi pratici

Caso 1: Minore di sedici anni che chiede la licenza venatoria

Tizio, quindicenne appassionato di caccia, vorrebbe ottenere la licenza per l'arma lunga da fuoco. La domanda non è accoglibile: l'art. 44 ammette l'eccezione solo per chi ha compiuto sedici anni. Tizio dovrà attendere il raggiungimento della soglia anagrafica e, nel frattempo, potrà avvicinarsi alla disciplina solo nelle forme consentite dalla normativa venatoria, senza porto autonomo dell'arma.

Caso 2: Consenso del genitore e prova del maneggio

Caia, sedicenne, presenta al prefetto la domanda per l'arma lunga ad uso di caccia, allegando il consenso scritto del genitore esercente la potestà e la documentazione che attesta la sua esperienza nel maneggio delle armi. Verificate la presenza di tutte le condizioni cumulative e l'idoneità della richiedente, il prefetto, nell'esercizio della propria facoltà discrezionale, valuta favorevolmente il rilascio limitato all'uso venatorio.

Caso 3: Richiesta del minore per la pistola da difesa

Sempronio, diciassettenne, chiede una licenza di porto di pistola per difesa personale. L'istanza è respinta: l'eccezione dell'art. 44 riguarda solo l'arma lunga da fuoco per uso di caccia. Il porto di pistola per difesa resta precluso al minore non emancipato, senza alcuna possibilità di deroga, restando applicabile la regola generale del divieto.

Domande frequenti

Un minorenne può ottenere il porto d'armi?

Di regola no: la licenza non può essere concessa al minore non emancipato. È ammessa solo un'eccezione per l'arma lunga da fuoco ad uso di caccia, a precise condizioni.

Da quale età un minore può avere la licenza di caccia?

Dai sedici anni compiuti. Occorre inoltre il consenso scritto di chi esercita la potestà o la tutela e la prova di essere esperto nel maneggio delle armi.

Per quali armi vale l'eccezione prevista per i minori?

Soltanto per l'arma lunga da fuoco e per il solo uso di caccia. Sono escluse le pistole, l'uso difensivo e ogni altra finalità.

Serve il consenso dei genitori?

Sì, è necessario il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela del minore. È una condizione essenziale del rilascio.

Chi rilascia la licenza al minore per la caccia?

Il prefetto, e si tratta di una facoltà discrezionale: anche con tutti i requisiti, l'autorità valuta l'opportunità del rilascio e l'idoneità del minore.

Un minore può avere la pistola per difesa personale?

No. L'eccezione riguarda solo l'arma lunga da caccia. Il porto di pistola per difesa è precluso al minore non emancipato senza possibilità di deroga.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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