Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative Sociali

In sintesi

Il TFR nel CCNL Cooperative Sociali si calcola dividendo la retribuzione annua per 13,5. Si rivaluta annualmente al 75% indice ISTAT + 1,5% fisso. Anticipazioni possibili al 70% del maturato (max 1 volta) per acquisto prima casa, spese sanitarie, congedo parentale. Conferimento al fondo pensione Cooperlavoro o TFR in azienda è scelta del lavoratore.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
Ultimo rinnovo
23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2027
Platea
~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

Tabella riepilogativa

TFR CCNL Cooperative Sociali
Voce Valore
Formula TFR annuo Retribuzione annua / 13,5
Rivalutazione annua 75% indice ISTAT FOI + 1,5%
Anticipazione max 70% del maturato
Frequenza anticipazioni 1 volta nell’arco del rapporto
Anzianità minima anticipazione 8 anni
Fondo pensione Cooperlavoro
Contributo azienda fondo 1,55% del minimo
Contributo lavoratore fondo 1,55% del minimo (volontario)
Tassazione TFR Tassazione separata (aliquota IRPEF media)

Come si calcola il TFR

Il Trattamento di Fine Rapporto è una quota di stipendio differito che la cooperativa accantona annualmente:

Formula: TFR annuo = Retribuzione lorda annua ÷ 13,5

Si conta su tutto ciò che è “retribuzione” per il TFR (definizione art. 2120 c.c.):

  • Minimo tabellare
  • Contingenza
  • Aumenti periodici, scatti anzianità
  • Indennità fisse e periodiche (turno, mansione)
  • Mensilità aggiuntive (tredicesima)

Escluso: indennità una tantum, rimborsi spese, premi non continuativi.

La rivalutazione annuale

Ogni anno il TFR accumulato si rivaluta automaticamente:

  • 75% dell’indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per famiglie operai-impiegati)
  • + 1,5% fisso annuo

Esempio 2025 (ipotetico): indice ISTAT 2% → rivalutazione = (2 × 75%) + 1,5 = 3%. Su TFR accumulato di €15.000 = +€450/anno.

La rivalutazione è soggetta a imposta sostitutiva 17% trattenuta dalla cooperativa.

Anticipazioni del TFR

Il lavoratore può chiedere anticipazione del TFR alle seguenti condizioni:

  • Anzianità minima: 8 anni nella stessa cooperativa
  • Quota max: 70% del TFR maturato
  • Frequenza: una sola volta nell’arco del rapporto
  • La cooperativa può limitare le anticipazioni al 10% degli aventi diritto per anno (priorità anzianità)

Causali ammesse:

  • Acquisto prima casa propria o figli
  • Spese sanitarie straordinarie
  • Congedi parentali, formazione
  • Acquisto prima casa figli

Cooperlavoro: fondo pensione contrattuale

Il Cooperlavoro è il fondo pensione complementare di settore. Iscrizione automatica con possibilità di recesso entro 6 mesi.

Contribuzione standard:

  • 1,55% azienda
  • 1,55% lavoratore (volontario, ma se conferito si attiva contributo azienda)
  • + TFR maturando (totale o parziale)

Una volta scelto conferimento TFR a Cooperlavoro la scelta è irreversibile (il TFR maturando va al fondo, ma quello già accumulato in azienda resta).

TFR alla cessazione

Alla cessazione il TFR viene liquidato con:

  • Tassazione separata: aliquota IRPEF media degli ultimi 5 anni
  • Pagamento entro 30 giorni dalla cessazione (oltre = interessi legali)
  • Trasferimento al Fondo di Garanzia INPS in caso di insolvenza cooperativa

Per anzianità superiori a 15 anni: il TFR è ricalcolato con regola di favore (vecchi liquidatori più favorevoli).

In caso di morte: TFR liquidato a coniuge, figli o genitori (in mancanza, agli eredi).

Casi pratici

Tizio – OSS C2 calcolo TFR annuo
Tizio è OSS C2 con stipendio annuo lordo €18.720 (13 mens × €1.440). TFR annuo = 18.720 / 13,5 = €1.387. Dopo 10 anni TFR maturato ~€14.700 (incluse rivalutazioni).
Caia – Educatrice anticipazione prima casa
Caia è D2 con 12 anni anzianità, TFR maturato €25.000. Chiede anticipazione 70% (€17.500) per acquisto prima casa. Cooperativa approva (sotto limite 10% annuo aventi diritto).
Sempronio – Cessazione + Cooperlavoro
Sempronio cessa rapporto. TFR €32.000 (15 anni anzianità). Aveva conferito a Cooperlavoro: TFR maturato anteriormente €8.000 liquidato dalla cooperativa; €24.000 al fondo pensione complementare.

Quanto TFR hai maturato?

Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata, partendo dalla retribuzione del tuo CCNL.

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Domande frequenti

Come si calcola il TFR in cooperativa sociale?
TFR annuo = Retribuzione lorda annua / 13,5. Si calcola su minimo + contingenza + indennità fisse + tredicesima. Si rivaluta annualmente al 75% ISTAT + 1,5% fisso.
Posso chiedere un'anticipazione del TFR?
Sì, dopo 8 anni di anzianità, fino al 70% del maturato, una sola volta. Per: prima casa propria/figli, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali, formazione.
Cooperlavoro è obbligatorio?
L’iscrizione è automatica con silenzio-assenso, ma si può recedere entro 6 mesi. Se si conferisce TFR la scelta è irreversibile per il maturando (TFR già accumulato resta in azienda).
Quanto tempo per ricevere il TFR alla cessazione?
30 giorni dalla cessazione. Oltre: interessi legali. Se la cooperativa fallisce, il Fondo di Garanzia INPS paga TFR + ultime 3 mensilità non corrisposte.

Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il TFR matura per ogni anno di servizio accantonando una quota della retribuzione, secondo la disciplina dell'art. 2120 c.c.
  • La quota annua si determina dividendo la retribuzione utile per il coefficiente fissato dall'art. 2120 c.c. (13,5).
  • Il maturato si rivaluta annualmente secondo l'indice di legge (1,5% fisso più il 75% dell'aumento ISTAT), con imposta sostitutiva.
  • Sono possibili anticipazioni nei limiti e per le causali previste dalla legge e dal contratto.
  • Il lavoratore può destinare il TFR maturando alla previdenza complementare di settore o mantenerlo in azienda.
  • Per importi, percentuali contributive e dettagli si rinvia alle tabelle del CCNL vigente e alle istruzioni INPS aggiornate.
Indice dei contenuti

Il trattamento di fine rapporto e' una retribuzione differita che spetta al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto. Nel CCNL Cooperative Sociali la disciplina applica i principi dell'art. 2120 del codice civile, comuni a tutti i settori, integrandoli con le previsioni contrattuali in materia di anticipazioni e di previdenza complementare di comparto. La comprensione del meccanismo e' utile per educatori, operatori socio-sanitari e personale del terzo settore.

Come si calcola la quota annua

L'art. 2120 c.c. stabilisce che il TFR si computa sommando, per ciascun anno, una quota pari alla retribuzione dovuta divisa per 13,5. Entrano nella base di calcolo tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale, con esclusione dei rimborsi spese; il contratto collettivo può specificare le voci computabili. La frazione di anno si calcola in proporzione ai mesi, con la frazione di almeno quindici giorni equiparata al mese intero.

La rivalutazione del maturato

Il fondo accantonato non resta fermo: l'art. 2120 c.c. prevede una rivalutazione annua pari all'1,5% in misura fissa più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La rivalutazione e' assoggettata a imposta sostitutiva trattenuta dal datore. Si tratta di un meccanismo legale, uniforme per tutti i settori.

Le voci che entrano nel calcolo

Concorrono alla base le voci retributive corrisposte in modo non occasionale: minimo tabellare, scatti di anzianita', mensilita' aggiuntive, indennita' fisse e continuative. Restano escluse, di regola, le erogazioni occasionali, i rimborsi spese e i premi non continuativi. Per l'esatta individuazione delle voci computabili nel comparto si rinvia al testo del CCNL vigente.

Le anticipazioni del TFR

Il lavoratore può chiedere un'anticipazione del TFR maturato, nei limiti e per le causali previsti dalla legge (art. 2120 c.c.) e specificati dal contratto: tipicamente l'acquisto della prima casa per se' o per i figli e le spese sanitarie straordinarie, cui il contratto può aggiungere ulteriori ipotesi. La legge richiede una anzianita' minima e fissa un tetto percentuale del maturato; il datore può contingentare le richieste annue. Per le misure precise si rinvia alle tabelle e alle clausole del CCNL vigente.

TFR e previdenza complementare

Il lavoratore può scegliere se destinare il TFR maturando al fondo pensione complementare di settore o mantenerlo in azienda. La scelta di conferimento alla previdenza complementare e' tendenzialmente irreversibile per il maturando, mentre il TFR già accantonato in azienda resta tale. L'adesione al fondo può attivare la contribuzione datoriale prevista dal contratto: per aliquote e modalita' si rinvia al regolamento del fondo e al CCNL vigente.

Liquidazione alla cessazione

Alla cessazione del rapporto il TFR si liquida con tassazione separata, secondo le regole fiscali generali, ed e' dovuto entro i termini previsti, oltre i quali maturano gli interessi. In caso di insolvenza del datore interviene il Fondo di Garanzia INPS. In caso di morte del lavoratore il TFR spetta agli aventi diritto indicati dall'art. 2122 c.c.

Domande frequenti

Come si calcola la quota annua di TFR?

Dividendo la retribuzione utile dell'anno per il coefficiente 13,5 fissato dall'art. 2120 c.c.; la frazione di anno si computa in proporzione ai mesi di servizio.

Come si rivaluta il TFR accantonato?

Con il meccanismo legale dell'art. 2120 c.c.: 1,5% in misura fissa piu' il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT, soggetto a imposta sostitutiva trattenuta dal datore.

Quando si puo' chiedere un'anticipazione?

Nei limiti e per le causali previsti dalla legge e dal contratto, tipicamente per l'acquisto della prima casa o spese sanitarie straordinarie; per anzianita' minima e tetto percentuale si rinvia al CCNL vigente.

Posso destinare il TFR al fondo pensione?

Si. Il lavoratore puo' conferire il TFR maturando alla previdenza complementare di settore o mantenerlo in azienda; la scelta di conferimento e' tendenzialmente irreversibile per il maturando.

Cosa accade al TFR se la cooperativa e' insolvente?

Interviene il Fondo di Garanzia INPS, che assicura il pagamento del TFR e di alcune mensilita' arretrate in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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