Durante la malattia il dipendente degli studi odontoiatrici percepisce l’indennita INPS integrata dallo studio fino al raggiungimento di una percentuale contrattuale dello stipendio. Il periodo di comporto (la durata massima di assenza per malattia che preserva il posto di lavoro) e tipicamente di 6-12 mesi nel biennio mobile. Superato il comporto, il datore puo licenziare per superamento, con preavviso e TFR.
Tabella riepilogativa
| Anzianita | Comporto (biennio mobile) | Integrazione contrattuale |
|---|---|---|
| Fino a 3 anni di servizio | 6 mesi | 100% retribuzione per i primi 3 mesi; 50% per i successivi 3 |
| Da 3 a 10 anni | 9 mesi | 100% per i primi 6 mesi; 50% per i successivi 3 |
| Oltre 10 anni | 12 mesi | 100% per i primi 9 mesi; 50% per i successivi 3 |
Obblighi del lavoratore durante la malattia
In caso di malattia, il dipendente degli studi odontoiatrici e tenuto a:
- Comunicare l’assenza al datore di lavoro entro l’inizio del turno o con la massima tempestivita possibile.
- Trasmettere il certificato medico online (telematico) tramite il medico di base all’INPS; il numero di protocollo deve essere comunicato allo studio.
- Essere reperibile durante le fasce orarie di visita fiscale (INPS: 10-12 e 17-19 nei giorni feriali).
- In caso di malattia professionale (patologie correlate all’esposizione a rischi lavorativi: raggi X, sostanze chimiche, rischio biologico), il medico deve denunciare all’INAIL e il lavoratore deve informare il datore.
Integrazione contrattuale e indennita INPS
L’INPS eroga l’indennita di malattia direttamente al lavoratore (o anticipata dallo studio e poi conguagliata) nelle seguenti misure:
- 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno.
- 66,67% dal 21° giorno in poi.
Il CCNL degli studi odontoiatrici prevede l’integrazione da parte del datore fino al 100% (o percentuali diverse) della retribuzione netta di fatto, per i periodi e le anzianita indicati in tabella. L’integrazione e a carico del datore e non coperta da INPS.
I primi 3 giorni di malattia (carenza) non sono coperti dall’INPS; l’eventuale copertura contrattuale di questi giorni e prevista solo da alcuni CCNL o accordi aziendali specifici.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per l’infortunio sul lavoro (evento traumatico in occasione di lavoro o in itinere) si applicano norme diverse:
- Il primo giorno di inabilita e a carico del datore (100% retribuzione).
- Dal 2° al 3° giorno: INAIL corrisponde il 60% della retribuzione media giornaliera.
- Dal 4° giorno in poi: INAIL corrisponde il 75% fino a guarigione clinica.
Il datore integra fino al 100% ai sensi del CCNL. Il periodo di infortunio non si computa nel comporto e non e computabile come assenza ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Per gli studi odontoiatrici, i rischi professionali specifici includono: allergie al lattice (guanti), lombalgia da postura, patologie da radiazioni ionizzanti (operatori OPT), stress da contatto con pazienti ansiosi. La denuncia di malattia professionale all’INAIL e obbligatoria per il medico.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanti mesi di malattia si possono fare senza rischiare il licenziamento?
I 3 giorni di carenza sono a carico del lavoratore?
La malattia interrompe il periodo di ferie?
L'infortunio in itinere e tutelato dall'INAIL?
Le assenze per malattia influiscono sulla tredicesima?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.