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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
L'Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) e una figura professionale regolata dal DPCM 9 febbraio 2018, che ne definisce il profilo e impone una formazione obbligatoria di 700 ore. Il personale esposto a radiazioni ionizzanti (radiografie) e soggetto al D.Lgs. 101/2020 con sorveglianza medica e formazione specifica. Tutto il personale che tratta dati sanitari dei pazienti e vincolato dal GDPR e dal segreto professionale sanitario.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Studi Odontoiatrici e Medici

In sintesi

L’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) e una figura professionale regolata dal DPCM 9 febbraio 2018, che ne definisce il profilo e impone una formazione obbligatoria di 700 ore. Il personale esposto a radiazioni ionizzanti (radiografie) e soggetto al D.Lgs. 101/2020 con sorveglianza medica e formazione specifica. Tutto il personale che tratta dati sanitari dei pazienti e vincolato dal GDPR e dal segreto professionale sanitario.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Ultimo rinnovo disponibile: testo in vigore con accordi integrativi 2022-2024 (rinnovo atteso 2025-2026)
Vigenza
Prorogato fino a rinnovo; ultimo accordo economico indicativo maggio 2026
Platea
~60.000-80.000 (ASO, igienisti dentali, segretarie, ausiliari studi dentistici)

Tabella riepilogativa

Obblighi normativi specifici per il personale degli studi odontoiatrici
Norma Soggetto obbligato Adempimento principale
DPCM 9/2/2018 (profilo ASO) ASO e datori che le impiegano Attestato di qualifica 700 ore (formazione iniziale)
D.Lgs. 101/2020 (radioprotezione) Personale esposto (ASO, assistente OPT) Sorveglianza medica annuale, formazione, registro esposizioni
D.Lgs. 81/2008 (sicurezza lavoro) Tutto il personale Formazione 8-12 ore, DPI, DVR, medico competente
GDPR – Reg. UE 2016/679 Tutto il personale che tratta dati sanitari Designazione come autorizzato al trattamento, riservatezza
D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) Datore (titolare trattamento) Registro trattamenti, consenso pazienti, misure di sicurezza

Il profilo professionale ASO: DPCM 9 febbraio 2018

Il DPCM 9 febbraio 2018 ha istituito e regolamentato la figura dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), colmando una lacuna normativa che per decenni aveva lasciato questa professione senza un riconoscimento giuridico formale.

Contenuto del DPCM:

  • Profilo professionale: l’ASO opera in affiancamento al medico odontoiatra per la preparazione del paziente, l’assistenza alla poltrona durante le sedute cliniche, la gestione e sterilizzazione degli strumenti, la preparazione dei materiali odontoiatrici e le attivita di segreteria correlate alle prestazioni cliniche.
  • Formazione obbligatoria: percorso di 700 ore articolato in moduli teorici (anatomia, microbiologia, farmacologia di base, normativa sicurezza e radioprotezione) e pratici (tirocinio in studio). La formazione e erogata da enti accreditati dalle Regioni.
  • Attestato di qualifica: rilasciato al termine del percorso, necessario per svolgere legalmente le mansioni di ASO come dipendente di uno studio odontoiatrico. Chi esercitava prima del 2018 ha beneficiato di un regime transitorio.

Il CCNL degli studi odontoiatrici ha recepito la figura ASO inquadrandola al livello II (con attestato) o al livello III-IV (in formazione o senza attestato).

Radioprotezione: D.Lgs. 101/2020 e obblighi per lo studio

Il D.Lgs. 101/2020 (attuativo della Direttiva Euratom 2013/59) ha ridisegnato il quadro della radioprotezione per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. Negli studi odontoiatrici la fonte di esposizione principale e l’apparecchiatura per radiografie intraorali e l’ortopantomografo (OPT).

Obblighi del titolare dello studio (datore di lavoro):

  • Nominare un esperto qualificato in radioprotezione (o medico autorizzato) per la sorveglianza fisica e la classificazione del personale esposto.
  • Classificare il personale in Categoria A (esposizione superiore a 6 mSv/anno) o Categoria B (1-6 mSv/anno) in base alla valutazione dosimetrica.
  • Assicurare la sorveglianza medica annuale per il personale classificato (esame medico, eventuale dosimetria individuale).
  • Tenere il registro degli esposti e conservarlo per 30 anni dalla cessazione dell’esposizione.
  • Fornire formazione specifica in radioprotezione a tutto il personale che opera in prossimita delle apparecchiature.

Le lavoratrici in gravidanza devono essere immediatamente allontanate dalle mansioni con esposizione a radiazioni (art. 11 D.Lgs. 151/2001). Alla comunicazione dello stato di gravidanza, il titolare adotta immediatamente le misure di protezione o, se impossibile, anticipa il congedo.

Privacy sanitaria e GDPR in studio odontoiatrico

Il dato sanitario e una categoria speciale di dato personale ai sensi dell’art. 9 GDPR (Reg. UE 2016/679) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Lo studio odontoiatrico, come titolare del trattamento, e tenuto a:

  • Acquisire il consenso esplicito del paziente per il trattamento dei dati sanitari (cartella clinica, radiografie, fotografie intraorali) prima di avviare le prestazioni.
  • Redigere e tenere aggiornato il registro delle attivita di trattamento (art. 30 GDPR).
  • Designare formalmente il personale (ASO, segretarie, igienisti) come autorizzati al trattamento con istruzioni scritte che specificano le finalita e i limiti dell’accesso ai dati.
  • Adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative: credenziali di accesso individuali per il gestionale clinico, blocco automatico dei terminali, archivi cartacei chiusi a chiave.
  • Garantire il segreto professionale sanitario: tutto il personale e vincolato all’obbligo di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. La violazione configura illecito civile (risarcimento danni) e penale (art. 622 c.p.).

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato specifiche linee guida per le strutture sanitarie che si applicano anche agli studi odontoiatrici privati.

Casi pratici

Tizio – ASO senza attestato DPCM 2018: rischio per lo studio
Lo studio ha assunto Tizio come ASO senza il corso da 700 ore, in regime di apprendistato. Il DPCM 2018 non esenta l’apprendista dagli obblighi di qualifica se svolge mansioni clinico-assistenziali tipiche dell’ASO. Il titolare rischia sanzioni ispettive e, in caso di evento avverso al paziente, responsabilita professionale aggravata. La soluzione corretta e iscrivere Tizio al percorso formativo entro i tempi previsti.
Caia – Gravidanza e radioprotezione: allontanamento immediato
Caia e ASO e comunica la gravidanza al titolare. Il titolare deve immediatamente sospenderla dalle mansioni in prossimita dell’apparecchiatura radiologica e assegnarla a mansioni di reception e sterilizzazione non radioscopica. Se non vi sono mansioni alternative, richiede all’Ispettorato del Lavoro l’anticipazione dell’astensione obbligatoria (dal primo mese, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 151/2001).
Sempronio – Violazione GDPR: comunicazione dati paziente a terzi
Sempronio e segretaria e risponde al telefono a un parente di un paziente, confermando la diagnosi e il piano di cura. Si tratta di comunicazione non autorizzata di dato sanitario a soggetto non legittimato, in violazione del GDPR. Il titolare dello studio (titolare del trattamento) e responsabile dell’inadeguata formazione di Sempronio e puo essere sanzionato dal Garante. Sempronio risponde disciplinarmente e, nei casi piu gravi, penalmente (art. 622 c.p.).

Domande frequenti

Un'ASO senza attestato DPCM 2018 puo lavorare regolarmente?
No: dal DPCM 9 febbraio 2018 il possesso dell’attestato e obbligatorio per svolgere le mansioni di ASO. Il personale in formazione (apprendistato) puo svolgere attivita di studio sotto supervisione, ma non autonomamente. Gli studi che impiegano ASO senza attestato rischiano sanzioni ispettive.
La sorveglianza medica per radioprotezione e obbligatoria ogni anno?
Si: il D.Lgs. 101/2020 impone la visita medica annuale per il personale classificato esposto (Categoria A o B). La visita e effettuata dal medico autorizzato (o dal medico competente con specifica abilitazione) e l’idoneita e documentata in cartella sanitaria.
Il personale dello studio puo accedere liberamente alle cartelle cliniche di tutti i pazienti?
No: ogni autorizzato al trattamento ha accesso ai dati solo nella misura necessaria per le proprie mansioni (principio di minimizzazione, art. 5 GDPR). L’accesso indiscriminato alle cartelle di pazienti non seguiti direttamente configura violazione del GDPR e puo costituire reato ex art. 622 c.p.
Il segreto professionale sanitario si applica anche alle segretarie dello studio?
Si: l’obbligo di riservatezza si estende a tutto il personale che, nell’ambito delle proprie mansioni, viene a conoscenza di dati sanitari dei pazienti. Il vincolo permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Chi e responsabile della formazione sulla privacy in studio?
Il titolare dello studio (in quanto titolare del trattamento ai sensi del GDPR) e responsabile della formazione del personale sugli obblighi di riservatezza e sulle procedure di trattamento dei dati. La formazione deve essere documentata e periodicamente aggiornata (almeno ogni 2 anni o in caso di cambiamenti normativi rilevanti).

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Un'ASO senza attestato DPCM 2018 puo lavorare regolarmente?

No: dal DPCM 9 febbraio 2018 il possesso dell'attestato e obbligatorio per svolgere le mansioni di ASO. Il personale in formazione (apprendistato) puo svolgere attivita di studio sotto supervisione, ma non autonomamente. Gli studi che impiegano ASO senza attestato rischiano sanzioni ispettive.

La sorveglianza medica per radioprotezione e obbligatoria ogni anno?

Si: il D.Lgs. 101/2020 impone la visita medica annuale per il personale classificato esposto (Categoria A o B). La visita e effettuata dal medico autorizzato (o dal medico competente con specifica abilitazione) e l'idoneita e documentata in cartella sanitaria.

Il personale dello studio puo accedere liberamente alle cartelle cliniche di tutti i pazienti?

No: ogni autorizzato al trattamento ha accesso ai dati solo nella misura necessaria per le proprie mansioni (principio di minimizzazione, art. 5 GDPR). L'accesso indiscriminato alle cartelle di pazienti non seguiti direttamente configura violazione del GDPR e puo costituire reato ex art. 622 c.p.

Il segreto professionale sanitario si applica anche alle segretarie dello studio?

Si: l'obbligo di riservatezza si estende a tutto il personale che, nell'ambito delle proprie mansioni, viene a conoscenza di dati sanitari dei pazienti. Il vincolo permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Chi e responsabile della formazione sulla privacy in studio?

Il titolare dello studio (in quanto titolare del trattamento ai sensi del GDPR) e responsabile della formazione del personale sugli obblighi di riservatezza e sulle procedure di trattamento dei dati. La formazione deve essere documentata e periodicamente aggiornata (almeno ogni 2 anni o in caso di cambiamenti normativi rilevanti).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.