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Ultimo aggiornamento: 15 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il proprietario dell'ultimo piano (o del lastrico solare) può sopraelevare l'edificio, salvo diverso titolo.
  • La sopraelevazione è vietata se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.
  • I condomini possono opporsi se la sopraelevazione pregiudica l'aspetto architettonico o riduce notevolmente aria e luce.
  • Chi sopraelevà deve pagare un'indennità agli altri condomini e ricostruire il lastrico solare comune.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1127 c.c. Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio

In vigore

Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.

In sintesi

  • Il proprietario dell'ultimo piano (o del lastrico solare) può sopraelevare l'edificio, salvo diverso titolo.
  • La sopraelevazione è vietata se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.
  • I condomini possono opporsi se la sopraelevazione pregiudica l'aspetto architettonico o riduce notevolmente aria e luce.
  • Chi sopraelevà deve pagare un'indennità agli altri condomini e ricostruire il lastrico solare comune.
Indice dei contenuti

Il diritto di sopraelevazione nel condominio

L'art. 1127 c.c. attribuisce al proprietario dell'ultimo piano, o al proprietario esclusivo del lastrico solare, il diritto di costruire nuovi piani o nuove fabbriche sull'edificio esistente. Si tratta di un diritto reale connesso alla titolarità dell'ultimo piano, derogabile solo da clausola contrattuale o da vincoli del titolo d'acquisto.

Limiti alla sopraelevazione

Il diritto non è assoluto. L'art. 1127 c.c. prevede tre ordini di limiti:

  1. Limite statico: la sopraelevazione è vietata se le condizioni strutturali dell'edificio non la consentono. Il proprietario deve quindi acquisire una perizia tecnica che attesti l'idoneità statica.
  2. Limite estetico: i condomini possono opporsi se la nuova costruzione pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio.
  3. Limite funzionale: l'opposizione è ammessa anche se la sopraelevazione riduce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.

Indennità e obbligo di ricostruzione del lastrico

Chi sopraelevà è tenuto a corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area occupata dalla nuova fabbrica, diviso per il numero totale dei piani (incluso quello nuovo), detratta la quota spettante al sopraelevante stesso. Deve inoltre ricostruire il lastrico solare di cui i condomini avevano diritto di uso. La norma si raccorda con la L. 220/2012 e con gli artt. 1117-1139 c.c. in tema di parti comuni.

Domande frequenti

Chi ha il diritto di sopraelevare l'edificio?

Il proprietario dell'ultimo piano o il proprietario esclusivo del lastrico solare, salvo che risulti diversamente dal titolo (art. 1127 c.c.).

Quali limiti incontra la sopraelevazione?

Il limite statico (condizioni strutturali idonee), quello estetico (aspetto architettonico) e quello funzionale (aria e luce dei piani sottostanti).

I condomini possono opporsi?

Sì: se la sopraelevazione pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio o diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.

Chi sopraeleva deve un'indennità?

Sì: pari al valore attuale dell'area da occupare, diviso per il numero dei piani (incluso quello nuovo), detratta la quota spettante al sopraelevante.

Ci sono altri obblighi?

Sì: chi sopraeleva deve ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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