Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Farmacie Private disciplina il periodo di prova con durate differenziate per livello. Le tipologie contrattuali ammesse sono: tempo indeterminato, tempo determinato, part-time, apprendistato professionalizzante e somministrazione di lavoro. Il contratto a tempo determinato segue i limiti quantitativi del D.Lgs. 81/2015.
Tabella riepilogativa
| Livello | Profilo tipo | Durata massima periodo di prova |
|---|---|---|
| Quadro / 1° livello | Farmacista direttore / resp. | 6 mesi |
| 2° livello | Farmacista collaboratore | 4 mesi |
| 3° livello | Addetto qualificato | 3 mesi |
| 4° livello | Commesso di farmacia | 2 mesi |
| 5° – 6° livello | Magazziniere, ausiliario | 1 mese |
Il periodo di prova deve essere concordato per iscritto nel contratto individuale prima dell’inizio del servizio, a pena di inapplicabilità. Non può essere rinnovato per lo stesso livello e mansioni.
Il periodo di prova: disciplina e diritti
Il periodo di prova è la fase iniziale del rapporto di lavoro in cui entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso né obbligo di motivazione (art. 2096 c.c.). Il CCNL Farmacie Private fissa la durata massima per ciascun livello: da 1 mese per i livelli inferiori (magazzinieri, ausiliari) fino a 6 mesi per i Quadri e i farmacisti direttori.
Condizioni essenziali per la validità del periodo di prova:
- Deve essere concordato per iscritto nel contratto individuale prima dell’inizio del servizio
- Deve indicare il livello di inquadramento e le mansioni affidate
- Non può essere rinnovato per lo stesso lavoratore, stesso datore, stesso livello e stesse mansioni
- Non può superare la durata massima contrattuale per quel livello
Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto alla retribuzione contrattuale piena, al versamento dei contributi previdenziali e alla protezione contro gli infortuni (INAIL). In caso di malattia o infortunio, il periodo di prova si sospende per la durata dell’assenza.
Contratto a tempo determinato in farmacia
Il D.Lgs. 81/2015 (come modificato dal D.L. 87/2018 convertito in L. 96/2018) consente i contratti a tempo determinato entro il limite del 20% dell’organico a tempo indeterminato (con alcune deroghe per le piccole aziende). Per le farmacie, il principale motivo di utilizzo del tempo determinato è la sostituzione di farmacisti assenti (maternità, malattia, ferie estive prolungate).
Limiti principali:
- Durata massima: 24 mesi (proroghe comprese) tra stesso datore e stesso lavoratore per lo stesso livello
- Numero massimo di proroghe: 4 nel corso del contratto
- Causale obbligatoria per i contratti di durata superiore a 12 mesi (esigenze temporanee, sostituzioni, stagionalità)
Il lavoratore a termine ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore a tempo indeterminato di pari livello (principio di non discriminazione ex D.Lgs. 368/2001, ora D.Lgs. 81/2015 art. 25).
Part-time, apprendistato e somministrazione
Il contratto part-time (orizzontale, verticale o misto) è frequente nelle farmacie, specie per coprire i turni pomeridiani o festivi con personale a ridotto orario. Il CCNL disciplina le specifiche modalità di utilizzo del part-time nel settore, inclusa la clausola di elasticità (variazione dell’orario concordata individualmente) e di flessibilità (distribuzione dell’orario).
L’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015 artt. 41-47) è utilizzabile per i giovani tra 18 e 29 anni con durata da 3 a 5 anni a seconda del livello di inquadramento finale. Il CCNL può prevedere una retribuzione ridotta in ingresso (sottoinquadramento di 2 livelli nei primi anni).
La somministrazione di lavoro (tramite agenzia interinale) è consentita per esigenze temporanee nel rispetto dei limiti quantitativi del CCNL. Il lavoratore somministrato ha diritto alla retribuzione del CCNL applicato dalla farmacia utilizzatrice.
Assunzione di farmacisti: adempimenti specifici
L’assunzione di un farmacista collaboratore richiede adempimenti aggiuntivi rispetto agli altri livelli:
- Verifica dell’iscrizione all’Albo dei Farmacisti (Ordine provinciale competente): il farmacista non abilitato non può svolgere le mansioni riservate per legge
- Comunicazione alla ASL/farmacia ASL competente per territorio nei casi previsti dalla normativa regionale
- Indicazione nel contratto del livello di inquadramento con riferimento alla specifica responsabilità assegnata (sostituto del titolare, farmacista di turno, ecc.)
Il titolare di farmacia risponde personalmente della presenza di un farmacista abilitato durante l’orario di apertura: l’assenza ingiustificata del farmacista può comportare la chiusura forzata della farmacia da parte dell’autorità sanitaria.
Casi pratici
Domande frequenti
Il periodo di prova deve essere scritto?
Quanti contratti a tempo determinato posso fare con lo stesso datore?
Il farmacista assunto deve essere iscritto all'Ordine?
Il lavoratore part-time può essere convertito a tempo pieno?
Cos'è la clausola di elasticità nel part-time?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, deve essere concordato per iscritto prima dell'inizio del servizio. Se non è previsto per iscritto nel contratto individuale, non è valido e il lavoratore è a tutti gli effetti assunto a tempo indeterminato fin dal primo giorno.
Quanti contratti a tempo determinato posso fare con lo stesso datore?
Il totale non può superare 24 mesi (proroghe incluse) tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore per lo stesso livello. Oltre i 12 mesi è richiesta una causale specifica. Superato il limite, il rapporto si converte automaticamente in tempo indeterminato.
Il farmacista assunto deve essere iscritto all'Ordine?
Sì. Per svolgere le mansioni riservate per legge al farmacista (dispensazione su ricetta, preparazioni galeniche, sostituzione del titolare), l'iscrizione all'Albo provinciale è condizione necessaria. Il titolare verifica l'iscrizione prima dell'assunzione e periodicamente durante il rapporto.
Il lavoratore part-time può essere convertito a tempo pieno?
Sì, previo accordo individuale scritto. Il lavoratore part-time ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per lo stesso livello, se il datore apre nuove posizioni full-time. Deve manifestare per iscritto la propria disponibilità.
Cos'è la clausola di elasticità nel part-time?
È una clausola del contratto part-time che consente al datore di modificare la collocazione temporale dell'orario convenuto (es. spostare il turno da mattina a pomeriggio) con un preavviso minimo e una maggiorazione economica. Deve essere concordata per iscritto con il lavoratore.
Vedi anche