Testo dell'articoloVigente
Il TFR (trattamento di fine rapporto) nel CCNL Legno e Arredamento matura nella misura di una quota annua pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Può essere lasciato in azienda (per imprese sotto 50 dipendenti) o destinato al fondo pensione complementare di settore. Il fondo di riferimento per il comparto è Cometa, il più grande fondo pensione negoziale italiano.
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Tabella riepilogativa
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Quota annua accantonata | Retribuzione utile annua / 13,5 |
| Rivalutazione annua (in azienda) | 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT (indice FOI) |
| Imposta sostitutiva sulla rivalutazione | 17% annuo sulla rivalutazione maturata |
| Tassazione TFR a liquidazione | Tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni) |
| Anticipo TFR in costanza | Fino al 70% dopo 8 anni, per acquisto prima casa o spese sanitarie |
| Fondo pensione settoriale (Cometa) | Contributo minimo lavoratore 1,2% + datore 2,0% + TFR maturando |
Come si calcola il TFR nel CCNL Legno
Il TFR si calcola applicando la formula di legge (art. 2120 c.c.): la retribuzione utile annua (paga base + contingenza + EDR + scatti + eventuali indennità continuative, escluse le somme occasionali) viene divisa per il coefficiente 13,5. Questo genera la quota annua accantonata.
Esempio per un operaio qualificato (OQ1) con retribuzione lorda mensile di 1.750 €:
- Retribuzione utile annua: 1.750 × 12 = 21.000 € (escluse 13ª e voci occasionali)
- Quota TFR annua: 21.000 / 13,5 = 1.555,56 €
Al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione (17%), il montante TFR cresce ogni anno di circa 1.300-1.500 € per questo livello retributivo.
Rivalutazione e scelta tra azienda e INPS
Il TFR lasciato in azienda viene rivalutato annualmente con la formula: 1,5% fisso + 75% della variazione dell’indice ISTAT FOI. Con l’inflazione 2023-2024, la rivalutazione annua ha superato il 4-5%. Nel 2026, con inflazione stimata in normalizzazione al 2-3%, la rivalutazione si attesta indicativamente intorno al 3-3,75%.
Per le aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR dei lavoratori che non scelgono attivamente la destinazione viene versato automaticamente al Fondo di Tesoreria INPS (non va fisicamente all’azienda). Per le aziende sotto 50 dipendenti, rimane in azienda.
Il fondo pensione Cometa: il riferimento del settore metalmeccanico e affini
Il fondo pensione complementare di riferimento per i lavoratori del CCNL Legno e Arredamento è Cometa, istituito dai CCNL dei metalmeccanici (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) e aperto per adesione anche ai lavoratori del legno e affini, con accordo tra le parti.
Le contribuzioni minime al fondo per chi aderisce:
- Lavoratore: 1,2% della retribuzione utile TFR
- Datore di lavoro: 2,0% della retribuzione utile TFR (contribuzione aggiuntiva rispetto al TFR)
- TFR maturando: tutto il TFR futuro confluisce nel fondo
Il contributo del datore al fondo pensione è condizionato all’adesione del lavoratore: chi non aderisce a Cometa non riceve il contributo datoriale e lascia il TFR in azienda o all’INPS.
Anticipo TFR e casi speciali
Il lavoratore può richiedere un anticipo del TFR fino al 70% del montante maturato, dopo almeno 8 anni di anzianità aziendale, per:
- Acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli.
- Spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge o i figli (documentate).
- Ulteriori causali previste da accordi aziendali o dalla contrattazione di secondo livello.
L’anticipo è tassato alla stessa aliquota del TFR finale (tassazione separata). Va in detrazione dal montante finale: riduce la somma percepita alla cessazione del rapporto.
Casi pratici
Domande frequenti
Il fondo pensione del CCNL Legno è Cometa?
Cosa succede al TFR se l'azienda fallisce?
Il TFR si calcola sulla tredicesima?
Conviene lasciare il TFR in azienda o destinarlo a Cometa?
Posso richiedere l'anticipo TFR anche se aderisco a Cometa?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento e Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il trattamento di fine rapporto e' la retribuzione differita che il lavoratore accumula durante tutto il rapporto e percepisce alla cessazione. Nel CCNL Legno e Arredamento la disciplina segue il modello generale dell'art. 2120 c.c., che il contratto non può peggiorare: il TFR e' un istituto di legge, e il ruolo del CCNL e' soprattutto quello di indicare il fondo di previdenza complementare di settore e di coordinarsi con le regole civilistiche.
Come si calcola la quota annua
L'art. 2120 c.c. stabilisce che la quota da accantonare per ciascun anno e' pari alla retribuzione utile dell'anno divisa per 13,5. Nella retribuzione utile rientrano, salvo diversa previsione contrattuale, le somme corrisposte in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale. Il risultato e' un accantonamento annuo che si somma progressivamente fino alla cessazione.
La rivalutazione del TFR in azienda
Il TFR lasciato in azienda non resta fermo: l'art. 2120 c.c. ne prevede la rivalutazione annua nella misura fissa dell'1,5% più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI). E' un meccanismo che protegge in parte l'accantonato dall'erosione inflattiva. Sulla rivalutazione grava un'imposta sostitutiva secondo la disciplina fiscale vigente, le cui aliquote vanno verificate sulle fonti aggiornate.
Destinazione: azienda o previdenza complementare
Il lavoratore può scegliere se mantenere il TFR in azienda o destinarlo a un fondo di previdenza complementare. Per il comparto legno e arredamento il fondo negoziale di riferimento e' Cometa, il fondo pensione del settore metalmeccanico e affini. La scelta e' rilevante: il TFR conferito al fondo segue le regole della previdenza complementare e una diversa logica di rendimento e tassazione rispetto al mantenimento in azienda.
L'anticipo del TFR in costanza di rapporto
L'art. 2120 c.c. consente, al ricorrere di requisiti di anzianita' e per causali qualificate come l'acquisto della prima casa o determinate spese sanitarie, di richiedere un anticipo sul TFR maturato entro un limite percentuale. E' una facolta' soggetta a condizioni e a un contingente annuo di accoglibilita'; le percentuali e i requisiti specifici sono fissati dalla legge e integrati dal contratto.
La tassazione alla liquidazione
Il TFR e' assoggettato a tassazione separata, con un meccanismo che mira a evitare l'effetto di concentrazione che deriverebbe dalla tassazione ordinaria di una somma maturata in più anni. Le aliquote applicabili e le modalita' di conguaglio dipendono dalla disciplina fiscale vigente e vanno verificate sulle circolari aggiornate; il dato non va stimato a priori.
TFR e cessazione del rapporto
Alla cessazione, per qualunque causa, il TFR maturato diventa esigibile. La sua funzione di sostegno economico nel passaggio tra un rapporto e l'altro spiega la disciplina di favore sul piano fiscale e la tutela rafforzata in caso di insolvenza del datore, presidiata dal Fondo di garanzia INPS. Il lavoratore ha diritto a una corretta esposizione del montante maturato.
Domande frequenti
Come si calcola la quota annua di TFR?
Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la quota annua e' pari alla retribuzione utile dell'anno divisa per 13,5. Si somma progressivamente fino alla cessazione del rapporto, momento in cui il montante diventa esigibile.
Come si rivaluta il TFR lasciato in azienda?
La rivalutazione annua e' pari all'1,5% fisso piu' il 75% dell'incremento dell'indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo. Sulla rivalutazione grava un'imposta sostitutiva la cui aliquota va verificata sulle fonti fiscali aggiornate.
Conviene lasciare il TFR in azienda o portarlo al fondo Cometa?
Dipende dalla situazione individuale. Il TFR in azienda si rivaluta con la formula di legge; conferito a Cometa, fondo negoziale del comparto, segue le regole della previdenza complementare con diversa logica di rendimento e tassazione. La scelta va valutata caso per caso.
Posso chiedere un anticipo del TFR prima della cessazione?
Si', al ricorrere dei requisiti di anzianita' e per causali qualificate come l'acquisto della prima casa o spese sanitarie, entro il limite percentuale e il contingente annuo previsti dall'art. 2120 c.c. e dal contratto.
Come e' tassato il TFR alla liquidazione?
Il TFR e' soggetto a tassazione separata, per evitare la concentrazione fiscale su una somma maturata in piu' anni. Aliquote e conguagli dipendono dalla disciplina vigente: vanno verificati sulle circolari aggiornate, non stimati a priori.