Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Farmacie Private

In sintesi

Il CCNL Farmacie Private disciplina il periodo di prova con durate differenziate per livello. Le tipologie contrattuali ammesse sono: tempo indeterminato, tempo determinato, part-time, apprendistato professionalizzante e somministrazione di lavoro. Il contratto a tempo determinato segue i limiti quantitativi del D.Lgs. 81/2015.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
Vigenza
In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
Platea
~70.000 dipendenti farmacie private

Tabella riepilogativa

Periodo di prova – CCNL Farmacie Private per livello
Livello Profilo tipo Durata massima periodo di prova
Quadro / 1° livello Farmacista direttore / resp. 6 mesi
2° livello Farmacista collaboratore 4 mesi
3° livello Addetto qualificato 3 mesi
4° livello Commesso di farmacia 2 mesi
5° – 6° livello Magazziniere, ausiliario 1 mese

Il periodo di prova deve essere concordato per iscritto nel contratto individuale prima dell’inizio del servizio, a pena di inapplicabilità. Non può essere rinnovato per lo stesso livello e mansioni.

Il periodo di prova: disciplina e diritti

Il periodo di prova è la fase iniziale del rapporto di lavoro in cui entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso né obbligo di motivazione (art. 2096 c.c.). Il CCNL Farmacie Private fissa la durata massima per ciascun livello: da 1 mese per i livelli inferiori (magazzinieri, ausiliari) fino a 6 mesi per i Quadri e i farmacisti direttori.

Condizioni essenziali per la validità del periodo di prova:

  • Deve essere concordato per iscritto nel contratto individuale prima dell’inizio del servizio
  • Deve indicare il livello di inquadramento e le mansioni affidate
  • Non può essere rinnovato per lo stesso lavoratore, stesso datore, stesso livello e stesse mansioni
  • Non può superare la durata massima contrattuale per quel livello

Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto alla retribuzione contrattuale piena, al versamento dei contributi previdenziali e alla protezione contro gli infortuni (INAIL). In caso di malattia o infortunio, il periodo di prova si sospende per la durata dell’assenza.

Contratto a tempo determinato in farmacia

Il D.Lgs. 81/2015 (come modificato dal D.L. 87/2018 convertito in L. 96/2018) consente i contratti a tempo determinato entro il limite del 20% dell’organico a tempo indeterminato (con alcune deroghe per le piccole aziende). Per le farmacie, il principale motivo di utilizzo del tempo determinato è la sostituzione di farmacisti assenti (maternità, malattia, ferie estive prolungate).

Limiti principali:

  • Durata massima: 24 mesi (proroghe comprese) tra stesso datore e stesso lavoratore per lo stesso livello
  • Numero massimo di proroghe: 4 nel corso del contratto
  • Causale obbligatoria per i contratti di durata superiore a 12 mesi (esigenze temporanee, sostituzioni, stagionalità)

Il lavoratore a termine ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore a tempo indeterminato di pari livello (principio di non discriminazione ex D.Lgs. 368/2001, ora D.Lgs. 81/2015 art. 25).

Part-time, apprendistato e somministrazione

Il contratto part-time (orizzontale, verticale o misto) è frequente nelle farmacie, specie per coprire i turni pomeridiani o festivi con personale a ridotto orario. Il CCNL disciplina le specifiche modalità di utilizzo del part-time nel settore, inclusa la clausola di elasticità (variazione dell’orario concordata individualmente) e di flessibilità (distribuzione dell’orario).

L’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015 artt. 41-47) è utilizzabile per i giovani tra 18 e 29 anni con durata da 3 a 5 anni a seconda del livello di inquadramento finale. Il CCNL può prevedere una retribuzione ridotta in ingresso (sottoinquadramento di 2 livelli nei primi anni).

La somministrazione di lavoro (tramite agenzia interinale) è consentita per esigenze temporanee nel rispetto dei limiti quantitativi del CCNL. Il lavoratore somministrato ha diritto alla retribuzione del CCNL applicato dalla farmacia utilizzatrice.

Assunzione di farmacisti: adempimenti specifici

L’assunzione di un farmacista collaboratore richiede adempimenti aggiuntivi rispetto agli altri livelli:

  • Verifica dell’iscrizione all’Albo dei Farmacisti (Ordine provinciale competente): il farmacista non abilitato non può svolgere le mansioni riservate per legge
  • Comunicazione alla ASL/farmacia ASL competente per territorio nei casi previsti dalla normativa regionale
  • Indicazione nel contratto del livello di inquadramento con riferimento alla specifica responsabilità assegnata (sostituto del titolare, farmacista di turno, ecc.)

Il titolare di farmacia risponde personalmente della presenza di un farmacista abilitato durante l’orario di apertura: l’assenza ingiustificata del farmacista può comportare la chiusura forzata della farmacia da parte dell’autorità sanitaria.

Casi pratici

Tizio – Fine del periodo di prova positivo
Tizio (farmacista 2° livello) viene assunto con 4 mesi di prova. Al terzo mese si ammala per 10 giorni: il periodo di prova si sospende. La prova effettiva dura quindi 4 mesi + 10 giorni. Al superamento della prova, il rapporto si converte automaticamente a tempo indeterminato senza bisogno di un nuovo atto scritto.
Caia – Contratto a tempo determinato per sostituzione maternità
Caia viene assunta a tempo determinato per sostituire la farmacista in maternità (causa di sostituzione documentata: valida anche oltre 12 mesi). Il contratto dura 7 mesi. Al rientro della titolare in maternità, il contratto di Caia cessa automaticamente senza preavviso (la sostituzione era la causale). Caia riceve TFR e ratei proporzionali.
Sempronio – Apprendistato professionalizzante
Sempronio, 21 anni, viene assunto come apprendista commesso (livello finale atteso: 4°). Il CCNL prevede un inquadramento iniziale di 2 livelli inferiore: Sempronio parte dal 6° livello con retribuzione proporzionata. Dopo 24 mesi passa al 5° livello; al termine dell’apprendistato (36 mesi totali) viene inquadrato definitivamente al 4° livello con contratto a tempo indeterminato, salvo recesso entro 30 giorni dalla scadenza.

Domande frequenti

Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, deve essere concordato per iscritto prima dell’inizio del servizio. Se non è previsto per iscritto nel contratto individuale, non è valido e il lavoratore è a tutti gli effetti assunto a tempo indeterminato fin dal primo giorno.
Quanti contratti a tempo determinato posso fare con lo stesso datore?
Il totale non può superare 24 mesi (proroghe incluse) tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore per lo stesso livello. Oltre i 12 mesi è richiesta una causale specifica. Superato il limite, il rapporto si converte automaticamente in tempo indeterminato.
Il farmacista assunto deve essere iscritto all'Ordine?
Sì. Per svolgere le mansioni riservate per legge al farmacista (dispensazione su ricetta, preparazioni galeniche, sostituzione del titolare), l’iscrizione all’Albo provinciale è condizione necessaria. Il titolare verifica l’iscrizione prima dell’assunzione e periodicamente durante il rapporto.
Il lavoratore part-time può essere convertito a tempo pieno?
Sì, previo accordo individuale scritto. Il lavoratore part-time ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per lo stesso livello, se il datore apre nuove posizioni full-time. Deve manifestare per iscritto la propria disponibilità.
Cos'è la clausola di elasticità nel part-time?
È una clausola del contratto part-time che consente al datore di modificare la collocazione temporale dell’orario convenuto (es. spostare il turno da mattina a pomeriggio) con un preavviso minimo e una maggiorazione economica. Deve essere concordata per iscritto con il lavoratore.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Il periodo di prova (art. 2096 c.c.) deve risultare da atto scritto anteriore o contestuale all'assunzione, a pena di nullità.
  • La durata è differenziata per livello e fissata dalle tabelle del CCNL vigente, entro i limiti massimi di legge.
  • Durante la prova ciascuna parte può recedere liberamente, senza preavviso e senza obbligo di motivazione.
  • Le tipologie contrattuali ammesse comprendono tempo indeterminato, tempo determinato, part-time, apprendistato e somministrazione.
  • Malattia, infortunio e altre sospensioni prolungano il periodo di prova per i giorni di effettiva assenza.
Indice dei contenuti

L'assunzione di un farmacista collaboratore o di un addetto in una farmacia privata passa quasi sempre da un periodo di prova: la fase in cui datore e lavoratore verificano reciprocamente l'idoneità al rapporto. È un istituto dalle regole precise, perché un patto di prova mal formalizzato è nullo e travolge la libertà di recesso che lo caratterizza. La cornice è l'art. 2096 c.c., che il CCNL Farmacie completa quanto a durata e tipologie d'impiego.

La forma scritta a pena di nullità

Il patto di prova deve risultare da atto scritto sottoscritto prima o al massimo contestualmente all'inizio del rapporto. Non è una formalità: se la prova viene pattuita dopo l'avvio del lavoro, o non è documentata, il patto è nullo e il lavoratore si considera assunto in via definitiva, con tutte le tutele del rapporto a regime. Per questo, in farmacia come altrove, la lettera di assunzione deve indicare con chiarezza l'esistenza e la durata della prova e le mansioni di riferimento.

La durata differenziata per livello

La durata della prova non è uniforme: cresce con la complessità della mansione. Per il farmacista collaboratore, figura di responsabilità, il periodo tende a essere più lungo che per un addetto di livello inferiore. Gli scaglioni precisi sono fissati dalle tabelle del CCNL vigente, entro i limiti massimi inderogabili posti dalla legge. È quindi essenziale verificare la durata applicabile al proprio livello, perché oltre quel termine il recesso libero non è più possibile.

Il recesso durante la prova

La caratteristica saliente del periodo di prova è la libera recedibilità: durante la prova ciascuna parte può sciogliere il rapporto senza preavviso e, in linea di principio, senza obbligo di motivazione. È il portato della funzione di reciproca verifica. Restano però fermi i limiti dell'abuso e della discriminazione: un recesso fondato su ragioni vietate (ad esempio legate alla maternità o a fattori discriminatori) resta illegittimo nonostante la prova.

Sospensioni e proroga della prova

La prova ha senso solo se 'effettiva': per questo malattia, infortunio, maternità e altre cause di sospensione del rapporto prolungano il periodo di prova di un numero di giorni pari a quelli di assenza. In una farmacia, dove un'assenza per malattia può ridurre sensibilmente i giorni di lavoro osservato, questa regola è importante: consente al datore di valutare il lavoratore per l'intero periodo previsto, recuperando i giorni non prestati.

Le tipologie contrattuali ammesse

Il CCNL Farmacie ammette le principali forme di impiego: il tempo indeterminato come modalità ordinaria, il tempo determinato per esigenze temporanee, il part-time (orizzontale, verticale o misto), l'apprendistato professionalizzante per la formazione dei giovani e la somministrazione di lavoro tramite agenzia. Ogni tipologia ha presupposti, limiti di durata e percentuali di ricorso propri, definiti dal contratto nel rispetto della disciplina di legge.

Esito della prova e consolidamento

Superato positivamente il periodo di prova senza recesso, l'assunzione si consolida e il rapporto prosegue a regime: da quel momento il lavoratore gode di tutte le tutele, compresa la necessità di giustificazione e preavviso per il recesso. Il servizio prestato in prova si computa nell'anzianità a ogni effetto. È quindi un passaggio non solo formale, ma sostanziale, che segna l'ingresso pieno del lavoratore nell'organico della farmacia.

Domande frequenti

Il periodo di prova deve essere messo per iscritto?

Sì. Ai sensi dell'art. 2096 c.c. il patto di prova deve risultare da atto scritto anteriore o contestuale all'assunzione, a pena di nullità: in difetto, il lavoratore si considera assunto in via definitiva.

Quanto dura la prova per un farmacista collaboratore?

La durata è differenziata per livello ed è fissata dalle tabelle del CCNL vigente, entro i limiti massimi di legge; per le figure di responsabilità tende a essere più lunga.

Si può recedere durante il periodo di prova?

Sì. Durante la prova ciascuna parte può recedere liberamente, senza preavviso e senza obbligo di motivazione, salvi i limiti dell'abuso e del recesso discriminatorio.

La malattia prolunga il periodo di prova?

Sì. Malattia, infortunio e altre sospensioni prolungano la prova di un numero di giorni pari a quelli di effettiva assenza, perché la valutazione possa essere completa.

Quali contratti sono ammessi in farmacia?

Tempo indeterminato, tempo determinato, part-time, apprendistato professionalizzante e somministrazione, secondo i limiti e i presupposti previsti dal CCNL e dalla legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.