Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Poste integra le tutele di legge (D.Lgs. 151/2001) con disposizioni migliorative: integrazione aziendale al 100% durante l’astensione obbligatoria per maternita, congedo di paternita obbligatorio esteso, agevolazioni per il part-time al rientro dalla maternita e priorita nel cambio turno per genitori con figli piccoli.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata | Retribuzione (CCNL + INPS) |
|---|---|---|
| Astensione obbligatoria maternita | 5 mesi (2 ante + 3 post parto o flessibile) | 100% retribuzione (80% INPS + integrazione aziendale) |
| Congedo paternita obbligatorio | 10 giorni (L. 234/2021 e successive modificazioni) | 100% retribuzione |
| Congedo parentale facoltativo | Fino a 10 mesi (madre + padre, max 6 m/genitore) | 80% per i primi 3 mesi, 30% per i restanti (INPS) |
| Permessi allattamento | 2 ore/giorno per 1 anno (1 se giornata <6h) | 100% retribuiti (INPS) |
| Integrazione aziendale maternita | 5 mesi astensione obbligatoria | Differenza tra 80% INPS e 100% stipendio tabellare |
Astensione obbligatoria e integrazione aziendale
La astensione obbligatoria per maternita dura 5 mesi: di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo (con possibilita di flessibilita: 1+4 o 0+5 a seconda delle condizioni). L’INPS eroga l’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Poste prevede l’integrazione aziendale fino al raggiungimento del 100% della retribuzione tabellare per l’intero periodo di astensione obbligatoria.
La dipendente in maternita non puo essere licenziata dall’inizio della gravidanza fino al compimento di 1 anno del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Poste Italiane non puo nemmeno trasferirla senza consenso durante la gravidanza e nei primi 7 mesi di vita del bambino.
Congedo di paternita e genitori adottivi
Il congedo di paternita obbligatorio (ex L. 234/2021, aggiornato alle disposizioni vigenti nel 2026) e di 10 giorni lavorativi da fruire entro i 5 mesi dalla nascita, con retribuzione al 100% a carico INPS. Il CCNL Poste non integra ulteriormente questo periodo ma garantisce la fruibilita senza ostacoli organizzativi.
In caso di adozione o affidamento, la madre adottiva ha diritto all’astensione obbligatoria pari all’eta del bambino adottato (fino a 6 anni), con le stesse tutele della maternita biologica.
Congedo parentale e priorita al rientro
Il congedo parentale facoltativo puo essere fruito da ciascun genitore fino al compimento del 12° anno del bambino. In base alla normativa vigente (D.Lgs. 105/2022 e successive modificazioni) i primi 3 mesi sono indennizzati all’80% da INPS, i mesi successivi al 30%.
Al rientro dalla maternita o dal congedo parentale, il CCNL Poste riconosce:
- Priorita nella scelta del turno diurno per i primi 12 mesi dopo il rientro.
- Diritto di precedenza nel part-time (verticale o orizzontale) rispetto ai colleghi senza figli piccoli.
- Diritto al mantenimento della sede di assegnazione per i primi 3 anni salvo esigenze documentate.
Casi pratici
Domande frequenti
Durante la maternita Poste paga il 100% dello stipendio?
Quanti giorni di paternita obbligatoria spettano?
Si puo lavorare in maternita flessibile?
Cosa spetta al rientro dalla maternita?
Il congedo parentale si puo fruire a ore?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione a Fondoposte e anzianita, premio di risultato e mensilita aggiuntive.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Poste. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La tutela della genitorialita' nel CCNL Poste si innesta sul Testo Unico D.Lgs. 151/2001, aggiornato dalle riforme successive (tra cui il D.Lgs. 105/2022), aggiungendovi misure di miglior favore. Conoscere il coordinamento tra legge e contratto consente di fruire correttamente di congedi, integrazioni e diritti di rientro.
Il congedo di maternita' obbligatorio
Il congedo di maternita' dura cinque mesi, di norma due prima e tre dopo il parto, con possibilita' di flessibilita' (1+4 o 0+5) in presenza delle condizioni di salute richieste. L'ente previdenziale eroga l'indennita' nella misura di legge; il CCNL Poste prevede un'integrazione aziendale che porta il trattamento al 100% della retribuzione tabellare per l'intero periodo di astensione obbligatoria.
Il divieto di licenziamento
Dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino opera il divieto di licenziamento (art. 54 D.Lgs. 151/2001), salvo le eccezioni tassative di legge. Sono inoltre previsti limiti al trasferimento della lavoratrice senza il suo consenso nei primi mesi di vita del figlio: tutele che operano a prescindere dal CCNL e che il contratto presidia sul piano organizzativo.
Il congedo di paternita'
Il padre lavoratore ha diritto al congedo obbligatorio di dieci giorni, fruibile entro i primi mesi dalla nascita e retribuito integralmente a carico dell'ente previdenziale. Si tratta di un diritto autonomo, non condizionato alla rinuncia della madre, e non rinunciabile dal padre stesso.
Il congedo parentale
Il congedo parentale facoltativo spetta a ciascun genitore e può essere fruito fino al dodicesimo anno di vita del figlio, nei limiti complessivi e individuali fissati dal Testo Unico. L'indennizzo varia secondo le regole di legge, più elevato nei primi mesi e ridotto per i successivi. Dal D.Lgs. 105/2022 e' possibile la fruizione anche su base oraria, oltre che a giornate.
Adozione e affidamento
In caso di adozione o affidamento le tutele sono equiparate a quelle della genitorialita' biologica, con adattamenti legati all'eta' del minore: il congedo e i diritti connessi spettano secondo le regole del Testo Unico, integrate dalle previsioni contrattuali.
Diritti al rientro
Al rientro dalla maternita' o dal congedo, il CCNL Poste riconosce misure di conciliazione: priorita' nella scelta del turno per un periodo, diritto di precedenza nella trasformazione del rapporto in part-time e tutela della sede di assegnazione, salvo esigenze documentate. Per le misure di dettaglio e i permessi per allattamento fa fede il contratto vigente.
Domande frequenti
Durante la maternita' Poste paga il 100% dello stipendio?
Si': il CCNL prevede un'integrazione aziendale che copre la differenza tra l'indennita' previdenziale e il 100% della retribuzione tabellare durante i cinque mesi di astensione obbligatoria.
Quanti giorni di paternita' obbligatoria spettano?
Dieci giorni, da fruire entro i primi mesi dalla nascita, retribuiti integralmente a carico dell'ente previdenziale. Sono un diritto autonomo e non rinunciabile.
Fino a quando si fruisce il congedo parentale?
Fino al dodicesimo anno di vita del figlio, nei limiti complessivi e individuali del D.Lgs. 151/2001, con indennizzo variabile secondo le regole di legge.
Il congedo parentale si puo' fruire a ore?
Si': dal D.Lgs. 105/2022 e' possibile la fruizione su base oraria, oltre che a giornate, con il preavviso previsto dalla normativa o dal CCNL.
Cosa spetta al rientro dalla maternita'?
Misure di conciliazione previste dal CCNL: priorita' di turno per un periodo, diritto di precedenza nel part-time e tutela della sede, salvo esigenze documentate.