Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

In sintesi

Il CCNL Tessile-Abbigliamento prevede 40 ore settimanali di orario normale. Il contratto consente il multiperiodale (orario medio annuo), ampiamente utilizzato nelle filature, tessiture e nelle aziende con forte stagionalità. Lo straordinario è pagato con maggiorazioni dal 35% (prime 5 ore settimanali di giorno) al 66% (festivo notturno), entro 250 ore annue a testa. Il lavoro su tre turni continui è diffuso nelle grandi imprese manifatturiere del settore.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
Ultimo rinnovo
11 novembre 2024, per il triennio 1° aprile 2024 – 31 marzo 2027
Vigenza
1° aprile 2024 – 31 marzo 2027. Aumento del trattamento economico complessivo di 232 euro al 4° livello, pari a circa il 13%; i minimi (TEM) crescono di 200 euro in tre tranche: 95 euro dal 1° dicembre 2024, 57 dal 1° gennaio 2026 e 48 dal 1° gennaio 2027. In più 200 euro l’anno di welfare aggiuntivo
Platea
Imprese dell’industria tessile, dell’abbigliamento e della maglieria (calzature e pelletteria hanno contratti propri)

Tabella riepilogativa

Maggiorazioni per lavoro straordinario – CCNL Tessile Abbigliamento Moda
Tipologia Maggiorazione Turnisti, per la mezz’ora prestata di continuo
Straordinario diurno, prime 5 ore settimanali +35% +40%
Straordinario diurno, ore successive +45%
Straordinario notturno +56% +61%
Straordinario festivo diurno +61% +67%
Straordinario festivo notturno +66% +72%

Le percentuali si applicano alla quota oraria (divisore 173) e non sono cumulabili né tra loro né con quelle del lavoro festivo, domenicale e notturno: la maggiore assorbe la minore. Limite individuale: 250 ore l’anno; monte aziendale: 160 ore per dipendente. Le prime 40 ore annue di straordinario possono confluire, su richiesta, nella banca delle ore ed essere recuperate come riposo, con le maggiorazioni pagate nel mese (art. 37 come modificato dall’ipotesi 11 novembre 2024). Percentuali e limiti riportati dalle sintesi pubbliche del CCNL (ilccnl.it, Io Srl), che coincidono.

Orario normale e multiperiodale

L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. Il CCNL Tessile prevede espressamente la possibilità di ricorrere al regime multiperiodale: l’orario medio di 40 ore si calcola su un arco di riferimento fino a 12 mesi, anziché su base settimanale rigida.

Nel multiperiodale, l’azienda può programmare settimane con orari superiori (fino a 48 ore) e settimane ridotte, purché la media annua resti entro le 40 ore. Le ore di flessibilità vanno recuperate con riposi programmati; quelle non fruite nel recupero collettivo per comprovati impedimenti personali confluiscono nella banca delle ore individuale.

Il multiperiodale è strumento essenziale nel tessile-moda, dove la stagionalità delle collezioni (primavera-estate e autunno-inverno) determina picchi produttivi intensi seguiti da periodi di minor lavoro.

Lavoro a turni nelle filature e tessiture

Le imprese con ciclo produttivo continuo (filature, tessiture, tintorie) ricorrono frequentemente al lavoro su due o tre turni. Secondo le sintesi pubbliche del CCNL:

  • turnisti 5 × 8: orario individuale di 40 ore settimanali;
  • turnisti 6 × 6: orario individuale di 36 ore settimanali; per loro è notturno il lavoro nel turno tra mezzanotte e le 6 (ipotesi 11 novembre 2024, nota a verbale);
  • lavoro a squadre: 8 ore per turno, compresa mezz’ora di riposo, con orario contrattuale ragguagliato a 40 ore.

Le maggiorazioni per il lavoro notturno ordinario e a squadre sono fissate dal CCNL, ma non le abbiamo trovate in una fonte aperta del testo vigente: per questo non le riportiamo. Per lo straordinario notturno valgono le percentuali della tabella (+56%, +61% per i turnisti).

Straordinario: limiti e procedura

Il limite annuo individuale di straordinario è di 250 ore, con un monte aziendale di 160 ore per dipendente. Le prime 5 ore settimanali di straordinario diurno sono retribuite con il 35% di maggiorazione; le ore successive con il 45%.

Il lavoro straordinario è in linea di principio volontario: il rifiuto del lavoratore non è sanzionabile salvo situazioni di forza maggiore o pericolo documentato. L’azienda deve comunicare con preavviso ragionevole la richiesta di straordinario, salvo urgenze.

Lo straordinario è computato nella retribuzione mensile dell’erogazione del mese in cui viene effettuato, salvo diverso accordo sulla banca ore.

Riposo settimanale e pause

Il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive (più il riposo giornaliero di 11 ore, D.Lgs. 66/2003) è garantito. Il riposo coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica cada in turni regolari o periodici: in quel caso il riposo compensativo si gode in un altro giorno della settimana.

Le pause durante il turno sono pari ad almeno 10 minuti ogni 6 ore consecutive di lavoro. Le pause previste dai contratti aziendali sono spesso più generose.

Casi pratici

Tizio – Sei ore di straordinario in una settimana
Tizio (4° livello, E.R.N. 1.938,95 € dal 1° gennaio 2026, quota oraria 1.938,95 / 173 = 11,21 €) fa 6 ore di straordinario diurno in una settimana. Le prime 5 sono pagate con il 35% in più (5 × 11,21 × 1,35 = 75,67 €), la sesta con il 45% (11,21 × 1,45 = 16,25 €): 91,92 € lordi. In alternativa può chiedere di accantonare le ore nella banca delle ore e recuperarle come riposo, ricevendo comunque le maggiorazioni.
Caia – Turno notturno fisso in tessitura
Caia lavora stabilmente sul turno di notte in una tessitura. È lavoratrice notturna ai sensi del D.Lgs. 66/2003: orario medio non oltre 8 ore nelle 24, visite mediche preventive e periodiche, passaggio al giorno se diventa inidonea. Se una notte si ferma oltre l’orario, quelle ore sono straordinario notturno con il 56% in più (61% per la mezz’ora prestata di continuo da turnista).
Sempronio – Straordinario festivo
Sempronio (3° livello, E.R.N. 1.853,17 €, quota oraria 10,71 €) lavora 8 ore in una domenica di picco produttivo, fuori turno. È straordinario festivo diurno, con il 61% in più: 8 × 10,71 × 1,61 = 137,94 € lordi. Il riposo settimanale gli va comunque garantito in un altro giorno.

Domande frequenti

Cos'è il regime multiperiodale nel CCNL Tessile?
È un sistema che distribuisce le 40 ore settimanali medie su un arco annuo (fino a 12 mesi). Consente settimane più lunghe nei periodi di picco e più corte nei periodi di calo, con banca ore per le eccedenze.
Qual è il limite di straordinario annuo?
250 ore individuali l’anno, con un monte aziendale di 160 ore per dipendente. Lo straordinario diurno è maggiorato del 35% per le prime 5 ore settimanali e del 45% per le successive; il notturno del 56%, il festivo diurno del 61%, il festivo notturno del 66%.
Come si calcola la quota oraria per lo straordinario?
Dividendo la retribuzione mensile per il divisore orario del CCNL, 173.
Il lavoratore può rifiutare lo straordinario?
In linea di principio sì, salvo forza maggiore o pericolo. Il rifiuto non è sanzionabile disciplinarmente se non ricorrono questi presupposti.
Il lavoro su turni dà diritto a indennità?
Il CCNL prevede maggiorazioni per il lavoro notturno e a squadre, che non abbiamo trovato in una fonte aperta del testo vigente; per lo straordinario dei turnisti le maggiorazioni sono più alte (per la mezz’ora prestata di continuo: 40% diurno, 61% notturno, 67% festivo, 72% festivo notturno).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Banca delle ore: art. 37 come modificato dall’ipotesi di accordo 11 novembre 2024; maggiorazioni e limiti dello straordinario dalle sintesi pubbliche del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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