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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Tessile-Abbigliamento prevede 40 ore settimanali di orario normale. Il contratto consente il multiperiodale (orario medio annuo), ampiamente utilizzato nelle filature, tessiture e nelle aziende con forte stagionalità. Le maggiorazioni per lo straordinario variano dal 25% al 50%. Il lavoro su tre turni continui è diffuso nelle grandi imprese manifatturiere del settore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

In sintesi

Il CCNL Tessile-Abbigliamento prevede 40 ore settimanali di orario normale. Il contratto consente il multiperiodale (orario medio annuo), ampiamente utilizzato nelle filature, tessiture e nelle aziende con forte stagionalità. Le maggiorazioni per lo straordinario variano dal 25% al 50%. Il lavoro su tre turni continui è diffuso nelle grandi imprese manifatturiere del settore.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
Ultimo rinnovo
Accordo di rinnovo 2022-2025 (in corso di rinnovo per il triennio 2025-2028)
Vigenza
Testo vigente 2022-2025; rinnovo 2025-2028 in trattativa a maggio 2026
Platea
~400.000 (industria tessile, abbigliamento, maglieria, calzature/pelletteria)

Tabella riepilogativa

Maggiorazioni orario CCNL Tessile-Abbigliamento
Tipologia Maggiorazione Note
Straordinario diurno (prime 8h oltre orario settimanale) +25% Calcolata sulla quota oraria base
Straordinario diurno (oltre le prime 8h straordinarie) +30% Progressività oraria
Straordinario notturno (22:00-6:00) +50% Non cumulabile con indennità turno
Straordinario festivo +50% Domenica e festività nazionali
Lavoro ordinario notturno (turno fisso) +20% (indennità turno) Turno 3° o fisso notte
Lavoro domenicale non in turno +30% Con riposo compensativo
Banca ore multiperiodale – eccedenze non recuperate Liquidazione a +25% A fine periodo di riferimento

Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro; si applica la più favorevole. Limite annuo di straordinario individuale: 200 ore (elevabile a 250 con accordo aziendale).

Orario normale e multiperiodale

L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. Il CCNL Tessile prevede espressamente la possibilità di ricorrere al regime multiperiodale: l’orario medio di 40 ore si calcola su un arco di riferimento fino a 12 mesi, anziché su base settimanale rigida.

Nel multiperiodale, l’azienda può programmare settimane con orari superiori (fino a 48 ore) e settimane ridotte, purché la media annua resti entro le 40 ore. Le eccedenze accumulate confluiscono nella banca ore e devono essere recuperate entro il periodo di riferimento; quelle non godute vengono liquidate con la maggiorazione del 25%.

Il multiperiodale è strumento essenziale nel tessile-moda, dove la stagionalità delle collezioni (primavera-estate e autunno-inverno) determina picchi produttivi intensi seguiti da periodi di minor lavoro.

Lavoro a turni nelle filature e tessiture

Le imprese con ciclo produttivo continuo (filature, tessiture, tintorie) ricorrono frequentemente al lavoro su due o tre turni. Il CCNL disciplina:

  • Turno 1° (mattino): 6:00-14:00, maggiorazione nulla sull’orario ordinario;
  • Turno 2° (pomeriggio): 14:00-22:00, maggiorazione variabile per accordo aziendale (tipicamente 5-8%);
  • Turno 3° (notte): 22:00-6:00, maggiorazione del 20% sull’intera quota oraria notturna.

Nei sistemi a ciclo continuo su 7 giorni, il lavoratore matura un giorno di riposo aggiuntivo (il cosiddetto giorno di rotazione) che si somma al riposo domenicale ordinario o, in alternativa, viene compensato economicamente.

Straordinario: limiti e procedura

Il limite annuo individuale di straordinario è di 200 ore, elevabile a 250 con accordo aziendale. Le prime 8 ore settimanali eccedenti l’orario normale sono retribuite con il 25% di maggiorazione; le ore successive con il 30%.

Il lavoro straordinario è in linea di principio volontario: il rifiuto del lavoratore non è sanzionabile salvo situazioni di forza maggiore o pericolo documentato. L’azienda deve comunicare con preavviso ragionevole la richiesta di straordinario, salvo urgenze.

Lo straordinario è computato nella retribuzione mensile dell’erogazione del mese in cui viene effettuato, salvo diverso accordo sulla banca ore.

Riposo settimanale e pause

Il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive (più il riposo giornaliero di 11 ore, D.Lgs. 66/2003) è garantito. In caso di lavoro domenicale (es. ciclo continuo), il riposo è spostato a un altro giorno con maggiorazione del 30%.

Le pause durante il turno sono pari ad almeno 10 minuti ogni 6 ore consecutive di lavoro. Nei turni notturni la pausa minima è di 15 minuti. Le pause previste dai contratti aziendali sono spesso più generose.

Casi pratici

Tizio – Banca ore e liquidazione eccedenze
Tizio (4° livello, minimo ~1.750 €, quota oraria ~10,12 €/h) accumula nella banca ore multiperiodale 15 ore non recuperate a fine periodo. L’azienda le liquida con maggiorazione del 25%: 15 × 10,12 × 1,25 = 190,00 € lordi.
Caia – Turno notturno fisso in tessitura
Caia lavora sul turno fisso notte (22:00-6:00) in una tessitura. Percepisce l’indennità turno del 20% sulla quota oraria notturna: con minimo 5° livello ~1.900 €/mese (quota oraria ~10,98 €/h), l’indennità vale circa 10,98 × 0,20 × 160h = 351 € lordi mensili aggiuntivi.
Sempronio – Straordinario festivo
Sempronio (3° livello, ~1.630 €, quota oraria ~9,42 €/h) lavora 8 ore in una domenica di picco produttivo. Maggiorazione festivo 50%: 8 × 9,42 × 1,50 = 113,04 € lordi. Se non ha riposo compensativo entro la settimana successiva, matura ulteriore diritto a riposo sostitutivo.

Domande frequenti

Cos'è il regime multiperiodale nel CCNL Tessile?
È un sistema che distribuisce le 40 ore settimanali medie su un arco annuo (fino a 12 mesi). Consente settimane più lunghe nei periodi di picco e più corte nei periodi di calo, con banca ore per le eccedenze.
Qual è il limite di straordinario annuo?
200 ore individuali, elevabili a 250 con accordo aziendale. Le prime 8 ore settimanali eccedenti sono maggiorate del 25%, le successive del 30%.
Come si calcola la quota oraria per lo straordinario?
Di norma dividendo il minimo mensile per 173 (40h × 4,33 settimane). Alcune aziende usano il divisore 168 (40h × 4,2).
Il lavoratore può rifiutare lo straordinario?
In linea di principio sì, salvo forza maggiore o pericolo. Il rifiuto non è sanzionabile disciplinarmente se non ricorrono questi presupposti.
Il lavoro su turni dà diritto a indennità?
Sì. Il turno notturno fisso è maggiorato del 20% sulla quota oraria. Per i turni diurni alternati, la maggiorazione è definita dagli accordi aziendali.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Cos'è il regime multiperiodale nel CCNL Tessile?

È un sistema che distribuisce le 40 ore settimanali medie su un arco annuo (fino a 12 mesi). Consente settimane più lunghe nei periodi di picco e più corte nei periodi di calo, con banca ore per le eccedenze.

Qual è il limite di straordinario annuo?

200 ore individuali, elevabili a 250 con accordo aziendale. Le prime 8 ore settimanali eccedenti sono maggiorate del 25%, le successive del 30%.

Come si calcola la quota oraria per lo straordinario?

Di norma dividendo il minimo mensile per 173 (40h × 4,33 settimane). Alcune aziende usano il divisore 168 (40h × 4,2).

Il lavoratore può rifiutare lo straordinario?

In linea di principio sì, salvo forza maggiore o pericolo. Il rifiuto non è sanzionabile disciplinarmente se non ricorrono questi presupposti.

Il lavoro su turni dà diritto a indennità?

Sì. Il turno notturno fisso è maggiorato del 20% sulla quota oraria. Per i turni diurni alternati, la maggiorazione è definita dagli accordi aziendali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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