Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 4 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.

Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

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In sintesi

  • L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare rilievi segnaletici (fotosegnalamento, impronte digitali) a carico di persone pericolose, sospette o che non riescano a provare la propria identità.
  • Il potere si estende anche a chi si rifiuti di provare la propria identità, senza che sia necessaria la flagranza di reato o la sottoposizione a procedimento penale.
  • L'autorità può imporre alle persone pericolose o sospette l'obbligo di munirsi della carta d'identità entro un termine stabilito e di esibirla a richiesta degli ufficiali o agenti.
  • Le misure sono di natura preventiva e si applicano indipendentemente dall'apertura di un procedimento penale.
Indice dei contenuti

Ratio e funzione preventiva

L'art. 4 TULPS disciplina due distinti poteri della pubblica sicurezza: il potere di imporre rilievi segnaletici e il potere di obbligare taluni soggetti a procurarsi e a esibire un documento di identità. Entrambi si collocano nell'ambito della funzione preventiva dell'autorità di polizia, che si esercita indipendentemente dall'avvio di procedimenti penali, e rappresentano strumenti di identificazione coattiva nei confronti di soggetti che, per comportamento o per circostanze, destano fondato sospetto.

La norma risente dell'impostazione originaria del TULPS, pensato come strumento di controllo sociale preventivo, e si presta a tensioni con i diritti individuali riconosciuti dalla Costituzione del 1948, in particolare con la libertà personale (art. 13 Cost.) e il principio di presunzione di innocenza (art. 27 Cost.).

I rilievi segnaletici: contenuto e presupposti

I rilievi segnaletici comprendono tradizionalmente il fotosegnalamento e il rilevamento delle impronte digitali (dattiloscopico). Nella prassi moderna includono anche la rilevazione delle misure corporee e la raccolta di dati biometrici. Tali rilievi possono essere ordinati nei confronti di tre categorie di soggetti:

a) persone pericolose, ossia soggetti nei cui confronti esistono indizi concreti di pericolosità sociale, valutati secondo i criteri del Codice antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) o di altre norme di prevenzione;

b) persone sospette, categoria più ampia e meno definita, che comprende chiunque destino fondato sospetto in ragione del proprio comportamento o delle circostanze in cui si trova;

c) soggetti che non sono in grado o si rifiutano di provare la propria identità. In quest'ultimo caso la misura opera come alternativa all'identificazione documentale: se il soggetto non mostra documenti, l'autorità può procedere al fotosegnalamento per accertarne l'identità mediante gli archivi della polizia scientifica.

Obbligo di munirsi della carta d'identità

Il secondo comma introduce un obbligo aggiuntivo per le sole persone pericolose o sospette: l'autorità può imporre loro di procurarsi la carta d'identità entro un dato termine e di esibire il documento a ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Si tratta di una misura di polizia atipica, accessoria alle misure di prevenzione personale, funzionale a consentire un monitoraggio continuativo dell'identità e degli spostamenti dei soggetti ritenuti pericolosi.

L'obbligo di esibizione si affianca all'obbligo generale di declinare le proprie generalità a richiesta degli organi di polizia, previsto da norme penali speciali. Il rifiuto di esibire il documento da parte di chi sia stato specificamente obbligato a procurarselo integra un illecito amministrativo, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal TULPS e dalle leggi collegate.

Profili di compatibilità costituzionale

La previsione dell'art. 4 TULPS è stata sottoposta a numerose verifiche di compatibilità con i principi costituzionali. Il nodo critico è la nozione di «persona sospetta», sufficientemente indeterminata da lasciare margini di discrezionalità all'autorità di polizia che potrebbero tradursi in discriminazioni arbitrarie. La giurisprudenza costituzionale e quella amministrativa hanno progressivamente elaborato criteri più stringenti: il sospetto deve essere fondato su elementi obiettivi, non su mere valutazioni soggettive; il provvedimento deve essere motivato; l'interessato deve avere la possibilità di contestarlo.

L'art. 4 TULPS si coordina con le norme del Codice antimafia (D.Lgs. n. 159/2011), che hanno razionalizzato il sistema delle misure di prevenzione personale, introducendo garanzie procedurali e giurisdizionali più robuste rispetto all'originario impianto del TULPS.

Rapporti con il fermo di identificazione

Il potere di cui all'art. 4 TULPS si distingue dal fermo di identificazione disciplinato dall'art. 349 del Codice di procedura penale, che presuppone l'esistenza di un procedimento penale. L'art. 4 TULPS opera in via amministrativa, non richiede la flagranza di un reato e non prevede una forma di privazione della libertà personale, ma soltanto la sottoposizione a rilievi che possono essere eseguiti in tempi brevi. Il confine è tuttavia sottile, e nella prassi operativa i due strumenti vengono talvolta utilizzati in modo complementare.

Casi pratici

Caso 1: Fotosegnalamento di soggetto privo di documenti

Durante un controllo notturno in una zona frequentata da pregiudicati, gli agenti fermano Tizio, che non è in grado di esibire alcun documento di identità e fornisce generalità che non risultano verificabili in tempo reale. L'agente, ai sensi dell'art. 4 TULPS, ordina che Tizio sia sottoposto a rilievi segnaletici presso la questura. Attraverso il confronto delle impronte digitali con l'archivio della polizia scientifica, si accerta che Tizio è ricercato per evasione dai domiciliari. Viene così proceduto all'arresto in flagranza di reato di evasione.

Caso 2: Obbligo di munirsi della carta d'identità per soggetto sottoposto a sorveglianza speciale

Sempronio è stato sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi del Codice antimafia. Nel provvedimento del tribunale sono impartite prescrizioni specifiche, tra cui l'obbligo di esibire la carta d'identità a ogni richiesta delle forze dell'ordine. Sempronio si reca regolarmente all'ufficio anagrafe per ottenere il documento, come prescritto. Qualche settimana dopo, durante un controllo, non ha con sé la carta d'identità. L'agente contesta la violazione dell'obbligo e redige il verbale che verrà trasmesso al tribunale di sorveglianza per le valutazioni di competenza.

Caso 3: Rilievi segnaletici su persona sospetta nei pressi di un esercizio commerciale

Il titolare di una gioielleria segnala alla polizia che una persona si aggira ripetutamente nei pressi del suo negozio mostrando un comportamento anomalo. Gli agenti identificano Caia, che sostiene di non aver commesso nulla di illecito e di stare semplicemente passeggiando. Non avendo con sé documenti e risultando le sue generalità non immediatamente verificabili, l'autorità di pubblica sicurezza dispone il fotosegnalamento ai sensi dell'art. 4 TULPS. Dal confronto con gli archivi emerge che Caia ha precedenti per reati contro il patrimonio, e il questore valuta l'adozione di ulteriori misure preventive.

Domande frequenti

Chi può essere sottoposto a rilievi segnaletici ai sensi dell'art. 4 TULPS?

Persone pericolose o sospette e chiunque non sia in grado o si rifiuti di provare la propria identità. I presupposti devono essere fondati su elementi obiettivi e il provvedimento deve essere motivato.

Cosa sono i rilievi segnaletici?

Comprendono fotosegnalamento, rilevamento delle impronte digitali (dattiloscopico) e raccolta di altri dati biometrici utili all'identificazione. Vengono conservati negli archivi della polizia scientifica.

È possibile rifiutarsi di sottoporsi ai rilievi segnaletici?

Il rifiuto espone il soggetto a conseguenze amministrative e può costituire ostacolo all'azione della pubblica autorità. In taluni casi il rifiuto può integrare il reato di resistenza o oltraggio a pubblico ufficiale.

L'obbligo di esibire la carta d'identità vale per tutti i cittadini?

L'obbligo specifico imposto dall'art. 4 comma 2 riguarda solo le persone pericolose o sospette a cui l'autorità abbia formalmente ordinato di munirsi del documento. Per gli altri cittadini vige il generale obbligo di declinare le proprie generalità a richiesta delle forze di polizia.

Qual è la differenza tra il fermo di identificazione e la misura dell'art. 4 TULPS?

Il fermo di identificazione (art. 349 c.p.p.) presuppone un procedimento penale in corso. La misura dell'art. 4 TULPS è di natura amministrativo-preventiva e può essere adottata anche in assenza di indizi di reato, sulla base di una valutazione di pericolosità o sospettosità.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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