Testo dell'articoloVigente
Docenti e ATA hanno comporto malattia di 18 mesi nel triennio (estendibile a 36 mesi per gravi patologie). Retribuzione decrescente come Funzioni Centrali. I docenti assenti più di 10 giorni vengono sostituiti con supplenza (nominata dalla scuola via graduatorie). Visita fiscale Polo Unico INPS fasce 9-13 e 15-18 anche festivi.
Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.
Tabella riepilogativa
| Periodo | Retribuzione |
|---|---|
| Mesi 1-9 | 100% |
| Mesi 10-12 | 90% |
| Mesi 13-18 | 50% |
| Gravi patologie | Comporto 36 mesi |
Comporto e supplenze
Il comporto è di 18 mesi nel triennio precedente, esteso a 36 mesi per gravi patologie.
Per i docenti, l’assenza dalla scuola comporta nomina di supplente:
- Fino a 10 giorni: copertura con docenti interni della scuola (ore eccedenti retribuite)
- Oltre 10 giorni: supplenza esterna nominata dalla scuola da graduatorie GPS o III fascia
Visita fiscale Polo Unico
Le fasce di reperibilità per visita fiscale nel pubblico (Polo Unico INPS) sono 9-13 e 15-18 tutti i giorni inclusi festivi. Assenza ingiustificata = sanzione disciplinare + decurtazione retribuzione.
Decurtazione primi 10 giorni
L’art. 71 D.L. 112/2008 si applica anche ai docenti e ATA: nei primi 10 giorni di malattia il dipendente perde:
- RPD (per docenti)
- CIA
- Compensi accessori (FIS – Fondo di Istituto)
- Ore eccedenti se programmate
Eccezioni: ricovero, oncologica, salvavita, infortunio sul lavoro.
Casi pratici
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Domande frequenti
Qual è il comporto malattia per i docenti?
Dopo quanti giorni di malattia arriva la supplenza?
Quanto perdo nei primi 10 giorni di malattia (docente)?
Le supplenze brevi pagano la malattia?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La disciplina della malattia per il personale della scuola e della ricerca intreccia due fonti: il Codice civile, che all'art. 2110 fissa il principio generale della conservazione del posto durante l'assenza per malattia entro un periodo determinato (il cosiddetto comporto), e la contrattazione collettiva di comparto, che ne specifica durata, retribuzione e modalità di sostituzione. Per docenti e personale ATA queste regole assumono tratti peculiari, legati alla natura pubblica del rapporto e all'esigenza di garantire la continuità del servizio scolastico.
Il comporto e la sua estensione
Il comporto rappresenta l'arco temporale entro il quale il lavoratore assente per malattia conserva il diritto al posto. Per il personale scolastico è calcolato in diciotto mesi nel triennio precedente l'ultimo episodio morboso, con possibilità di estensione a trentasei mesi in presenza di gravi patologie. Il superamento del comporto non comporta un licenziamento disciplinare, ma la possibilità per l'amministrazione di risolvere il rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, sempre nel rispetto delle garanzie procedurali.
La retribuzione decrescente
Diversamente dal settore privato, dove molti CCNL prevedono integrazione piena dell'indennità, nel pubblico impiego la retribuzione durante la malattia segue un andamento decrescente articolato per fasce temporali. I primi mesi sono coperti integralmente, poi la quota si riduce progressivamente fino alle fasce finali del comporto. Questo meccanismo riflette la logica di responsabilizzazione tipica del rapporto di lavoro pubblico.
La sostituzione tramite supplenza
La specificità più evidente del comparto scuola è la gestione dell'assenza tramite supplenze. Per assenze brevi, entro i dieci giorni, la copertura avviene di norma con il personale interno e con ore eccedenti. Oltre tale soglia scatta la supplenza esterna, con nomina da parte dell'istituto attingendo alle graduatorie. Questo sistema garantisce la continuità didattica ma genera una catena di rapporti a termine che è uno dei tratti strutturali del settore.
La visita fiscale e le fasce di reperibilità
Il dipendente assente per malattia è tenuto a rendersi reperibile nelle fasce orarie stabilite per il pubblico impiego (9-13 e 15-18) tutti i giorni, compresi i festivi. L'assenza ingiustificata alla visita di controllo espone a conseguenze sul piano disciplinare e a decurtazioni del trattamento, salvo giustificato motivo documentabile.
La decurtazione dei primi giorni
Per i primi dieci giorni di ogni episodio di malattia la normativa sul pubblico impiego prevede la corresponsione del solo trattamento fondamentale, con esclusione delle voci accessorie. Restano escluse dalla decurtazione le ipotesi più gravi, come il ricovero ospedaliero, le patologie oncologiche, le terapie salvavita e l'infortunio sul lavoro.
Coordinamento con la disciplina generale
Le regole di comparto vanno lette insieme ai principi del diritto del lavoro: la conservazione del posto durante la malattia discende dall'art. 2110 c.c., mentre l'obbligo di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) impone al lavoratore di comunicare tempestivamente l'assenza e al datore di non utilizzare strumentalmente la malattia. La tutela previdenziale, infine, opera secondo i meccanismi del Polo Unico INPS per il settore pubblico.
Obblighi di comunicazione e certificazione
Il dipendente deve comunicare tempestivamente l'assenza e far pervenire la certificazione medica, oggi trasmessa per via telematica dal medico curante. La regolarità di questi adempimenti è la condizione per l'accesso alla tutela: la mancata o tardiva certificazione può tradursi in assenza ingiustificata, con riflessi disciplinari ed economici. Nel comparto scuola la corretta gestione documentale è inoltre presupposto per l'attivazione della supplenza e per la liquidazione delle competenze accessorie.
Il rientro e l'idoneità alla mansione
Al termine dell'assenza il lavoratore rientra in servizio nella stessa posizione. In presenza di patologie che incidono sulla capacità lavorativa può rendersi necessaria una valutazione di idoneità, con eventuale ricollocazione su mansioni compatibili. Il superamento del comporto, per contro, non comporta automatismi sanzionatori: l'amministrazione deve seguire le procedure previste e valutare le soluzioni alternative alla risoluzione, in coerenza con il principio di conservazione del rapporto.
Domande frequenti
Quanto dura il comporto per docenti e ATA?
Il periodo di comporto è di diciotto mesi nel triennio precedente, estendibile a trentasei mesi in caso di gravi patologie documentate. Entro questo arco temporale il dipendente conserva il diritto al posto di lavoro.
Quando viene nominato un supplente per il docente assente?
Per assenze fino a dieci giorni la copertura avviene di norma con personale interno. Oltre i dieci giorni l'istituto nomina un supplente esterno attingendo dalle graduatorie disponibili.
La retribuzione durante la malattia resta piena?
No. Nel pubblico impiego la retribuzione segue un andamento decrescente per fasce temporali: piena nei primi mesi, poi progressivamente ridotta secondo il regime del comparto.
Quali sono le fasce di reperibilità per la visita fiscale?
Per il pubblico impiego le fasce sono 9-13 e 15-18 tutti i giorni, compresi i festivi. L'assenza ingiustificata alla visita comporta conseguenze disciplinari ed economiche.
La decurtazione dei primi dieci giorni si applica sempre?
Si applica in via generale, ma non opera nei casi più gravi previsti dalla legge, come ricovero ospedaliero, patologie oncologiche, terapie salvavita e infortunio sul lavoro.