Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Giornalisti

In sintesi

Il CNLG fissa in 36 ore settimanali l’orario normale per i giornalisti dipendenti di quotidiani; 35 ore per altre tipologie editoriali. Il lavoro domenicale e festivo da diritto a riposo compensativo e indennita specifiche. La turnistica e ampiamente diffusa nelle redazioni di quotidiani e agenzie di stampa.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) · FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana)
Ultimo rinnovo
Accordo di rinnovo 2021-2024 (trattative per il nuovo ciclo in corso a maggio 2026)
Vigenza
Prorogato nelle more del rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
Platea
~15.000 giornalisti dipendenti (professionisti e pubblicisti) di quotidiani, periodici, agenzie, testate online, emittenti radio-tv

Tabella riepilogativa

Orario di lavoro e maggiorazioni CNLG – quadro sintetico
Fattispecie Disciplina contrattuale
Orario normale (quotidiani) 36 ore settimanali su 6 giorni o equivalente su 5
Orario normale (periodici/agenzie) 35 ore settimanali; distribuzione concordata con direzione
Straordinario feriale Maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria
Straordinario festivo/notturno Maggiorazione del 50% sulla retribuzione oraria
Lavoro domenicale Riposo compensativo + indennita domenicale contrattuale
Lavoro nei festivi nazionali Riposo compensativo + maggiorazione 50% sulla retribuzione giornaliera
Turno notturno (ore 22-6) Maggiorazione del 20-25% sull’orario notturno ordinario
Reperibilita Indennita da accordo aziendale; intervento = straordinario

L'orario nei quotidiani: ciclo di 6 giorni su 7

I giornalisti dipendenti di quotidiani lavorano su un ciclo settimanale di 6 giorni su 7, con 1 giorno di riposo che non coincide necessariamente con la domenica. L’orario normale e di 36 ore settimanali, distribuibili in modalita diverse a seconda dell’organizzazione redazionale. Con l’avvento del digitale, molti quotidiani hanno introdotto turni H24 con copertura domenicale e notturna, disciplinati da accordi aziendali specifici.

Straordinario e banca ore

Il lavoro eccedente l’orario normale e straordinario e da diritto a maggiorazioni calcolate sulla retribuzione oraria. Su accordo tra le parti, lo straordinario puo essere compensato con riposi compensativi (banca ore). In assenza di accordo aziendale specifico sulla banca ore, lo straordinario e retribuito con le maggiorazioni contrattuali.

Turnistica e lavoro notturno nelle agenzie di stampa

Le agenzie di stampa (ANSA, AGI, ecc.) operano H24, 365 giorni l’anno. I giornalisti di agenzia sono organizzati in turni a ciclo continuo. Il CNLG e gli accordi aziendali definiscono maggiorazioni per turno notturno, domenicale e festivo. Le indennita di turno rappresentano una voce retributiva significativa per i giornalisti di agenzia.

Casi pratici

Tizio – Straordinario non retribuito in una testata digitale
Tizio lavora per una testata online che richiede sistematicamente copertura serale oltre le 36 ore contrattuali. Tiene un registro delle ore aggiuntive. Dopo 3 mesi richiede il pagamento di circa 40 ore di straordinario con le maggiorazioni del 30%. In mancanza di accordo sulla banca ore, l’editore e obbligato a corrispondere le maggiorazioni in busta paga.
Caia – Riposo compensativo per lavoro domenicale
Caia lavora la domenica con turno fisso in un quotidiano. Il CNLG le garantisce un giorno di riposo compensativo nella settimana successiva, da concordare con il caposervizio. Se il riposo non viene goduto entro il periodo previsto, l’editore deve corrispondere l’indennita domenicale aggiuntiva.
Sempronio – Reperibilita notturna in agenzia
Sempronio ha turno di reperibilita notturna: deve essere raggiungibile e pronto a intervenire entro 30 minuti. L’accordo aziendale gli riconosce un’indennita oraria di reperibilita. Quando viene effettivamente chiamato e presta 2 ore di servizio, quelle ore vengono retribuite come straordinario notturno con maggiorazione del 50%.

Domande frequenti

Quante ore lavora a settimana un giornalista dipendente?
Nei quotidiani 36 ore settimanali su 6 giorni; nei periodici e nelle agenzie 35 ore settimanali. La distribuzione puo variare per accordo aziendale.
Il giornalista ha diritto al riposo domenicale?
Non necessariamente: le esigenze editoriali richiedono copertura domenicale. Il CNLG garantisce pero il riposo compensativo in altra giornata e un’indennita per il lavoro domenicale.
Come si calcola la maggiorazione per lo straordinario?
Indicativamente: 30% aggiuntivo per straordinario feriale; 50% per festivo o notturno. La base di calcolo e la retribuzione oraria contrattuale (minimo mensile diviso per le ore mensili contrattuali).
Cosa e la banca ore?
Sistema che consente di accumulare le ore di straordinario e recuperarle come riposi compensativi anziche come pagamento aggiuntivo. Richiede un accordo aziendale tra editore e comitato di redazione/FNSI.
I turni notturni sono obbligatori?
Si, se l’organizzazione redazionale li prevede e il turno e disciplinato da accordo aziendale. Il giornalista non puo unilateralmente rifiutare il turno notturno contrattualmente previsto, salvo ragioni gravi documentate.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per qualifica e anzianita, preavviso, dimissioni e licenziamento del giornalista dipendente, ferie, permessi retribuiti e festivita del giornalista dipendente, maternita, paternita e congedi parentali del giornalista dipendente, malattia, infortunio e periodo di comporto del giornalista dipendente e TFR e indennita di fine rapporto del giornalista dipendente.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Giornalisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L'orario del giornalista dipendente nasce dall'incrocio fra autonomia redazionale e i limiti inderogabili del D.Lgs. 66/2003 (durata massima, riposo giornaliero e settimanale, lavoro notturno).
  • Il riposo settimanale di 24 ore consecutive (art. 2109 c.c., art. 9 D.Lgs. 66/2003) non deve necessariamente cadere di domenica nelle redazioni a copertura continua: spetta il riposo compensativo.
  • Il lavoro festivo e notturno genera maggiorazioni retributive secondo le tabelle del CCNL vigente, da verificare sul testo aggiornato.
  • La banca ore per il recupero dello straordinario opera solo in presenza di accordo aziendale; in sua assenza lo straordinario va liquidato.
  • Il turno notturno contrattualmente previsto non è rifiutabile unilateralmente, salvo cause di tutela documentate.
Indice dei contenuti

L'organizzazione del tempo di lavoro nelle redazioni giornalistiche è uno dei terreni in cui l'autonomia professionale del giornalista convive con regole inderogabili di tutela della salute. Il punto di equilibrio non si trova solo nel CNLG, ma nel rapporto fra la disciplina contrattuale e i limiti di legge fissati dal D.Lgs. 66/2003, che recepisce le direttive europee sull'orario di lavoro e che si applica anche al settore dell'informazione salvo specifiche deroghe contrattuali.

Il quadro normativo: autonomia redazionale entro i limiti di legge

Il giornalista non è un lavoratore "a orario rigido" come l'impiegato d'ufficio: la natura del prodotto editoriale impone flessibilità, copertura serale, presidio degli eventi. Tuttavia questa flessibilità non sospende le garanzie minime. Il D.Lgs. 66/2003 fissa la durata massima media settimanale, il diritto a un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive e a un riposo settimanale di 24 ore, di regola coincidente con la domenica ma derogabile per le attività a ciclo continuo come quotidiani e agenzie. Il CNLG declina questi principi nella specificità redazionale.

Riposo settimanale e art. 2109 c.c.

L'art. 2109 del Codice civile riconosce al prestatore di lavoro il diritto a un giorno di riposo ogni settimana, di norma coincidente con la domenica. Nelle redazioni che escono anche di domenica il riposo viene spostato in altra giornata: si parla di riposo compensativo. Ciò che la norma non consente è la soppressione del riposo: il giornalista che lavora sette giorni di fila senza recupero matura un diritto al riposo arretrato e, secondo il CCNL, all'indennità correlata.

Lavoro festivo, notturno e maggiorazioni

Il lavoro reso nei giorni festivi nazionali e nelle ore notturne dà diritto a maggiorazioni retributive: la loro misura percentuale è fissata dalle tabelle del CCNL vigente e va sempre verificata sul testo aggiornato, perché soggetta a rinnovo. Il lavoro notturno, inoltre, attiva le tutele specifiche del D.Lgs. 66/2003: limiti di durata, sorveglianza sanitaria periodica, possibilità di trasferimento a mansione diurna in caso di inidoneità accertata.

Straordinario e banca ore

Lo straordinario è il lavoro eccedente l'orario normale contrattuale. La regola di default è la sua retribuzione con le maggiorazioni; la banca ore - cioè l'accumulo delle ore eccedenti da recuperare come riposo - è un'alternativa che opera solo se prevista da un accordo aziendale. In assenza di tale accordo, l'editore non può imporre il recupero in luogo del pagamento: lo straordinario va liquidato in busta paga. È un punto che spesso genera contenzioso nelle testate digitali, dove la copertura prolungata tende a sfuggire alla rilevazione formale.

Turnistica nelle agenzie e reperibilità

Le agenzie di stampa operano a ciclo continuo: la turnistica notturna e festiva è strutturale e disciplinata da accordi aziendali che riconoscono indennità di turno e di reperibilità. La reperibilità non è lavoro effettivo, ma uno stato di disponibilità indennizzato; quando si traduce in intervento concreto, le ore prestate diventano lavoro a tutti gli effetti, retribuite come straordinario con le relative maggiorazioni.

Il rifiuto del turno e i limiti

Il giornalista non può rifiutare unilateralmente il turno notturno o festivo contrattualmente previsto: si tratta di prestazione dovuta nell'ambito dell'organizzazione redazionale. Il rifiuto è legittimo solo in presenza di cause di tutela documentate (ad esempio condizioni di salute incompatibili accertate, o le tutele genitoriali e di assistenza previste dalla legge). Al di fuori di queste ipotesi, il rifiuto può integrare inadempimento disciplinarmente rilevante.

Domande frequenti

Il giornalista ha sempre diritto al riposo domenicale?

Non necessariamente. L'art. 2109 c.c. fissa la domenica come giorno di riposo tipico, ma le redazioni a copertura continua possono spostarlo in altra giornata. Resta inderogabile il diritto a 24 ore di riposo settimanale: se salta, spetta il riposo compensativo e l'eventuale indennità prevista dal CCNL.

Le maggiorazioni per festivo e notturno sono fisse?

No: la loro misura è stabilita dalle tabelle del CCNL vigente ed è soggetta a rinnovo. Per gli importi e le percentuali esatte occorre consultare il testo contrattuale aggiornato, non valori indicati a titolo orientativo.

Posso rifiutare un turno notturno?

In linea generale no, se il turno è contrattualmente previsto nell'organizzazione redazionale. Il rifiuto è legittimo solo per cause di tutela documentate, come un'inidoneità sanitaria accertata o le tutele genitoriali e di assistenza riconosciute dalla legge.

Lo straordinario può essere recuperato invece che pagato?

Solo se esiste un accordo aziendale sulla banca ore. In assenza di tale accordo, l'editore deve liquidare lo straordinario in busta paga con le maggiorazioni; non può imporre il recupero in riposo.

La reperibilità notturna è retribuita come lavoro?

La reperibilità di per sé è uno stato di disponibilità indennizzato con un'indennità contrattuale. Quando il giornalista viene effettivamente chiamato e presta servizio, le ore lavorate diventano lavoro effettivo e sono retribuite come straordinario con le relative maggiorazioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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