Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

In sintesi

Il CCNL Lavoro Domestico riconosce 26 giorni lavorativi di ferie all’anno (4,33 settimane), 10 festività retribuite e permessi specifici. Le ferie vanno godute per almeno 2 settimane nell’anno di maturazione, il resto entro 18 mesi. Per i lavori in famiglia non sono previste rinunce monetarie alle ferie.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
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Parti firmatarie
Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
Ultimo rinnovo
28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
Vigenza
Fino al 31 ottobre 2028
Platea
~860.000 (di cui ~360.000 badanti)

Tabella riepilogativa

Ferie, festività e permessi CCNL Domestico
Voce Quantità Note
Ferie annuali 26 giorni lavorativi 4,33 settimane / 2,17 giorni al mese
Festività retribuite 10 (1/1, 6/1, Pasq, P.Mer, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12 + Santo Patrono) 11 festività + patrono
Permessi non retribuiti A richiesta del lavoratore Per motivi documentati
Permessi visite mediche 16 ore annue retribuite Con certificato medico
Permessi matrimonio 15 giorni consecutivi Solo prima nozze, dopo 1 anno servizio

Le 26 giornate di ferie annuali

Tutti i lavoratori domestici, conviventi e non, maturano 26 giorni lavorativi di ferie all’anno (corrispondenti a 4,33 settimane di calendario). Il calcolo è di 2,17 giorni al mese di servizio effettivo, oppure 2 giorni e mezzo al mese arrotondando in eccesso.

Per le ferie non c’è distinzione tra conviventi e non conviventi, né tra tempo pieno e part-time (il calcolo è proporzionale).

Quando godere le ferie

Il CCNL impone che le ferie vengano fruite per almeno 2 settimane consecutive nell’anno di maturazione, di norma nel periodo estivo (giugno-settembre). Il resto può essere goduto entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione (es. ferie 2026 entro giugno 2028).

Per i conviventi: durante le ferie il lavoratore può rientrare a casa propria o restare nell’abitazione del datore. Se resta nell’abitazione del datore con vitto/alloggio, questi non sono conteggiati come ferie.

Festività retribuite

I lavoratori domestici hanno diritto a 11 festività retribuite (1/1, 6/1, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12) più il Santo Patrono del comune di lavoro.

Durante le festività non si lavora. Se per esigenze straordinarie il lavoratore presta servizio in una festività, riceve maggiorazione del +60% sulla retribuzione oraria, oltre alla giornata di riposo compensativo.

Permessi specifici

Il CCNL prevede vari permessi specifici:

  • Visite mediche: 16 ore annue retribuite con certificato
  • Matrimonio: 15 giorni consecutivi retribuiti (solo primo matrimonio, dopo 1 anno di servizio)
  • Lutto: 3 giorni retribuiti per coniuge, genitori, figli, fratelli
  • Donazione sangue: 1 giorno retribuito
  • Esami: ore necessarie per superamento esami scolastici/universitari

Permessi diversi sono non retribuiti, ma garantiti se richiesti con preavviso.

Casi pratici

Tizio – Ferie a 6 mesi di servizio
Tizio è colf da 6 mesi. Ferie maturate: 2,17 × 6 = 13 giorni. Se vuole prenderne 2 settimane (10 giorni lavorativi), gli restano 3 giorni da godere entro 18 mesi dalla fine 2026.
Caia – Ferie estive durante vacanze famiglia
Caia è badante convivente. La famiglia datrice va in vacanza ad agosto per 3 settimane. Caia in quel periodo: 2 settimane di ferie pagate, 1 settimana di riposo non retribuita (con vitto/alloggio garantito). Le ferie sono concordate.
Sempronio – Lavoro nel giorno di Natale
Sempronio è badante e lavora il 25 dicembre (su richiesta straordinaria). Stipendio orario CS: € 8,30. Maggiorazione +60%: € 13,28/ora × 8h = € 106,24 in più. Inoltre riposo compensativo in altro giorno.

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie ha una badante?
26 giorni lavorativi all’anno (4,33 settimane), uguale per conviventi e non conviventi. Si maturano 2,17 giorni al mese. È il minimo del CCNL: il datore può concedere di più ma mai di meno.
Quante festività sono retribuite?
11 festività (1/1, 6/1, Pasqua, Lunedì Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12) + Santo Patrono del comune di lavoro. Per le festività non lavorate il lavoratore riceve la normale retribuzione.
Posso non andare in ferie e farmi pagare?
Non per le 2 settimane minime annue (sono obbligatorie per legge). Per il resto, in caso di cessazione del rapporto, le ferie non godute vanno pagate come “ferie non godute” in busta paga.
Le ferie possono essere divise?
Sì, ma almeno 2 settimane consecutive vanno godute nell’anno di maturazione. Il resto può essere frazionato secondo accordi con il datore.
Cosa succede se la famiglia datrice va in vacanza?
Il lavoratore non in ferie ha diritto alla retribuzione anche se non lavora (è il datore che ha sospeso il servizio). Conviene concordare le ferie del lavoratore con le vacanze del datore.
I permessi visite mediche sono pagati?
Sì, fino a 16 ore annue con certificato medico. Sono retribuiti come ore di lavoro effettivo. Oltre le 16 ore i permessi sono non retribuiti ma garantiti.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti, malattia e infortunio di colf e badanti e periodo di prova di colf e badanti.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Lavoro Domestico riconosce ferie annuali retribuite a tutti i lavoratori, conviventi e non, secondo la misura fissata dal contratto vigente.
  • Le ferie vanno fruite in parte nell'anno di maturazione e possono essere godute, per la quota residua, entro i termini stabiliti dal CCNL.
  • Sono riconosciute le festività retribuite previste dalla legge e dal contratto, con maggiorazione per l'eventuale prestazione in giornata festiva.
  • Sono previsti permessi specifici, tra cui quelli per visite mediche documentate e per matrimonio.
  • Il quadro si inserisce nel diritto costituzionale e civilistico al riposo annuale, di natura irrinunciabile.
Indice dei contenuti

Le ferie e le festività nel lavoro domestico rispondono a un principio che la nostra Costituzione e il codice civile considerano inderogabile: ogni lavoratore ha diritto a un periodo di riposo annuale retribuito, e non può rinunciarvi. La specialità del rapporto domestico, svolto nell'abitazione e spesso in regime di convivenza, non attenua questa garanzia: la adatta soltanto alle peculiarità del settore. Le misure numeriche puntuali vanno lette nelle tabelle del CCNL vigente, ma la struttura dell'istituto poggia su regole stabili.

Il diritto irrinunciabile alle ferie

Il riposo annuale è un diritto che non può essere monetizzato in luogo della fruizione, salvo i casi tassativi previsti dalla legge, come la cessazione del rapporto con ferie non godute. Questa irrinunciabilità ha un fondamento di tutela della salute: le ferie servono al recupero delle energie psicofisiche, non a integrare il reddito. Nel lavoro domestico ciò assume un rilievo concreto, perché la vicinanza tra luogo di lavoro e abitazione del datore può sfumare i confini del tempo libero.

La misura delle ferie per conviventi e non conviventi

Il CCNL riconosce le ferie annuali a tutti i lavoratori domestici, senza distinzione di principio tra conviventi e non conviventi, con calcolo proporzionale al servizio effettivamente prestato. Il part-time non riduce il diritto in sé, ma incide sul calcolo proporzionale. La quantità esatta di giornate è quella indicata dalle tabelle del contratto vigente, e va riproporzionata in caso di rapporto inferiore all'anno.

Quando e come fruire le ferie

Il contratto orienta la fruizione: una parte delle ferie va goduta nell'anno di maturazione, mentre la quota residua può essere fruita entro i termini stabiliti dal CCNL. La fissazione del periodo tiene conto sia delle esigenze del lavoratore sia di quelle del datore. Per il convivente si pone un tema particolare: se durante le ferie resta nell'abitazione del datore con vitto e alloggio, questi non sono conteggiati come godimento delle ferie, che presuppongono effettiva libertà dal servizio.

Le festività retribuite

Ai lavoratori domestici spettano le festività retribuite previste dalla legge e dal contratto, oltre alla festa del Santo Patrono del luogo di lavoro. Nelle festività di norma non si lavora. Se per esigenze straordinarie il lavoratore presta servizio in una giornata festiva, ha diritto a una maggiorazione retributiva nella misura stabilita dal CCNL, oltre alle eventuali forme di compensazione previste.

I permessi specifici

Il contratto prevede permessi dedicati a particolari esigenze, tra cui quelli per visite mediche documentate e per il matrimonio. Si tratta di istituti che riconoscono la necessità di conciliare il rapporto di lavoro con momenti rilevanti della vita personale. Le condizioni di accesso, la durata e l'eventuale retribuzione sono definite dalle previsioni del CCNL vigente, che vanno consultate nel dettaglio.

La gestione pratica di ferie e permessi

Nella prassi domestica conviene programmare per tempo le ferie e documentare i permessi, soprattutto quelli per visite mediche. La tracciabilità delle assenze e dei periodi di riposo previene contestazioni sul maturato e sul godimento. La regola di fondo è che le ferie vanno effettivamente fruite e che le festività lavorate vanno riconosciute con la maggiorazione prevista dal contratto vigente.

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano a colf e badanti?

Il CCNL riconosce le ferie annuali a tutti i lavoratori domestici, con calcolo proporzionale al servizio prestato e senza distinzione di principio tra conviventi e non conviventi. La misura esatta in giornate è indicata nelle tabelle del contratto vigente.

Le ferie del lavoro domestico si possono monetizzare?

No, di regola le ferie vanno effettivamente fruite, perché il riposo annuale è un diritto irrinunciabile a tutela della salute. La monetizzazione è ammessa solo nei casi tassativi di legge, come la cessazione del rapporto con ferie non godute.

Il convivente in ferie può restare nella casa del datore?

Sì, ma in tal caso vitto e alloggio non si conteggiano come godimento delle ferie. Le ferie presuppongono l'effettiva liberazione dal servizio: la sola presenza nell'abitazione non equivale a prestazione lavorativa, ma neppure consuma le ferie.

Cosa spetta se si lavora in una festività?

Nelle festività di norma non si lavora. Se, per esigenze straordinarie, il lavoratore presta servizio in una giornata festiva, ha diritto a una maggiorazione retributiva nella misura stabilita dal CCNL vigente, oltre alle eventuali compensazioni previste.

Esistono permessi per visite mediche?

Sì, il contratto prevede permessi dedicati, tra cui quelli per visite mediche documentate e per il matrimonio. Condizioni di accesso, durata ed eventuale retribuzione sono definite dalle previsioni del CCNL vigente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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