Testo dell'articoloVigente
Art. 35 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
1. L'armaiolo di cui all' articolo 1- bis , comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 , è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.
3. Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario.
Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all' articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8 , sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.
4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.
5. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.
6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.
8. Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.
9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.
10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonché quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.
In sintesi
Indice dei contenuti
La tracciabilità nel commercio delle armi
L'articolo 35 del TULPS, profondamente rinnovato dal recepimento delle direttive europee in materia di armi, disciplina gli obblighi dell'armaiolo e le condizioni per l'acquisto di armi da parte dei privati. La ratio della norma è duplice: garantire la piena tracciabilità di ogni movimentazione di armi, così da consentire alle forze di polizia di ricostruire la catena di possesso, e impedire che le armi giungano nelle mani di soggetti privi dei requisiti di affidabilità e idoneità psicofisica. È una delle disposizioni cardine del controllo amministrativo sul commercio legale delle armi comuni.
Il registro delle operazioni giornaliere
L'armaiolo è tenuto a registrare quotidianamente tutte le operazioni, indicando le generalità delle persone con cui sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità del regolamento, e deve essere esibito su richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Particolarmente significativo è l'obbligo di conservazione cinquantennale: il registro va custodito per cinquant'anni e, alla cessazione dell'attività, i registri cartacei ed elettronici devono essere consegnati all'autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, la quale ne cura la conservazione. Anche le informazioni del sistema informatico nazionale sono conservate per i cinquant'anni successivi alla cessazione. La lunghissima durata risponde all'esigenza di mantenere la tracciabilità ben oltre la vita commerciale dell'esercizio.
Le comunicazioni periodiche all'autorità
Oltre al registro, l'armaiolo deve comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto armi, la specie e la quantità delle armi e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica. Questo flusso informativo periodico consente all'amministrazione un controllo costante e aggiornato sui trasferimenti, integrando il dato statico del registro.
Il divieto di cessione e il nulla osta del questore
Il cuore protettivo della norma è il divieto di vendere o cedere armi a chi non sia munito di porto d'armi o di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta è il titolo che abilita all'acquisto chi non possiede già una licenza di porto. La norma ne fissa con precisione il regime: non può essere rilasciato ai minori di diciotto anni, ha validità di un mese, è esente da ogni tributo e la domanda è redatta in carta libera. Il rilascio è subordinato alla presentazione di un certificato medico, proveniente dal settore medico-legale dell'ASL o da un medico militare, della Polizia di Stato o dei Vigili del fuoco, attestante che il richiedente non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, e che non assume sostanze stupefacenti o psicotrope né abusa di alcol.
Le sanzioni e l'obbligo di informare i conviventi
L'apparato sanzionatorio è severo. L'armaiolo che viola le regole è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 a 20.000 euro; l'acquirente o cessionario che agisce in violazione delle norme dell'articolo è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro. Una previsione di particolare rilievo è l'obbligo, introdotto in attuazione delle direttive europee, di comunicare il rilascio del nulla osta o l'acquisizione della disponibilità di un'arma ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari e compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dall'interessato nell'istanza. La violazione di questo obbligo comporta una sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro e può determinare la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione. La finalità è prevenzionale: consentire a chi vive con il detentore di essere consapevole della presenza dell'arma e, se del caso, di segnalare situazioni di rischio.
Casi pratici
Caso 1: Acquisto di una pistola con nulla osta
Tizio, che non possiede alcun porto d'armi, vuole acquistare una pistola per la detenzione in casa. Non potendo procedere all'acquisto senza titolo, richiede al questore il nulla osta all'acquisto, allegando il certificato medico che attesta l'idoneità psicofisica. Ottenuto il nulla osta, valido un mese, può recarsi dall'armaiolo e perfezionare l'acquisto. L'armaiolo annota l'operazione nel registro elettronico e la inserisce nella comunicazione mensile all'autorità di polizia.
Caso 2: Cessione vietata e responsabilità dell'armaiolo
Caia gestisce un'armeria e vende un'arma a un cliente che non esibisce né porto d'armi né nulla osta all'acquisto. La condotta viola il divieto del comma 5: l'armaiolo non può cedere armi a chi non sia munito del titolo prescritto. Caia risponde penalmente con l'arresto e l'ammenda previsti dalla norma, mentre l'acquirente che ha agito in violazione delle regole è a sua volta soggetto a sanzione penale.
Caso 3: Mancata comunicazione ai conviventi
Sempronio ottiene il nulla osta e acquista un'arma, ma omette di comunicarne il possesso ai conviventi maggiorenni che aveva indicato nell'istanza. La legge impone questa informazione a fini di prevenzione. Per la violazione dell'obbligo Sempronio incorre nella sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro e può vedersi revocare la licenza o il nulla osta alla detenzione.
Domande frequenti
Posso comprare un'arma senza avere il porto d'armi?
Sì, ma solo con il nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. L'armaiolo non può cedere armi a chi non sia munito di porto d'armi o di nulla osta. Il nulla osta non è rilasciato ai minori di 18 anni, dura un mese ed è esente da tributi.
Quali documenti servono per ottenere il nulla osta all'acquisto?
Occorre presentare al questore la domanda in carta libera e un certificato medico, rilasciato dall'ASL o da un medico militare, della Polizia di Stato o dei Vigili del fuoco, che attesti l'assenza di malattie mentali, di vizi che riducano la capacità di intendere e volere e di uso di stupefacenti o abuso di alcol.
Per quanto tempo l'armaiolo deve conservare il registro delle vendite?
Il registro delle operazioni giornaliere, tenuto in formato elettronico, deve essere conservato per 50 anni. Alla cessazione dell'attività i registri vanno consegnati all'autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione.
L'armaiolo deve comunicare le vendite alle forze di polizia?
Sì. L'armaiolo deve comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente le generalità degli acquirenti e venditori, la specie e la quantità delle armi e gli estremi dei titoli abilitativi esibiti. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.
Devo avvisare chi vive con me se acquisto un'arma?
Sì. Chi ottiene il nulla osta o acquisisce la disponibilità di un'arma deve comunicarlo ai conviventi maggiorenni indicati nell'istanza, compreso il convivente more uxorio. La violazione comporta una sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro e la possibile revoca del titolo.
Cosa rischia chi vende o acquista armi violando l'articolo 35?
L'armaiolo è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 4.000 a 20.000 euro. L'acquirente o cessionario che agisce in violazione delle norme è punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro.