Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Istruzione e Ricerca

In sintesi

Docenti e ATA hanno comporto malattia di 18 mesi nel triennio (estendibile a 36 mesi per gravi patologie). Retribuzione decrescente come Funzioni Centrali. I docenti assenti più di 10 giorni vengono sostituiti con supplenza (nominata dalla scuola via graduatorie). Visita fiscale Polo Unico INPS fasce 9-13 e 15-18 anche festivi.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
Ultimo rinnovo
18 gennaio 2024 (CCNL 2019-2021); negoziato 2022-2024 in apertura
Vigenza
Parte normativa fino 31 dicembre 2021 (ultrattività)
Platea
~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

Tabella riepilogativa

Malattia scuola
Periodo Retribuzione
Mesi 1-9 100%
Mesi 10-12 90%
Mesi 13-18 50%
Gravi patologie Comporto 36 mesi

Comporto e supplenze

Il comporto è di 18 mesi nel triennio precedente, esteso a 36 mesi per gravi patologie.

Per i docenti, l’assenza dalla scuola comporta nomina di supplente:

  • Fino a 10 giorni: copertura con docenti interni della scuola (ore eccedenti retribuite)
  • Oltre 10 giorni: supplenza esterna nominata dalla scuola da graduatorie GPS o III fascia

Visita fiscale Polo Unico

Le fasce di reperibilità per visita fiscale nel pubblico (Polo Unico INPS) sono 9-13 e 15-18 tutti i giorni inclusi festivi. Assenza ingiustificata = sanzione disciplinare + decurtazione retribuzione.

Decurtazione primi 10 giorni

L’art. 71 D.L. 112/2008 si applica anche ai docenti e ATA: nei primi 10 giorni di malattia il dipendente perde:

  • RPD (per docenti)
  • CIA
  • Compensi accessori (FIS – Fondo di Istituto)
  • Ore eccedenti se programmate

Eccezioni: ricovero, oncologica, salvavita, infortunio sul lavoro.

Casi pratici

Tizia – Docente 5gg con decurtazione
Tizia, docente primaria, 5gg febbre. Perde RPD primaria €194/5gg × 30 ≈ €32 + CIA €7 + compensi FIS €15. Tabellare e fascia anzianità intatti.
Caia – Supplente per 12gg malattia di Tizia
Caia è docente precaria GPS prima fascia: chiamata per supplenza 12gg per Tizia. Stipendio supplente per 12gg, contratto temporaneo, rientro in graduatoria.
Sempronio – Assistente amministrativo 8 mesi malattia
Sempronio, ATA, ha 8 mesi malattia oncologica. Comporto esteso a 36 mesi. Retribuzione 100% per i primi 9 mesi. Posto coperto da supplente lunga durata.

Domande frequenti

Qual è il comporto malattia per i docenti?
18 mesi nel triennio precedente, esteso a 36 mesi per gravi patologie (oncologiche, dialisi, trapianti, salvavita). Trascorso il comporto: aspettativa non retribuita o licenziamento.
Dopo quanti giorni di malattia arriva la supplenza?
Per i docenti: fino a 10 giorni di assenza la copertura è interna (ore eccedenti retribuite). Oltre 10 giorni, supplenza esterna da graduatorie GPS o III fascia. Tempi di nomina 24-72 ore.
Quanto perdo nei primi 10 giorni di malattia (docente)?
RPD (€194-377/mese a seconda dell’ordine), CIA €42/mese, eventuali compensi FIS, ore eccedenti. Tabellare e fascia anzianità restano interi.
Le supplenze brevi pagano la malattia?
Sì, ai supplenti spettano i diritti contrattuali per il periodo di nomina. Comporto proporzionale alla durata del contratto. Permessi e ferie maturati pro-quota.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Il comporto malattia per docenti e ATA è di 18 mesi nel triennio precedente, esteso a 36 mesi per gravi patologie documentate.
  • La retribuzione durante la malattia è decrescente: piena nei primi mesi, poi ridotta, secondo il regime del pubblico impiego.
  • L'assenza del docente oltre i dieci giorni comporta la nomina di un supplente esterno attinto dalle graduatorie di istituto e provinciali.
  • Le fasce di reperibilità per la visita fiscale nel pubblico impiego sono 9-13 e 15-18 tutti i giorni, festivi compresi.
  • Nei primi dieci giorni di malattia opera la decurtazione del trattamento accessorio prevista dalla normativa sul pubblico impiego, salvo le eccezioni di legge.
Indice dei contenuti

La disciplina della malattia per il personale della scuola e della ricerca intreccia due fonti: il Codice civile, che all'art. 2110 fissa il principio generale della conservazione del posto durante l'assenza per malattia entro un periodo determinato (il cosiddetto comporto), e la contrattazione collettiva di comparto, che ne specifica durata, retribuzione e modalità di sostituzione. Per docenti e personale ATA queste regole assumono tratti peculiari, legati alla natura pubblica del rapporto e all'esigenza di garantire la continuità del servizio scolastico.

Il comporto e la sua estensione

Il comporto rappresenta l'arco temporale entro il quale il lavoratore assente per malattia conserva il diritto al posto. Per il personale scolastico è calcolato in diciotto mesi nel triennio precedente l'ultimo episodio morboso, con possibilità di estensione a trentasei mesi in presenza di gravi patologie. Il superamento del comporto non comporta un licenziamento disciplinare, ma la possibilità per l'amministrazione di risolvere il rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, sempre nel rispetto delle garanzie procedurali.

La retribuzione decrescente

Diversamente dal settore privato, dove molti CCNL prevedono integrazione piena dell'indennità, nel pubblico impiego la retribuzione durante la malattia segue un andamento decrescente articolato per fasce temporali. I primi mesi sono coperti integralmente, poi la quota si riduce progressivamente fino alle fasce finali del comporto. Questo meccanismo riflette la logica di responsabilizzazione tipica del rapporto di lavoro pubblico.

La sostituzione tramite supplenza

La specificità più evidente del comparto scuola è la gestione dell'assenza tramite supplenze. Per assenze brevi, entro i dieci giorni, la copertura avviene di norma con il personale interno e con ore eccedenti. Oltre tale soglia scatta la supplenza esterna, con nomina da parte dell'istituto attingendo alle graduatorie. Questo sistema garantisce la continuità didattica ma genera una catena di rapporti a termine che è uno dei tratti strutturali del settore.

La visita fiscale e le fasce di reperibilità

Il dipendente assente per malattia è tenuto a rendersi reperibile nelle fasce orarie stabilite per il pubblico impiego (9-13 e 15-18) tutti i giorni, compresi i festivi. L'assenza ingiustificata alla visita di controllo espone a conseguenze sul piano disciplinare e a decurtazioni del trattamento, salvo giustificato motivo documentabile.

La decurtazione dei primi giorni

Per i primi dieci giorni di ogni episodio di malattia la normativa sul pubblico impiego prevede la corresponsione del solo trattamento fondamentale, con esclusione delle voci accessorie. Restano escluse dalla decurtazione le ipotesi più gravi, come il ricovero ospedaliero, le patologie oncologiche, le terapie salvavita e l'infortunio sul lavoro.

Coordinamento con la disciplina generale

Le regole di comparto vanno lette insieme ai principi del diritto del lavoro: la conservazione del posto durante la malattia discende dall'art. 2110 c.c., mentre l'obbligo di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) impone al lavoratore di comunicare tempestivamente l'assenza e al datore di non utilizzare strumentalmente la malattia. La tutela previdenziale, infine, opera secondo i meccanismi del Polo Unico INPS per il settore pubblico.

Obblighi di comunicazione e certificazione

Il dipendente deve comunicare tempestivamente l'assenza e far pervenire la certificazione medica, oggi trasmessa per via telematica dal medico curante. La regolarità di questi adempimenti è la condizione per l'accesso alla tutela: la mancata o tardiva certificazione può tradursi in assenza ingiustificata, con riflessi disciplinari ed economici. Nel comparto scuola la corretta gestione documentale è inoltre presupposto per l'attivazione della supplenza e per la liquidazione delle competenze accessorie.

Il rientro e l'idoneità alla mansione

Al termine dell'assenza il lavoratore rientra in servizio nella stessa posizione. In presenza di patologie che incidono sulla capacità lavorativa può rendersi necessaria una valutazione di idoneità, con eventuale ricollocazione su mansioni compatibili. Il superamento del comporto, per contro, non comporta automatismi sanzionatori: l'amministrazione deve seguire le procedure previste e valutare le soluzioni alternative alla risoluzione, in coerenza con il principio di conservazione del rapporto.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto per docenti e ATA?

Il periodo di comporto è di diciotto mesi nel triennio precedente, estendibile a trentasei mesi in caso di gravi patologie documentate. Entro questo arco temporale il dipendente conserva il diritto al posto di lavoro.

Quando viene nominato un supplente per il docente assente?

Per assenze fino a dieci giorni la copertura avviene di norma con personale interno. Oltre i dieci giorni l'istituto nomina un supplente esterno attingendo dalle graduatorie disponibili.

La retribuzione durante la malattia resta piena?

No. Nel pubblico impiego la retribuzione segue un andamento decrescente per fasce temporali: piena nei primi mesi, poi progressivamente ridotta secondo il regime del comparto.

Quali sono le fasce di reperibilità per la visita fiscale?

Per il pubblico impiego le fasce sono 9-13 e 15-18 tutti i giorni, compresi i festivi. L'assenza ingiustificata alla visita comporta conseguenze disciplinari ed economiche.

La decurtazione dei primi dieci giorni si applica sempre?

Si applica in via generale, ma non opera nei casi più gravi previsti dalla legge, come ricovero ospedaliero, patologie oncologiche, terapie salvavita e infortunio sul lavoro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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