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L’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) e una figura professionale regolata dal DPCM 9 febbraio 2018, che ne definisce il profilo e impone una formazione obbligatoria di 700 ore. Il personale esposto a radiazioni ionizzanti (radiografie) e soggetto al D.Lgs. 101/2020 con sorveglianza medica e formazione specifica. Tutto il personale che tratta dati sanitari dei pazienti e vincolato dal GDPR e dal segreto professionale sanitario.
Tabella riepilogativa
| Norma | Soggetto obbligato | Adempimento principale |
|---|---|---|
| DPCM 9/2/2018 (profilo ASO) | ASO e datori che le impiegano | Attestato di qualifica 700 ore (formazione iniziale) |
| D.Lgs. 101/2020 (radioprotezione) | Personale esposto (ASO, assistente OPT) | Sorveglianza medica annuale, formazione, registro esposizioni |
| D.Lgs. 81/2008 (sicurezza lavoro) | Tutto il personale | Formazione 8-12 ore, DPI, DVR, medico competente |
| GDPR – Reg. UE 2016/679 | Tutto il personale che tratta dati sanitari | Designazione come autorizzato al trattamento, riservatezza |
| D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) | Datore (titolare trattamento) | Registro trattamenti, consenso pazienti, misure di sicurezza |
Il profilo professionale ASO: DPCM 9 febbraio 2018
Il DPCM 9 febbraio 2018 ha istituito e regolamentato la figura dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), colmando una lacuna normativa che per decenni aveva lasciato questa professione senza un riconoscimento giuridico formale.
Contenuto del DPCM:
- Profilo professionale: l’ASO opera in affiancamento al medico odontoiatra per la preparazione del paziente, l’assistenza alla poltrona durante le sedute cliniche, la gestione e sterilizzazione degli strumenti, la preparazione dei materiali odontoiatrici e le attivita di segreteria correlate alle prestazioni cliniche.
- Formazione obbligatoria: percorso di 700 ore articolato in moduli teorici (anatomia, microbiologia, farmacologia di base, normativa sicurezza e radioprotezione) e pratici (tirocinio in studio). La formazione e erogata da enti accreditati dalle Regioni.
- Attestato di qualifica: rilasciato al termine del percorso, necessario per svolgere legalmente le mansioni di ASO come dipendente di uno studio odontoiatrico. Chi esercitava prima del 2018 ha beneficiato di un regime transitorio.
Il CCNL degli studi odontoiatrici ha recepito la figura ASO inquadrandola al livello II (con attestato) o al livello III-IV (in formazione o senza attestato).
Radioprotezione: D.Lgs. 101/2020 e obblighi per lo studio
Il D.Lgs. 101/2020 (attuativo della Direttiva Euratom 2013/59) ha ridisegnato il quadro della radioprotezione per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. Negli studi odontoiatrici la fonte di esposizione principale e l’apparecchiatura per radiografie intraorali e l’ortopantomografo (OPT).
Obblighi del titolare dello studio (datore di lavoro):
- Nominare un esperto qualificato in radioprotezione (o medico autorizzato) per la sorveglianza fisica e la classificazione del personale esposto.
- Classificare il personale in Categoria A (esposizione superiore a 6 mSv/anno) o Categoria B (1-6 mSv/anno) in base alla valutazione dosimetrica.
- Assicurare la sorveglianza medica annuale per il personale classificato (esame medico, eventuale dosimetria individuale).
- Tenere il registro degli esposti e conservarlo per 30 anni dalla cessazione dell’esposizione.
- Fornire formazione specifica in radioprotezione a tutto il personale che opera in prossimita delle apparecchiature.
Le lavoratrici in gravidanza devono essere immediatamente allontanate dalle mansioni con esposizione a radiazioni (art. 11 D.Lgs. 151/2001). Alla comunicazione dello stato di gravidanza, il titolare adotta immediatamente le misure di protezione o, se impossibile, anticipa il congedo.
Privacy sanitaria e GDPR in studio odontoiatrico
Il dato sanitario e una categoria speciale di dato personale ai sensi dell’art. 9 GDPR (Reg. UE 2016/679) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Lo studio odontoiatrico, come titolare del trattamento, e tenuto a:
- Acquisire il consenso esplicito del paziente per il trattamento dei dati sanitari (cartella clinica, radiografie, fotografie intraorali) prima di avviare le prestazioni.
- Redigere e tenere aggiornato il registro delle attivita di trattamento (art. 30 GDPR).
- Designare formalmente il personale (ASO, segretarie, igienisti) come autorizzati al trattamento con istruzioni scritte che specificano le finalita e i limiti dell’accesso ai dati.
- Adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative: credenziali di accesso individuali per il gestionale clinico, blocco automatico dei terminali, archivi cartacei chiusi a chiave.
- Garantire il segreto professionale sanitario: tutto il personale e vincolato all’obbligo di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. La violazione configura illecito civile (risarcimento danni) e penale (art. 622 c.p.).
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato specifiche linee guida per le strutture sanitarie che si applicano anche agli studi odontoiatrici privati.
Casi pratici
Domande frequenti
Un'ASO senza attestato DPCM 2018 puo lavorare regolarmente?
La sorveglianza medica per radioprotezione e obbligatoria ogni anno?
Il personale dello studio puo accedere liberamente alle cartelle cliniche di tutti i pazienti?
Il segreto professionale sanitario si applica anche alle segretarie dello studio?
Chi e responsabile della formazione sulla privacy in studio?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Un'ASO senza attestato DPCM 2018 puo lavorare regolarmente?
No: dal DPCM 9 febbraio 2018 il possesso dell'attestato e obbligatorio per svolgere le mansioni di ASO. Il personale in formazione (apprendistato) puo svolgere attivita di studio sotto supervisione, ma non autonomamente. Gli studi che impiegano ASO senza attestato rischiano sanzioni ispettive.
La sorveglianza medica per radioprotezione e obbligatoria ogni anno?
Si: il D.Lgs. 101/2020 impone la visita medica annuale per il personale classificato esposto (Categoria A o B). La visita e effettuata dal medico autorizzato (o dal medico competente con specifica abilitazione) e l'idoneita e documentata in cartella sanitaria.
Il personale dello studio puo accedere liberamente alle cartelle cliniche di tutti i pazienti?
No: ogni autorizzato al trattamento ha accesso ai dati solo nella misura necessaria per le proprie mansioni (principio di minimizzazione, art. 5 GDPR). L'accesso indiscriminato alle cartelle di pazienti non seguiti direttamente configura violazione del GDPR e puo costituire reato ex art. 622 c.p.
Il segreto professionale sanitario si applica anche alle segretarie dello studio?
Si: l'obbligo di riservatezza si estende a tutto il personale che, nell'ambito delle proprie mansioni, viene a conoscenza di dati sanitari dei pazienti. Il vincolo permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Chi e responsabile della formazione sulla privacy in studio?
Il titolare dello studio (in quanto titolare del trattamento ai sensi del GDPR) e responsabile della formazione del personale sugli obblighi di riservatezza e sulle procedure di trattamento dei dati. La formazione deve essere documentata e periodicamente aggiornata (almeno ogni 2 anni o in caso di cambiamenti normativi rilevanti).
Vedi anche