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La guida
Nel CCNL Alimentari industria il posto si conserva per 186 giorni di calendario fino a 5 anni di anzianità e per 365 giorni oltre i 5 anni. Fino a 5 anni la retribuzione è pagata per intero per 186 giorni; oltre i 5 anni per intero per 186 giorni e a metà per altri 179. In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integra l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione netta dal primo giorno.
Tabella riepilogativa
| Anzianità | Conservazione del posto | Retribuzione intera | Mezza retribuzione |
|---|---|---|---|
| fino a 5 anni | 186 giorni di calendario negli ultimi 17 mesi | 186 giorni | — |
| oltre 5 anni | 365 giorni di calendario negli ultimi 24 mesi | 186 giorni | 179 giorni |
| lavoratori con disabilità (L. 68/1999) | +90 giorni, senza retribuzione | come sopra per i primi periodi | |
| contratto a termine | massimo 4 mesi e non oltre la scadenza | integrazione nei limiti dell’indennità INPS | |
Comunicazione e certificato
L’assenza va comunicata all’azienda, anche per telefono, entro l’inizio del normale orario di lavoro; entro due giorni il lavoratore comunica il numero di protocollo del certificato telematico inviato all’INPS dal medico (art. 47). Chi resta assente per malattia per più di cinque giorni, salvo diverse disposizioni regionali, deve presentare al rientro un certificato che escluda il pericolo di contagio, come prevede la disciplina igienica degli alimenti (L. 283/1962).
Comporto e trattamento economico
Il posto è conservato per 186 giorni di calendario se l’anzianità non supera i 5 anni, per 365 giorni se li supera; le assenze si sommano, anche per malattie diverse, nei 17 o nei 24 mesi precedenti. L’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% o al 50% della retribuzione normale netta: per intero nei primi 186 giorni, a metà per i successivi 179 giorni solo per chi ha più di 5 anni di anzianità.
Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 68/1999 il comporto aumenta di 90 giorni, non retribuiti. Per le patologie gravi indicate dal contratto (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistemiche, neoplasie), chi ha chiesto la pensione di inabilità conserva il posto senza limite fino alla decisione sulla domanda; i giorni di terapia salvavita certificati non si contano nel comporto.
Aspettativa e superamento del comporto
L’azienda avvisa il lavoratore almeno 48 ore prima che i limiti siano superati. Il lavoratore a tempo indeterminato, se la malattia continua, può chiedere per iscritto almeno 24 ore prima un’aspettativa non retribuita fino a 12 mesi. Se alla scadenza l’azienda licenzia, paga il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso.
Malattia durante le ferie
La malattia sospende le ferie in caso di ricovero ospedaliero; sospende inoltre le ferie continuative di almeno due settimane quando la prognosi iniziale supera i 10 giorni e la malattia impedisce il recupero delle energie.
Infortunio sul lavoro
Ogni infortunio, anche leggero, va segnalato subito al superiore. L’art. 48 prevede che all’operaio non in prova l’azienda integri l’indennità INAIL di inabilità temporanea, dal primo giorno di assenza e fino alla sua cessazione, fino al 100% della retribuzione normale netta. Per la malattia professionale riconosciuta dall’INAIL il posto è conservato per tutto il periodo in cui l’INAIL paga l’indennità di inabilità temporanea.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Alimentari industria?
Quanto si prende durante la malattia?
Cosa succede se supero il comporto?
Serve un certificato per rientrare dopo la malattia?
Come funziona l’infortunio sul lavoro?
Fonti: CCNL Industria Alimentare 2023-2027, artt. 47-48 (testo Flai Cgil). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie e festività, maternità e paternità, tredicesima e premio risultato e periodo di prova.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.