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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
In sintesi
L'articolo 2 fornisce l'elenco esemplificativo — non tassativo — delle categorie di opere tutelate dalla legge sul diritto d'autore. La norma comprende opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose (n. 1); opere musicali con o senza testo (n. 2); opere coreografiche e pantomimiche (n. 3); opere delle arti figurative (pittura, scultura, grafica e arte applicata, n. 4); disegni e opere architettoniche (n. 5); opere cinematografiche e audiovisive (n. 6); fotografie (n. 7); programmi per elaboratore (n. 8, equiparati alle opere letterarie ai sensi della Direttiva 91/250/CEE); banche dati (n. 9, protette sia come opere dell'ingegno se originali, sia come oggetto del diritto sui generis). L'elenco ha natura aperta: nuove forme espressive tecnologicamente determinate (es. videogiochi, opere di NFT, output di IA co-creativo) possono ricadere nell'ambito della tutela se soddisfano il requisito di creatività dell'art. 1.

Testo dell'articoloVigente

Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

Commento

Ratio della norma

L'art. 2 svolge una funzione di concretizzazione: laddove l'art. 1 enuncia in astratto il criterio della creatività, l'art. 2 traduce quel criterio in categorie operative. La tecnica dell'elenco aperto è consapevole: il legislatore del 1941 — e le successive novelle — hanno preferito un'elencazione esemplificativa per consentire l'adattamento della tutela all'evoluzione tecnologica senza necessità di continue riforme legislative. Ciò ha permesso, ad esempio, di ricondurre i programmi per elaboratore nella categoria delle opere letterarie (n. 8, introdotto con D.Lgs. 518/1992 in attuazione della Direttiva 91/250/CEE) e le banche dati originali nella tutela autorale (n. 9, D.Lgs. 169/1999).

Analisi del testo

Tra le categorie più rilevanti sul piano applicativo:

Opere letterarie (n. 1): comprende romanzi, saggi, articoli giornalistici, testi pubblicitari con apporto creativo, discorsi e conferenze. La tutela si estende al titolo dell'opera (art. 100) e ai personaggi letterari dotati di sufficiente specificità.

Opere musicali (n. 2): protette nella composizione e nel testo; la tutela si estende agli arrangiamenti originali (art. 4). La Cassazione (Cass. SS.UU. 13524/2014) ha affrontato i criteri del plagio musicale, richiedendo l'identità o la sostanziale sovrapponibilità delle componenti melodiche e armoniche caratterizzanti.

Programmi per elaboratore (n. 8): la tutela copre il codice sorgente e oggetto, la documentazione preparatoria, le interfacce nella misura necessaria all'interoperabilità. Non coprono le idee e i principi sottostanti (art. 2, c. 8, ult. periodo).

Banche dati (n. 9): la protezione autorale scatta solo se la selezione o la disposizione dei contenuti è originale. La tutela del diritto sui generis (investimento rilevante) è disciplinata dagli artt. 102-bis e ss. L. 633/1941.

Fotografie (n. 7 e artt. 87-92): le fotografie creative sono tutelate come opere (70 anni post mortem); le fotografie meramente documentarie godono di tutela più breve (20 anni dalla produzione) come «semplici fotografie» (art. 87). La Cassazione (Cass. 33464/2019) ha confermato che anche foto di reportage possono avere carattere creativo se le scelte compositive riflettono la personalità dell'autore.

Quando si applica

L'elencazione opera in combinato con il requisito di creatività dell'art. 1: un'opera rientra in una categoria dell'art. 2 ma non soddisfa il requisito creativo rimane fuori dalla tutela. Esempio tipico: elenchi telefonici o tabelle dati puramente fattuali non sono protetti come opere letterarie, pur potendo beneficiare del diritto sui generis come banche dati. L'art. 2 si applica indipendentemente dal supporto (cartaceo, digitale, streaming) e dal mezzo di diffusione.

Confronto con altri istituti

Rispetto alla tutela dei disegni e modelli industriali (D.Lgs. 30/2005, art. 31 ss.), il n. 4 dell'art. 2 copre le opere dell'arte applicata con valore artistico, purché separabili dalla funzione tecnica (Corte di Giustizia UE, Cofemel C-683/17). La protezione è cumulabile: un oggetto di design creativo può essere protetto sia come opera dell'arte applicata che come disegno industriale registrato. Per i programmi per elaboratore, la tutela autorale coesiste con quella dei segreti aziendali (D.Lgs. 63/2018) per il codice non divulgato.

Problemi applicativi

I principali nodi interpretativi riguardano: (1) i videogiochi, riconducibili sia alle opere audiovisive che ai programmi, con conseguenze differenti in materia di diritti connessi; (2) le opere di NFT (non-fungible token), dove la questione non è la tokenizzazione ma la creatività dell'opera sottostante; (3) i contenuti generati da IA generativa, per i quali la dottrina discute se l'output possa rientrare in una categoria dell'art. 2 pur mancando il presupposto soggettivo dell'autore persona fisica; (4) la tutela dei format televisivi, che la giurisprudenza riconosce solo se dotati di elementi creativi sufficientemente determinati e originali.

Casi pratici

Caso 1: Plagio musicale tra due brani pop

Caso 2: Banca dati di giurisprudenza con selezione originale

Caso 3: Fotografia di moda: opera creativa o semplice fotografia?

Domande frequenti

L'elenco dell'art. 2 L. 633/1941 è tassativo?

No, l'elenco ha natura esemplificativa. Nuove forme espressive tecnologicamente determinate — come videogiochi, opere digitali interattive o output co-creativi di sistemi IA — possono ricadere nella tutela se soddisfano il requisito di creatività dell'art. 1, anche se non espressamente nominate nell'art. 2.

Qual è la differenza tra la tutela autorale delle banche dati e il diritto sui generis?

La tutela autorale (art. 2 n. 9) protegge la banca dati originale nella sua struttura creativa per 70 anni post mortem auctoris. Il diritto sui generis (artt. 102-bis ss.) protegge l'investimento rilevante nella costituzione della base dati per 15 anni dalla messa a disposizione, anche se la struttura non è originale. I due regimi sono cumulabili.

I programmi per elaboratore sono tutelati come opere letterarie: cosa significa in pratica?

Significa che si applicano le stesse norme: durata 70 anni post mortem, diritti morali dell'autore, diritti di riproduzione e adattamento. Tuttavia, l'art. 64-ter prevede eccezioni specifiche per l'interoperabilità e la decompilazione. Le idee e i principi sottostanti al software — a differenza del codice — non sono protetti.

Una foto scattata automaticamente da una videocamera di sorveglianza è protetta?

No. Manca l'apporto creativo umano: la videocamera registra meccanicamente la realtà senza scelte compositive dell'autore. Le immagini di sorveglianza non sono opere ai sensi dell'art. 2 n. 7 e non rientrano neppure nella categoria delle semplici fotografie dell'art. 87, che richiede comunque un atto fotografico riferibile a una persona fisica.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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