- L'art. 1 TULPS definisce la missione fondamentale dell'autorità di pubblica sicurezza: ordine pubblico, sicurezza, incolumità dei cittadini e tutela della proprietà.
- L'autorità cura l'osservanza delle leggi statali, provinciali e comunali, nonché delle ordinanze amministrative.
- Presta soccorso in caso di pubblici e privati infortuni, svolgendo anche una funzione di protezione civile ante litteram.
- Tramite i propri ufficiali, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati su richiesta delle parti.
- L'autorità si articola in due livelli: provinciale (prefetto e questore) e locale (responsabile dell'ufficio locale o, in sua assenza, il podestà, figura oggi sostituita dal sindaco).
Testo dell'articoloVigente
Art. 1 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonché delle ordinanze delle Autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.
Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.
L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.
Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal podestà.
Stesso numero, altri codici
- Art. 1 Cod. Amb. — ambito di applicazione
- Art. 1 L. 190/2012 — Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
- Art. 1 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti destinatari
- Art. 1 D.Lgs. 209/2005 — Definizioni
- Art. 1 D.Lgs. 42/2004 — Principi
- Art. 1 CAD — Definizioni
Commento
Ratio e funzione sistematica
L'art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) costituisce la norma di apertura e il cardine sistematico dell'intero impianto normativo. Pur risalendo all'epoca corporativa, la disposizione ha conservato una sostanziale vitalità nell'ordinamento repubblicano, poiché enuncia compiti che trovano copertura costituzionale negli artt. 13, 16 e 117 della Carta.
La disposizione assegna all'autorità di pubblica sicurezza quattro macrofunzioni tra loro complementari: il mantenimento dell'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'incolumità personale e la protezione della proprietà privata. A queste si aggiungono un compito di vigilanza sull'osservanza del diritto positivo e una funzione ausiliaria di soccorso e composizione bonaria dei conflitti privati.
Analisi del contenuto normativo
Il primo comma si distingue per l'ampiezza della formula: l'autorità «veglia» — verbo che implica un'attività continua e non meramente reattiva — su una pluralità di beni giuridici. La locuzione «ordine pubblico» è tradizionalmente intesa in senso materiale, come assenza di disordini e turbative della pace sociale, e va distinta dall'ordine pubblico in senso ideale, rilevante in altri settori dell'ordinamento. La «sicurezza dei cittadini» ha una portata più ampia e include la prevenzione di reati e pericoli alla persona.
L'obbligo di curare l'osservanza delle leggi abbraccia non soltanto le leggi statali, ma anche i regolamenti provinciali e comunali, nonché le ordinanze delle autorità. Ciò conferisce all'autorità di pubblica sicurezza il ruolo di braccio esecutivo di un'ampia gamma di prescrizioni normative, incluse quelle emanate in via di urgenza ai sensi dell'art. 2 TULPS.
Il secondo comma — spesso trascurato nella prassi — attribuisce agli ufficiali di pubblica sicurezza una funzione conciliativa su richiesta delle parti. Si tratta di uno strumento di composizione alternativa delle controversie ante litteram, rimasto tuttavia marginale nella prassi contemporanea, soppiantato da istituti specifici come la mediazione civile e commerciale.
Struttura dell'autorità: livello provinciale e locale
Il terzo e quarto comma disciplinano l'articolazione organizzativa dell'autorità. A livello provinciale operano il prefetto — figura apicale con funzioni di coordinamento e tutela dell'ordine pubblico a valenza territoriale ampia — e il questore, che dirige la Questura e ha competenze operative dirette sulla polizia di sicurezza.
A livello locale opera il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo. Il riferimento residuale al «podestà» — figura del diritto pubblico fascista — è oggi da intendersi come riferimento al sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, competenze di sicurezza pubblica locale.
Rapporti con la Costituzione e con il diritto vigente
La Corte costituzionale ha più volte riconosciuto la compatibilità delle norme TULPS con l'ordinamento repubblicano, purché interpretate in chiave di garanzia dei diritti fondamentali. In particolare, la funzione di mantenimento dell'ordine pubblico non può tradursi in compressione arbitraria delle libertà costituzionali (artt. 13, 15, 16, 17, 18, 21 Cost.).
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 hanno ridefinito il riparto di competenze tra Stato e autonomie locali, attribuendo ai sindaci, in quanto ufficiali del Governo, potestà ordinatorie in materia di sicurezza urbana. Ciò ha conferito nuova attualità all'art. 1 TULPS come norma-quadro di riferimento.
Profili pratici
Nella prassi quotidiana, la norma rileva come fondamento giuridico dei poteri di vigilanza e intervento delle forze di polizia. Il prefetto emana ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 2 TULPS richiamandosi implicitamente all'art. 1 per la legitimazione di fondo. Il questore, a sua volta, adotta provvedimenti di ammonimento, sorveglianza speciale e — in materia di immigrazione — di espulsione, esercitando le attribuzioni richiamate dal primo articolo nella sua qualità di autorità provinciale di sicurezza.
Casi pratici
Caso 1: Intervento del questore per turbativa alla quiete pubblica
Tizio gestisce un locale notturno in una zona residenziale. Ripetuti esposti dei residenti segnalano schiamazzi notturni e assembramenti molesti. Il questore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1 TULPS, dispone accertamenti e — riscontrata la fondatezza delle segnalazioni — emette un provvedimento di sospensione temporanea dell'attività ai sensi dell'art. 100 TULPS. Tizio impugna il provvedimento in via gerarchica, ma il ricorso non produce effetto sospensivo (art. 6 TULPS), sicché la sospensione rimane operativa nelle more della decisione.
Caso 2: Composizione bonaria di una controversia condominiale
Caia e il suo vicino Sempronio sono in lite per il posizionamento di una siepe che ostruisce, a suo dire, la visuale dal balcone. Prima di adire le vie giudiziarie, entrambi si rivolgono all'ufficio locale di pubblica sicurezza chiedendo l'intervento conciliativo previsto dall'art. 1, comma 2, TULPS. L'ufficiale di turno ascolta le parti, verifica la normativa comunale sulle distanze dal confine e redige un verbale di componimento amichevole. L'accordo raggiunto evita il contenzioso civile.
Caso 3: Soccorso in caso di infortunio privato
In seguito a un incendio doloso che danneggia l'abitazione di Tizio, le forze dell'ordine intervengono non solo per avviare le indagini penali, ma anche per coordinare il soccorso materiale alla famiglia rimasta senza dimora. In raccordo con la Protezione Civile e i servizi sociali comunali, la questura attiva le procedure di assistenza previste dalla normativa emergenziale, dando concreta attuazione alla funzione di soccorso in caso di privati infortuni sancita dall'art. 1 TULPS.
Domande frequenti
Quali sono le funzioni principali dell'autorità di pubblica sicurezza secondo l'art. 1 TULPS?
L'autorità veglia sull'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, tutela la proprietà, cura l'osservanza delle leggi e presta soccorso in caso di infortuni pubblici o privati.
Chi è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza?
A livello provinciale le attribuzioni spettano al prefetto e al questore, con competenze parzialmente distinte: il prefetto ha funzioni di coordinamento e ordine pubblico in senso ampio, il questore gestisce la polizia di sicurezza operativa.
Il podestà citato nell'art. 1 TULPS esiste ancora?
No. Il podestà era una figura dell'ordinamento fascista. Oggi, in sua vece, opera il sindaco quale ufficiale del Governo ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, con analoghe funzioni di sicurezza locale.
Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono davvero comporre controversie private?
Sì, il comma 2 dell'art. 1 prevede tale facoltà su richiesta delle parti. Nella prassi è uno strumento poco utilizzato ma giuridicamente valido per controversie di limitata entità che le parti intendono risolvere in via amichevole.
Qual è il rapporto tra l'art. 1 TULPS e la Costituzione?
La norma è compatibile con la Costituzione, ma i poteri di pubblica sicurezza devono essere esercitati nel rispetto dei diritti fondamentali (artt. 13, 16, 17, 21 Cost.). Un'interpretazione conforme alla Carta limita l'autorità dal comprimere arbitrariamente libertà costituzionalmente garantite.
L'art. 1 TULPS è ancora in vigore?
Sì. Nonostante le sue origini risalgano al 1931, la norma è tuttora vigente e costituisce il fondamento sistematico dell'intero TULPS. È stata più volte implicitamente confermata da leggi successive che ne hanno integrato e attualizzato il contenuto.
Vedi anche