Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo

In sintesi
Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANICA · APE (Associazione Produttori Esecutivi) · Confindustria Radio-TV · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
Ultimo rinnovo
24 settembre 2024 (in vigore dal 1° ottobre 2024)
Vigenza
Fino al 30 settembre 2027
Platea
~50.000 (tecnici cinema/TV, maestranze, registi, montatori, scenografi, doppiatori, attori a contratto, personale teatrale)

Minimi tabellari — in vigore dal 1° luglio 2026

Risorsa gratuita
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Livello Minimo mensile lordo
7° liv. Super (Quadro A) 2.618,73 €
7° livello (Quadro B) 2.507,92 €
6° liv. Super 2.282,49 €
6° livello 2.209,54 €
5° liv. Super 2.016,05 €
5° livello 1.968,10 €
4° liv. Super 1.912,12 €
4° livello 1.800,32 €
3° livello 1.632,79 €
2° livello 1.462,13 €
1° livello 1.309,54 €

Importi = minimo tabellare mensile del CCNL industria cineaudiovisiva (troupe e dipendenti delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva), rinnovato il 23 luglio 2025 da ANICA con SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL (riserva sindacale sciolta a ottobre 2025; vigenza 2025-2028). La tranche in tabella decorre dal 1° luglio 2026. Aumenti successivi già programmati: dal 1° luglio 2027 i minimi salgono a 7° Super = 2.764,07 € · 7° (Quadro B) = 2.647,11 € · 6° Super = 2.404,92 € · 6° = 2.328,05 € · 5° Super = 2.121,14 € · 5° = 2.069,84 € · 4° Sup = 2.007,71 € · 4° = 1.890,32 € · 3° = 1.711,05 € · 2° = 1.528,66 € · 1° = 1.365,44 €, con ultima tranche dal 1° gennaio 2028. Il rinnovo ha introdotto il nuovo 6° livello Super (parametro 219) per i tecnici con funzioni continuative di direzione e coordinamento di reparto. Gli arretrati gennaio-giugno 2025 sono stati riconosciuti a parte (da 195,65 a 508,70 € secondo il livello).

Fonte: Tabella “A” ufficiale firmata allegata all’accordo di rinnovo ANICA-SLC/FISTEL/UILCOM del 23/7/2025 (documento originale ANICA verificato). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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Il doppio sistema retributivo: produzione e struttura

Il settore audiovisivo si caratterizza per una struttura del lavoro atipica rispetto alla maggior parte dei comparti industriali: buona parte della forza lavoro tecnica (troupe, maestranze, tecnici di ripresa) viene ingaggiata a produzione, cioe per la durata delle riprese o del montaggio di un singolo film, serie o spot. Il CCNL prevede pertanto due sistemi retributivi paralleli:

  1. Minimi mensili: si applicano al personale stabile di struttura delle case di produzione, delle societa di post-produzione e dei network TV. Seguono la struttura classica a livelli (da Quadro a V) con scatti biennali di anzianita e tredicesima separata.

Un regista, uno sceneggiatore o un attore protagonista non sono, di norma, coperti da questo CCNL: i registi hanno un accordo sindacale separato (ANAC/ADC), mentre gli attori rientrano nel CCNL dello Spettacolo ex ENPALS.

Indennita di trasferta, esterna e mantenimento

Le produzioni cinematografiche e seriali richiedono spesso riprese in location distanti dalla sede della casa di produzione. Il CCNL disciplina tre tipi di indennita per il lavoro in esterna:

  • Maggiorazione per riprese notturne (ore 22:00-06:00): +40% sulla tariffa oraria. Nelle riprese che terminano dopo le 24:00, il turno di rientro il giorno successivo non puo iniziare prima delle ore 10:00 (clausola di riposo minimo di 10 ore).

Tredicesima, ferie e malattia per la troupe

Per i lavoratori ingaggiati a produzione (tariffe giornaliere), le voci di ferie e tredicesima sono di norma incorporate nelle tariffe stesse secondo il meccanismo della retribuzione lorda ‘tutto compreso’, oppure liquidate separatamente al termine dell’ingaggio:

Per il personale stabile di struttura (contratto mensile), ferie e tredicesima seguono le regole ordinarie del CCNL: 4 settimane di ferie annue e tredicesima in dicembre pari a una mensilita intera.

In caso di infortunio sul set, il CCNL prevede la conservazione del posto per tutta la durata dell’ingaggio contrattualizzato, con il datore tenuto a integrare l’indennita INAIL fino all’80% della tariffa giornaliera contrattuale.

Previdenza, INPS e Fondo Pensione ex ENPALS

I lavoratori dello spettacolo e dell’audiovisivo iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS, gia ENPALS, oggi gestito da INPS) beneficiano di un regime contributivo dedicato:

  • Accredito contributivo giornaliero: per i lavoratori a produzione, ogni giornata lavorativa equivale a una giornata di contribuzione FPLS, indipendentemente dall’importo della tariffa. Il requisito per la pensione richiede almeno 120 contributi annui nell’anno.
  • Fondo Pensione Complementare: il settore dispone del Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori dello Spettacolo (LABORFONDS per le produzioni del Nord-Est; PreviMed per altri accordi regionali). Contributo datoriale indicativo: 1,5% della retribuzione imponibile.

I lavoratori con meno di 120 giorni contributivi nell’anno non maturano contributi pensionistici validi per quell’annualita; la pianificazione del numero di ingaggi annui e pertanto fondamentale per la tutela previdenziale.

Stesso CCNL: consulta anche Preavviso e cessazione, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi, Malattia e infortunio e Periodo di prova.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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In sintesi

  • Il CCNL dello spettacolo e dell'audiovisivo articola il trattamento per qualifiche, ruoli e tipologie di prestazione.
  • Convivono rapporti a tempo indeterminato e rapporti a termine/a prestazione tipici della produzione.
  • I minimi vanno letti sulla tabella vigente in base a qualifica e modalità di ingaggio.
  • L'inquadramento si fonda sulle mansioni effettive (art. 2103 c.c.).
  • Restano fermi gli istituti di legge (mensilità, ferie, TFR ex art. 2120 c.c.) secondo il contratto.
Indice dei contenuti

Il settore dello spettacolo e dell'audiovisivo ha una struttura retributiva peculiare, perché alla classificazione per qualifiche si affianca la grande varietà delle forme di ingaggio: dal rapporto stabile alle prestazioni legate alla singola produzione o lavorazione. Comprendere come si legge la tabella in funzione della qualifica e della tipologia di rapporto è la chiave per individuare il trattamento corretto, che resta ancorato al contratto vigente. La discontinuità tipica delle lavorazioni rende ancora più importante la corretta gestione di ratei e istituti indiretti.

Qualifiche e ruoli professionali

La classificazione distingue numerosi ruoli - tecnici, maestranze, ruoli artistici e organizzativi - raggruppati per qualifiche che ne esprimono professionalità e responsabilità. Data la specializzazione delle figure, dalle competenze tecniche di set a quelle di post-produzione e organizzazione, l'inquadramento richiede di confrontare le mansioni effettive con le declaratorie, secondo l'art. 2103 c.c., che àncora la classificazione all'attività realmente svolta.

Tipologie di rapporto e modalità di ingaggio

Accanto al rapporto a tempo indeterminato sono frequenti i rapporti a termine e quelli legati alla produzione, alla troupe o alla singola lavorazione. La modalità di ingaggio incide sulle modalità di calcolo del trattamento e sulla gestione di istituti come ferie e mensilità, che vanno riproporzionati in base all'effettiva durata della prestazione. Una corretta qualificazione del rapporto è il presupposto per non trascurare diritti maturati anche in periodi brevi.

La lettura della tabella retributiva

I minimi si leggono per qualifica sulla tabella in vigore, tenendo conto della tipologia di rapporto. Per le prestazioni di breve durata il trattamento va parametrato al periodo e integrato dai ratei degli istituti indiretti maturati, in modo che il compenso complessivo rifletta non solo la prestazione resa ma anche le quote di mensilità, ferie e TFR ad essa collegate.

Mensilità, ferie e istituti indiretti

Mensilità aggiuntive e ferie maturano per ratei in funzione del servizio prestato e si riproporzionano nei rapporti a termine. La disciplina dell'orario e delle ferie resta ancorata anche alle previsioni di legge (D.Lgs. 66/2003), integrate dal contratto: anche nelle lavorazioni discontinue tali diritti maturano e devono trovare riconoscimento, sotto forma di fruizione o di indennizzo per i ratei non goduti.

Il TFR e la cessazione

Il trattamento di fine rapporto segue l'art. 2120 c.c. e matura anche nei rapporti di breve durata, in proporzione al periodo lavorato, con liquidazione alla cessazione. È una voce spesso trascurata nei rapporti a prestazione, ma costituisce un diritto del lavoratore che va calcolato sulla retribuzione utile di ciascun periodo di ingaggio.

Come evitare errori di calcolo

Il metodo è individuare qualifica e tipologia di rapporto, leggere il minimo sulla tabella vigente, riproporzionare gli istituti indiretti e verificare le decorrenze dei rinnovi. Gli importi vanno desunti dal contratto in vigore, non da fonti datate: un riepilogo accurato dei ratei maturati a fine ingaggio consente di verificare la completezza del trattamento percepito.

Domande frequenti

Come è organizzato l'inquadramento nello spettacolo?

Per qualifiche e ruoli - tecnici, maestranze, ruoli artistici e organizzativi - definiti da declaratorie. L'art. 2103 c.c. àncora la classificazione alle mansioni effettive.

Cambia qualcosa con i rapporti a termine o a prestazione?

Sì: la modalità di ingaggio incide sul calcolo del trattamento e impone di riproporzionare istituti come ferie e mensilità in base al periodo lavorato.

Dove leggo i minimi aggiornati?

Sulla tabella retributiva vigente, per qualifica e tipologia di rapporto, e nei verbali di rinnovo.

Il TFR spetta anche nei rapporti brevi?

Sì: matura ex art. 2120 c.c. in proporzione al periodo lavorato e si liquida alla cessazione, anche nei rapporti a prestazione.

Come si gestiscono ferie e orario?

Secondo il contratto e il D.Lgs. 66/2003; nei rapporti a termine ferie e mensilità si riproporzionano in base al servizio prestato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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