Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Carta e Cartotecnica

In sintesi

Il periodo di prova nel CCNL Carta va da 10 giorni lavorativi per gli operai di primo livello a 4 mesi per gli impiegati direttivi. L’apprendistato professionalizzante e il principale strumento di ingresso per giovani fino a 29 anni, con retribuzione scalata e formazione interna certificata. I contratti a termine sono regolati dal D.Lgs. 81/2015 con le specificita del settore industriale.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Assocarta · Assografici · Slc-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL
Ultimo rinnovo
Rinnovo 2022-2024 (accordo integrativo 2025 in corso di definizione)
Vigenza
Testo base vigente; trattativa di rinnovo aperta
Platea
~60.000 (cartiere e trasformazione)

Tabella riepilogativa

Periodi di prova CCNL Carta e Cartotecnica
Livello Periodo di prova (giorni lavorativi)
Operaio liv. 1-2 10 giorni
Operaio liv. 3-4 15 giorni
Operaio liv. 5-6 20 giorni
Operaio liv. 7 / Impiegato A-B 30 giorni
Impiegato C 45 giorni
Impiegato D 60 giorni
Impiegato E (direttivo) 90 giorni (4 mesi)

Assunzione e forma del contratto

Il contratto di lavoro nel settore carta e cartotecnica deve essere stipulato in forma scritta e contenere: livello di inquadramento, mansioni, retribuzione, sede di lavoro, eventuale regime di turno, data di inizio e, se applicabile, termine. La comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego deve avvenire entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto.

Il CCNL prevede la consegna al lavoratore, all’atto dell’assunzione, di copia del contratto, del piano formativo individuale (per gli apprendisti), del documento di valutazione dei rischi per il profilo mansionale (D.Lgs. 81/2008).

Periodo di prova: diritti e limiti

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo recedere liberamente senza preavviso e senza obbligo di motivazione, salvo il principio di buona fede. Al termine della prova positiva, il rapporto si consolida a tempo indeterminato (o al termine pattuito per i contratti a termine).

Il periodo di prova non puo essere rinnovato per lo stesso lavoratore nelle stesse mansioni. La malattia sospende il decorso del periodo di prova; la maternita sospende il recesso in prova, che puo avvenire solo dopo la fine del congedo obbligatorio.

Apprendistato professionalizzante

L’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47) e la tipologia piu diffusa nel settore per i giovani tra 18 e 29 anni. La durata massima e 3 anni (5 anni per i profili di artigiano o operaio specializzato in alcune categorie).

La retribuzione dell’apprendista e scalata rispetto al livello di destinazione:

  • Primo anno: 70% del minimo tabellare del livello di destinazione.
  • Secondo anno: 80%.
  • Terzo anno: 90%.

Il datore e tenuto a erogare la formazione interna prevista dal piano formativo individuale (minimo 120 ore nel triennio) e a certificare le competenze acquisite. Al termine il lavoratore e inquadrato nel livello di destinazione a tempo indeterminato.

Contratti a termine e somministrazione

Il contratto a termine e disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (art. 19 ss.), con il limite del 20% dell’organico a tempo indeterminato per l’insieme dei contratti a termine e dei lavoratori in somministrazione a termine. Il CCNL Carta puo prevedere percentuali diverse per specifiche esigenze stagionali o di picco produttivo.

Le causali obbligatorie (esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive) si applicano ai contratti con durata superiore a 12 mesi o alla proroga o rinnovo entro i 24 mesi complessivi. Il limite massimo di durata e 24 mesi (elevabile a 48 mesi dalla contrattazione collettiva).

Casi pratici

Tizio – Apprendista livello 5 in cartiera
Tizio, 22 anni, e assunto come apprendista professionalizzante con destinazione livello 5 (aiuto conduttore, ~1.800 euro). Primo anno: 1.800 x 70% = 1.260 euro lordi. Secondo anno: 1.800 x 80% = 1.440 euro. Terzo anno: 1.800 x 90% = 1.620 euro. Al termine: inquadramento livello 5 a tempo indeterminato.
Caia – Recesso in prova
Caia (impiegata livello D, prova di 60 giorni) viene licenziata al 55° giorno senza motivazione. Il recesso in prova e legittimo purche la prova non sia scaduta. Caia non ha diritto al preavviso ne all’indennita; ha diritto al TFR maturato e alla retribuzione fino all’ultimo giorno lavorato.
Sempronio – Contratto a termine per picco produttivo
Sempronio e assunto con contratto a termine di 6 mesi per picco natalizio nel reparto packaging. Nessuna causale necessaria entro i 12 mesi. Se il contratto viene prorogato oltre i 12 mesi complessivi, servira una causale tecnica o produttiva documentata.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova per un operaio di livello 4?
Quindici giorni lavorativi. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza preavviso.
L'apprendistato professionalizzante prevede contributi ridotti?
Si: i contributi previdenziali a carico del datore sono ridotti durante l’apprendistato (aliquota agevolata INPS per le imprese con meno di 10 dipendenti).
Il periodo di prova si interrompe per malattia?
Si: la malattia sospende il decorso; il periodo di prova riprende al rientro. Il datore non puo recedere per malattia durante la prova.
Quanti contratti a termine puo avere un'azienda cartiera?
Il limite legale e il 20% dell’organico a tempo indeterminato per i contratti a termine e somministrazione a termine. Il CCNL puo prevedere deroghe per picchi produttivi documentati.
L'apprendista ha diritto alle ferie?
Si: l’apprendista ha gli stessi diritti dei lavoratori ordinari quanto a ferie, malattia, TFR e congedi, salvo le specificita retributive scalate.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Carta e Cartotecnica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il contratto va stipulato in forma scritta con livello, mansioni, sede e, se previsto, termine.
  • Il periodo di prova e' graduato per livello e va pattuito per iscritto; la malattia ne sospende il decorso.
  • L'apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) e' il principale canale d'ingresso per i giovani, con retribuzione scalata.
  • Il contratto a termine segue il D.Lgs. 81/2015: acausale fino a 12 mesi, max 24 mesi, tetto di contingentamento del 20%.
  • Durate della prova e percentuali dell'apprendistato vanno verificate sul CCNL Carta e Cartotecnica vigente.
Indice dei contenuti

Assunzione, periodo di prova, apprendistato e contratto a termine compongono il quadro dell'ingresso al lavoro nel CCNL Carta e Cartotecnica. Sono istituti regolati in parte dalla legge e in parte dal contratto: distinguerli aiuta a impostare correttamente il rapporto fin dal primo giorno.

Forma e contenuto del contratto

Il contratto di lavoro va stipulato in forma scritta e deve indicare livello di inquadramento, mansioni, retribuzione, sede, eventuale regime di turno, data di inizio e, se applicabile, il termine. La comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego precede l'inizio del rapporto; all'atto dell'assunzione il lavoratore riceve copia del contratto e, per gli apprendisti, del Piano Formativo Individuale.

Il periodo di prova

La prova consente a entrambe le parti di valutare la convenienza del rapporto. Va pattuita per iscritto, a pena di nullita' del patto, ed e' graduata per livello: tendenzialmente più breve per gli operai dei livelli iniziali e più lunga per gli impiegati direttivi. Durante la prova ciascuna parte può recedere liberamente, senza preavviso né obbligo di motivazione, fermo il limite della buona fede.

Sospensione e divieto di rinnovo

La malattia sospende il decorso della prova, che riprende al rientro; in caso di maternita' il recesso in prova e' precluso e può intervenire solo dopo la fine del congedo obbligatorio. La prova, inoltre, non può essere rinnovata per lo stesso lavoratore nelle medesime mansioni: superata positivamente, il rapporto si consolida.

L'apprendistato professionalizzante

L'apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) e' la tipologia più diffusa per i giovani in eta' di legge. Ha durata massima di norma triennale, con retribuzione scalata in misura crescente rispetto al livello di destinazione. Il datore deve erogare la formazione prevista dal Piano Formativo Individuale e certificare le competenze; al termine il lavoratore e' inquadrato nel livello di destinazione. Per le percentuali fa fede il CCNL vigente.

Il contratto a termine

Il termine e' disciplinato dal D.Lgs. 81/2015: acausale fino a dodici mesi, con causale obbligatoria oltre tale soglia o per i rinnovi; la durata massima e' di ventiquattro mesi, elevabile dalla contrattazione collettiva nelle ipotesi consentite. Il numero complessivo incontra il tetto di contingentamento, di norma il 20% dei lavoratori stabili, modulabile dal CCNL per esigenze stagionali o di picco.

Parita' di diritti

A prescindere dalla tipologia di ingresso, il lavoratore - apprendista compreso - gode degli istituti contrattuali su ferie, malattia, TFR e congedi, salvo le specificita' retributive proprie dell'apprendistato. La regola operativa e' leggere sempre la tabella e il testo del CCNL Carta e Cartotecnica vigente per durate e percentuali esatte.

Domande frequenti

Il periodo di prova deve essere scritto?

Si': il patto di prova va pattuito per iscritto, a pena di nullita'. La sua durata e' graduata per livello secondo il CCNL vigente.

La malattia interrompe il periodo di prova?

Sospende il decorso: la prova riprende al rientro fino al completamento. In maternita' il recesso in prova e' precluso fino alla fine del congedo obbligatorio.

Quanto dura l'apprendistato professionalizzante?

Di norma fino a tre anni, con retribuzione scalata crescente rispetto al livello di destinazione. Le percentuali esatte sono fissate dal CCNL vigente.

Quanti contratti a termine puo' avere l'azienda?

Il tetto legale e' di norma il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato; il CCNL puo' prevedere deroghe per picchi produttivi documentati.

L'apprendista ha diritto a ferie e TFR?

Si': l'apprendista gode degli stessi istituti dei lavoratori ordinari quanto a ferie, malattia, TFR e congedi, salvo le specificita' retributive scalate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.