In sintesi
L'articolo 18-bis, introdotto in recepimento della Direttiva 92/100/CEE e oggi rientrante nell'acquis della Direttiva 2006/115/CE, disciplina i diritti esclusivi di noleggio e prestito delle opere. Il noleggio — che consiste nella messa a disposizione temporanea dell'opera a scopo di lucro diretto o indiretto — è facoltà esclusiva dell'autore e non può essere limitata dall'esaurimento del diritto di distribuzione. Il prestito — cessione temporanea non a fini di lucro, tipicamente da parte di biblioteche e istituti educativi — è soggetto a un regime speciale: il titolare ha diritto a un equo compenso, la cui gestione in Italia è affidata alla SIAE attraverso il sistema del public lending right. La norma risolve un'aporia che il solo esaurimento avrebbe lasciato aperta: senza l'art. 18-bis, chi acquistasse un esemplare potrebbe liberamente noleggarlo o prestarlo in modo organizzato senza compensare l'autore.
Testo dell'articoloVigente
Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
La Direttiva 92/100/CEE — poi consolidata nella Direttiva 2006/115/CE — aveva rilevato che il diritto di distribuzione, una volta esaurito con la prima vendita, non garantiva agli autori e ai produttori alcun controllo sull'uso intensivo delle copie attraverso il noleggio e il prestito organizzato. Un singolo CD, un singolo DVD o un singolo libro potevano essere noleggiati centinaia di volte senza che il titolare ricevesse compenso alcuno, minando i modelli di distribuzione commerciale. L'art. 18-bis L. 633/1941 recepisce questo sistema, scindendo il diritto di distribuzione (art. 17) dal diritto di noleggio e prestito, che rimangono in capo all'autore indipendentemente dall'esaurimento.
Analisi del testo
La norma distingue il noleggio — messa a disposizione per un tempo limitato a scopo di lucro diretto o indiretto — dal prestito — messa a disposizione per un tempo limitato senza scopo di lucro, effettuata da istituzioni accessibili al pubblico (biblioteche, discoteche comunali, istituti scolastici). Per il noleggio, il diritto è esclusivo e disponibile contrattualmente: il produttore di un film può cedere il diritto di noleggio a una piattaforma separatamente dalla vendita del DVD. Per il prestito bibliotecario, la legge sostituisce il diritto esclusivo con un diritto a equo compenso non rinunciabile, la cui misura è determinata per via regolamentare e riscossa attraverso la SIAE.
Quando si applica
Il diritto di noleggio è rilevante per: videonoleggi fisici e online (piattaforme pay-per-view con finestra di visione temporanea), noleggio di partiture musicali, noleggio di software su supporto fisico, noleggio di videogiochi. Il diritto di prestito bibliotecario riguarda biblioteche pubbliche e scolastiche, mediatiche, discoteche pubbliche. I privati che prestano libri ad amici non rientrano nella norma, che si applica a soggetti organizzati che rendono il prestito sistematico e accessibile al pubblico indeterminato.
Confronto con altri istituti
Il diritto di noleggio si distingue dalla distribuzione (art. 17) perché non comporta il trasferimento della proprietà del supporto e non è soggetto all'esaurimento. Si distingue dalla comunicazione al pubblico (art. 16) perché implica la consegna fisica di un esemplare, non la trasmissione immateriale. La Corte di Giustizia UE ha chiarito (Circul C-174/15 e Vereniging Openbare Bibliotheken C-174/15) che il prestito bibliotecario di e-book non rientra automaticamente nell'art. 18-bis, poiché la Direttiva 2006/115/CE fa riferimento a «originali e copie» di opere nel senso di oggetti fisici; tuttavia, la CGUE ha aperto la strada ad un'applicazione estensiva agli e-book a condizioni analoghe al prestito fisico, rimettendo al giudice nazionale la valutazione caso per caso.
Problemi applicativi
La questione più dibattuta nella prassi è il cosiddetto e-lending: il prestito bibliotecario di e-book. La CGUE, con Vereniging Openbare Bibliotheken (C-174/15), ha ammesso che il prestito digitale possa rientrare nell'eccezione di prestito pubblico, ma ha imposto condizioni restrittive (un solo utente per volta, copia acquistata dalla biblioteca con l'autorizzazione del titolare). In Italia, questo sistema è stato progressivamente adottato attraverso piattaforme come MediaLibraryOnLine (MLOL), ma la definizione del compenso rimane oggetto di negoziazione tra biblioteche, editori e collecting societies. Un secondo nodo riguarda i videogiochi: la loro natura di opera ibrida (software + contenuti audiovisivi + interfaccia grafica) genera incertezza sull'applicazione del diritto di noleggio, con sentenze di merito che hanno talvolta qualificato il noleggio di videogiochi come attività soggetta all'art. 18-bis, talaltra come locazione di un oggetto mobile comune.
Casi pratici
Caso 1: Videonoleggio online con finestra temporanea senza licenza
Caso 2: Biblioteca scolastica che presta e-book senza accordo con l'editore
Caso 3: Noleggio di partiture musicali senza accordo con la SIAE
Domande frequenti
Qual è la differenza tra noleggio e prestito ai sensi dell'art. 18-bis?
Il noleggio è la messa a disposizione temporanea a scopo di lucro: il diritto è esclusivo. Il prestito è la messa a disposizione temporanea senza scopo di lucro da parte di istituzioni accessibili al pubblico: il diritto si trasforma in diritto a equo compenso, gestito in Italia dalla SIAE.
L'esaurimento del diritto di distribuzione (art. 17) si applica anche al noleggio?
No. L'art. 18-bis è stato introdotto proprio per escludere il noleggio dall'ambito dell'esaurimento. Chi acquista un DVD o un libro può rivenderlo liberamente (diritto esaurito) ma non può noleggiarlo commercialmente senza autorizzazione del titolare.
Le biblioteche devono pagare un compenso per il prestito dei libri?
Sì. Il prestito bibliotecario è soggetto a equo compenso ex art. 18-bis. In Italia il sistema del public lending right è gestito dalla SIAE che raccoglie i compensi e li ridistribuisce agli autori ed editori. L'importo è determinato in base al numero di prestiti effettuati.
Il prestito di e-book da parte delle biblioteche rientra nell'art. 18-bis?
La CGUE (Vereniging Openbare Bibliotheken C-174/15) ha ammesso l'applicabilità dell'eccezione di prestito pubblico agli e-book, a condizione che la copia sia stata acquistata con il consenso del titolare e che il prestito avvenga in modalità analoghe a quello fisico (un utente per volta, copia rimossa dopo la scadenza).