In sintesi
L'art. 100-quater del DPR 602/1973 disciplina il meccanismo di imputazione degli acconti d'imposta versati ai sensi degli artt. 100-bis e 100-ter alle imposte sui redditi definitivamente dovute per l'anno 1974. Gli acconti commisurati ai redditi di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 si detraggono dall'IRPEF o dall'IRPEG dovute per il 1974, mentre gli acconti sui redditi fondiari si imputano alle corrispondenti imposte catastali. Quando gli acconti superano l'imposta definitiva, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. È una norma transitoria di diritto intertemporale ormai priva di qualsiasi applicazione pratica.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 100-quater DPR 602/1973 — Imputazione acconti alle imposte 1974
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l’anno 1974 o per il primo periodo d’imposta ricadente nell’anno stesso.
Se gli acconti d’imposta sono di ammontare superiore alle imposte, cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dell’anno 1974 o agli accertamenti d’ufficio, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'art. 100-quater del DPR 602/1973 chiude il cerchio del sistema degli acconti transitori introdotto dagli artt. 100-bis e 100-ter: dopo aver individuato i soggetti obbligati e fissato le aliquote, la norma stabilisce come gli acconti versati si raccordano con le imposte definitive del primo anno della riforma (1974). La disposizione garantisce la natura non definitiva degli acconti, rispettando il principio per cui il versamento anticipato costituisce un acconto e non una tassa aggiuntiva. Il diritto al rimborso dell'eccedenza preserva l'equità del sistema transitorio.
Analisi e struttura
La norma prevede due ipotesi di imputazione. Prima ipotesi: gli acconti commisurati ai redditi di ricchezza mobile categoria B e C/1 si detraggono dall'IRPEF o dall'IRPEG dovute per il 1974 o per il primo periodo d'imposta ricadente in quell'anno. I soggetti che pagavano la categoria B con aliquota del 10-15 per cento vedevano tali importi portati in riduzione dell'imposta personale definitiva. Seconda ipotesi: se gli acconti eccedono le imposte definitivamente dovute, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. La norma garantisce così la simmetria tra acconto e imposta finale, evitando un arricchimento ingiustificato dello Stato.
Quando si applica
Norma esaurita: gli acconti e le relative imputazioni riguardano esclusivamente l'anno d'imposta 1974, il primo anno di applicazione dell'IRPEF e dell'IRPEG. Qualsiasi contestazione relativa a questi acconti (erronea liquidazione, rimborso negato, prescrizione del diritto al rimborso) sarebbe oggi prescritta da decenni, dato che i termini ordinari di prescrizione del credito tributario sono di dieci anni. Il sistema vigente di imputazione degli acconti alle imposte definitive è disciplinato dalle norme sul calcolo del saldo IRPEF/IRES in sede di dichiarazione annuale.
Confronto e norme correlate
La logica dell'art. 100-quater corrisponde strutturalmente al meccanismo vigente: gli acconti IRPEF versati in giugno e novembre si detraggono dall'imposta netta risultante dalla dichiarazione dell'anno successivo (saldo a pagare o a credito). Il diritto al rimborso dell'eccedenza è oggi codificato nelle norme sulla dichiarazione dei redditi (possibilità di chiedere a rimborso o di portare in compensazione il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione). Gli artt. 100-bis (soggetti) e 100-ter (aliquote) forniscono le premesse per l'applicazione dell'art. 100-quater. L'art. 100-quinquies completa il quadro disciplinando le modalità di riscossione degli acconti.
Problemi applicativi
Norma priva di applicazione pratica attuale. Dal punto di vista storico, i problemi applicativi dell'epoca riguardavano: la corretta determinazione delle imposte dovute per il 1974 ai sensi dei nuovi criteri IRPEF/IRPEG, necessaria per calcolare l'eventuale eccedenza degli acconti; i tempi del rimborso dell'eccedenza, che nel sistema allora vigente richiedevano l'emissione di un ordinativo di pagamento da parte dell'ufficio; il coordinamento tra gli acconti versati sui redditi fondiari (calcolati sulle rendite catastali) e le imposte definitive (IRPEF con deduzione forfettaria dei redditi fondiari). Queste problematiche sono di mero interesse storico-accademico.
Casi pratici
Caso 1: Acconto superiore all'IRPEF definitiva del 1974
Caso 2: Imputazione acconto categoria C/1 all'IRPEF 1974
Caso 3: Acconto sui redditi fondiari e IRPEF definitiva
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 100-quater DPR 602/1973?
L'art. 100-quater DPR 602/1973 stabilisce il meccanismo di imputazione degli acconti transitori del 1974 alle imposte definitivamente dovute per quell'anno: gli acconti su redditi di ricchezza mobile si detraggono dall'IRPEF o IRPEG 1974. Se gli acconti superano l'imposta definitiva, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. È una norma transitoria esaurita, priva di applicazione attuale.
Come funziona oggi il meccanismo di acconto e saldo IRPEF?
Gli acconti IRPEF versati in giugno e novembre si detraggono dall'imposta netta risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno successivo. Se l'imposta netta supera gli acconti, si versa un saldo; se è inferiore, si ha un credito IRPEF che può essere portato in compensazione con altri tributi tramite modello F24 o chiesto a rimborso. Il rimborso automatico viene erogato dall'Agenzia delle entrate entro alcuni mesi dalla presentazione della dichiarazione.
Il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione può essere ceduto a terzi?
Il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione può essere ceduto nei casi previsti dalla legge (art. 43-bis DPR 602/1973 per i crediti rimborsabili in dichiarazione). La cessione deve essere notificata all'Agenzia delle entrate e al concessionario della riscossione. Il cessionario risponde in solido con il cedente in caso di rimborso indebito, ma non può a sua volta cedere il credito.
Se ho pagato più acconti IRPEF del necessario, cosa devo fare?
Se dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito IRPEF (perché gli acconti superano l'imposta definitiva), il contribuente può: portare il credito in compensazione con altri tributi nei successivi modelli F24; chiedere il rimborso diretto, barrando l'apposita casella nella dichiarazione. Il rimborso viene erogato dall'Agenzia delle entrate, in genere entro 6-12 mesi dalla presentazione della dichiarazione, con l'aggiunta degli interessi per il ritardo se il rimborso avviene oltre i termini di legge.
Vedi anche