Indice
La guida
Il periodo di prova nel CCNL Studi Professionali ha durata massima di 180 giorni di calendario per Quadri e 1° livello, 120 per 2° e 3° (super e non), 90 per 4° (super e non) e 60 per il 5° livello (art. 26). Forma scritta obbligatoria. Durante la prova il rapporto può essere risolto da entrambe le parti senza preavviso, con TFR, ratei di mensilità e ferie.
Tabella riepilogativa
| Livello | Durata massima (giorni di calendario) | Contratto a termine inferiore a 10 mesi | Contratto a termine fino a 6 mesi |
|---|---|---|---|
| Quadri e 1° livello | 180 | 60 | 30 |
| 2°, 3° super e 3° livello | 120 | 40 | 20 |
| 4° super e 4° livello | 90 | 30 | 15 |
| 5° livello | 60 | 20 | 10 |
Fonte: testo integrale del CCNL 16 febbraio 2024, art. 26. Per i contratti a termine di durata iniziale inferiore a 10 mesi i limiti sono quelli della terza colonna; per quelli di durata pari o inferiore a 6 mesi la prova è ridotta alla metà (quarta colonna).
Durata massima: da 60 a 180 giorni di calendario
La durata della prova dipende dal livello: 180 giorni per Quadri e 1° livello, 120 per 2°, 3° super e 3°, 90 per 4° super e 4°, 60 per il 5° livello. Sono giorni di calendario, non di lavoro effettivo: 180 giorni sono circa sei mesi, 60 giorni circa due mesi. Durante la prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo contrattuale del livello.
Forma scritta obbligatoria
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto (art. 2096 c.c.). Senza forma scritta l’assunzione è definitiva fin dal primo giorno. La clausola deve indicare durata, livello e mansioni.
Recesso e ratei dovuti
Nel corso della prova il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall’altra senza preavviso, con diritto al trattamento di fine rapporto e ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie, anche per un periodo brevissimo.
- TFR maturato
- Ratei di tredicesima e quattordicesima
- Ferie maturate e non godute
Sospensione e prolungamento
Il periodo di prova è sospeso, per la relativa durata, in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori e in tutti gli altri casi di congedo o assenza disciplinati dal CCNL senza prestazione lavorativa. Non lo sospendono solo le ferie, i permessi retribuiti dell’art. 89 (lett. A e B) e le ex festività dell’art. 96. La prova si prolunga quindi di altrettanti giorni.
Se il contratto a termine viene rinnovato per le stesse mansioni non è consentito un nuovo patto di prova. Trascorso il periodo senza disdetta l’assunzione è confermata e la prova è computata nell’anzianità di servizio.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Studi?
La durata varia per livello?
Cosa sospende la prova?
Cosa ricevo se vengo licenziato in prova?
Cosa succede dopo la prova?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso e licenziamento nel CCNL Studi Professionali, Ferie e permessi nel CCNL Studi Professionali, Maternità e congedi parentali nel CCNL Studi Professionali, Tredicesima e premi nel CCNL Studi Professionali e Malattia e infortunio nel CCNL Studi Professionali.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Professionali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.