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Il CNLG riconosce al giornalista dipendente 30 giorni di ferie annuali (oltre le domeniche e i festivi). I permessi retribuiti includono i ROL (riduzione orario di lavoro) e i permessi per eventi familiari. Le festivita nazionali non godute danno diritto a riposo compensativo o a indennita sostitutiva.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata / Quantita | Note |
|---|---|---|
| Ferie annuali | 30 giorni lavorativi | Maturazione proporzionale; godimento entro 18 mesi dalla maturazione |
| ROL / permessi ex-festivi | Da accordo aziendale; indicativamente 4-6 giorni/anno | Giornate maturate per festivita soppresse e riduzioni orario |
| Permesso matrimoniale | 15 giorni di calendario | Retribuito; non computato nelle ferie |
| Permesso per lutto | 3 giorni lavorativi per coniuge, figli, genitori | Estensione a 5 giorni per accordo aziendale |
| Permesso per donazione sangue | 1 giorno per donazione | Secondo L. 584/1967 e accordo aziendale |
| Festivita nazionali | 11 giorni + 1 (Patrono) | Se lavorate, danno diritto a riposo compensativo o indennita |
Le ferie: 30 giorni e regime di godimento
Il CNLG riconosce al giornalista dipendente 30 giorni lavorativi di ferie annuali, indipendentemente dall’anzianita di servizio. Le ferie maturano proporzionalmente al servizio prestato nel corso dell’anno solare e devono essere godute entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, salvo cause di servizio documentate.
L’editore non puo sostituire le ferie non godute con un’indennita sostitutiva durante il rapporto di lavoro, salvo che il mancato godimento sia imputabile a esigenze aziendali eccezionali. Le ferie maturate e non godute si liquidano alla cessazione del rapporto.
ROL e permessi da festivita soppresse
I giornalisti accumulano permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) originati dalla soppressione di alcune festivita civili avvenuta con L. 54/1977. Nella prassi redazionale questi permessi, pari indicativamente a 4-6 giorni annui, vengono gestiti tramite accordi aziendali che ne regolano le modalita di fruizione e accumulazione.
Permessi per eventi familiari e altre fattispecie
Il CNLG e la legge riconoscono permessi retribuiti per: matrimonio (15 giorni), lutti familiari (3 giorni per coniuge, figli, genitori; espandibili per accordo aziendale), donazione sangue (1 giorno). Ulteriori permessi possono derivare dalla L. 104/1992 per assistenza a familiari con disabilita grave e dalla normativa sui congedi parentali.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanti giorni di ferie spettano a un giornalista?
Le ferie non godute si possono monetizzare?
Cosa sono i ROL dei giornalisti?
Il permesso matrimoniale si cumula alle ferie?
Quante festivita nazionali ha il giornalista?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per qualifica e anzianita, preavviso, dimissioni e licenziamento del giornalista dipendente, maternita, paternita e congedi parentali del giornalista dipendente, malattia, infortunio e periodo di comporto del giornalista dipendente, TFR e indennita di fine rapporto del giornalista dipendente e orario di lavoro, riposi settimanali e lavoro festivo del giornalista.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Giornalisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il rapporto di lavoro giornalistico ha una disciplina autonoma, racchiusa nel contratto nazionale di lavoro giornalistico, che convive con le tutele generali del lavoro subordinato. Anche per il giornalista dipendente valgono i principi cardine: il diritto irrinunciabile alle ferie sancito dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 2109 c.c., e la garanzia del riposo come presidio della salute. La specificita della professione, fatta di scadenze redazionali e copertura di eventi imprevedibili, si riflette pero sul modo in cui ferie, permessi e festivita vengono concretamente fruiti.
Le ferie del giornalista
Le ferie annuali retribuite spettano nella misura fissata dal contratto di categoria e non possono essere sostituite da denaro durante il rapporto. La loro collocazione tiene conto delle esigenze della testata, ma il datore deve garantire l'effettivo godimento del periodo minimo. Solo alla cessazione del rapporto, per le ferie maturate e non godute, sorge il diritto all'indennita sostitutiva.
Permessi retribuiti
Il contratto prevede permessi retribuiti per specifiche esigenze, che si affiancano a quelli di fonte legale, come i permessi per lutto, per assistenza a familiari disabili o per l'esercizio di funzioni pubbliche. La maturazione e la fruizione seguono le regole contrattuali; per il giornalista assumono rilievo anche i permessi connessi all'aggiornamento professionale e alla partecipazione alla vita dell'Ordine.
Festivita e riposo settimanale
Le festivita nazionali e infrasettimanali sono retribuite. Quando l'attivita redazionale richiede la prestazione in giornata festiva, questa e compensata con le maggiorazioni previste dal contratto. Resta fermo il diritto al riposo settimanale, la cui collocazione puo essere flessibile in ragione del ciclo produttivo della testata, ma deve comunque garantire il recupero psicofisico.
La specificita del lavoro redazionale
La copertura di notizie ed eventi non sempre programmabili rende l'organizzazione dei tempi piu fluida rispetto ad altri settori. Cio non comprime i diritti minimi: ferie, riposi e festivita restano dovuti, ma la loro collocazione concreta nasce dall'equilibrio tra le esigenze della redazione e il diritto del giornalista al riposo.
Indennita per ferie non godute
Se alla fine del rapporto residuano ferie maturate e non godute, spetta l'indennita sostitutiva. La regola riflette la natura irrinunciabile del diritto: il riposo non goduto per ragioni di servizio non puo andare perduto, ma si converte in compenso economico calcolato secondo i criteri del contratto vigente.
Perche conoscere questi istituti
Per il giornalista, distinguere ferie, permessi e festivita significa sapere quanto riposo retribuito gli spetta e come ottenerlo nonostante le esigenze di testata. Per l'editore, una gestione conforme evita accumuli e contenziosi. Il riferimento operativo restano l'art. 2109 c.c. e le clausole del contratto nazionale di lavoro giornalistico vigente.
Domande frequenti
Le ferie del giornalista si possono pagare invece di farle?
No, in costanza di rapporto le ferie non sono monetizzabili, perche servono al recupero psicofisico. Solo alla cessazione, per le ferie maturate e non godute, sorge il diritto all'indennita sostitutiva ai sensi dell'art. 2109 c.c.
Chi decide quando il giornalista va in ferie?
La collocazione tiene conto delle esigenze della testata, ma il datore deve garantire l'effettivo godimento del periodo minimo di ferie spettante. Il diritto al riposo resta intangibile anche di fronte alle scadenze redazionali.
Come e retribuito il lavoro in giornata festiva?
Le festivita sono di per se retribuite; quando l'attivita richiede la prestazione in giorno festivo, questa e compensata con le maggiorazioni previste dal contratto. Le percentuali precise vanno verificate sul contratto di categoria vigente.
Quali permessi spettano oltre alle ferie?
Spettano i permessi retribuiti previsti dal contratto e quelli di fonte legale, come permessi per lutto, assistenza a familiari disabili o funzioni pubbliche, oltre a quelli connessi all'aggiornamento professionale e alla vita dell'Ordine.
Il riposo settimanale e garantito anche in redazione?
Si. Pur con una collocazione flessibile legata al ciclo produttivo della testata, il riposo settimanale resta dovuto e deve garantire il recupero psicofisico del giornalista, secondo i principi inderogabili dell'ordinamento.