In sintesi
L'art. 45 del DPR 602/1973 è la norma di apertura della fase di riscossione coattiva: stabilisce che il concessionario (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) procede alla riscossione forzata delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del Titolo II del decreto, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto esecutato. La cartella è il presupposto indefettibile per l'avvio dell'esecuzione forzata: senza la notifica regolare della cartella, qualsiasi atto esecutivo successivo è viziato da nullità. La norma fissa il quadro generale entro cui si collocano tutte le specifiche misure esecutive (pignoramento mobiliare, immobiliare, presso terzi, fermo amministrativo, ipoteca) disciplinate dagli articoli successivi.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 45 DPR 602/1973 — Riscossione coattiva
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede.
Stesso numero, altri codici
- Art. 45 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 45 D.Lgs. 159/2011 — Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
- Art. 45 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 45 D.Lgs. 42/2004 — Prescrizioni di tutela indiretta
- Art. 45 CAD — Valore giuridico della trasmissione
- Art. 45 Codice Civile: Domicilio dei coniugi, del minore e
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'art. 45 definisce il punto di avvio della fase coattiva della riscossione tributaria, segnando il passaggio dalla fase di accertamento e iscrizione a ruolo alla fase di esecuzione vera e propria. Il ruolo è già un titolo esecutivo (art. 49), ma la riscossione coattiva presuppone la previa notifica della cartella di pagamento al debitore: quest'ultimo deve avere la possibilità di pagare spontaneamente o di contestare il debito prima che vengano adottate misure esecutive. La cartella è dunque un atto di garanzia procedimentale oltre che il veicolo di comunicazione del debito.
Analisi e struttura
La norma individua tre categorie di somme oggetto di riscossione coattiva: le somme iscritte a ruolo (l'imposta e le sanzioni originarie), gli interessi di mora (che maturano dal giorno successivo alla scadenza del pagamento indicato in cartella) e le spese di esecuzione (oneri amministrativi e processuali dell'esecuzione forzata). Il concessionario deve previamente notificare la cartella di pagamento: solo dopo la sua notifica e il decorso del termine di pagamento (di norma 60 giorni) può avviarsi la procedura esecutiva. Le procedure esecutive specifiche sono poi disciplinate negli articoli 49-91-bis del decreto.
Quando si applica
Si applica ogni volta che un debito tributario iscritto a ruolo non viene pagato spontaneamente entro i termini della cartella. Presuppone che la cartella sia stata regolarmente notificata e che siano trascorsi i termini per il pagamento o per la dilazione. Non si applica ai crediti tributari riscossi tramite autoliquidazione (F24) né a quelli oggetto di accordi di definizione agevolata che sospendono l'esecuzione.
Confronto e norme correlate
L'art. 45 va letto con l'art. 25 (cartella di pagamento), l'art. 26 (notificazione della cartella), l'art. 30 (interessi di mora) e l'art. 49 (espropriazione forzata). Il D.Lgs. 112/1999 disciplina i rapporti tra ente creditore e concessionario nella riscossione coattiva. Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000, art. 6) garantisce il diritto del contribuente a essere informato prima di qualsiasi atto che lo riguardi.
Problemi applicativi
Il principale problema è la corretta notifica della cartella: errori nella notificazione rendono nullo ogni atto esecutivo successivo. La giurisprudenza ha elaborato un ampio corpus di regole sulla notifica delle cartelle (modalità, destinatario, luogo, prove di notifica), rendendo questo il principale terreno di contestazione delle esecuzioni tributarie. Ulteriore questione è la prescrizione: il concessionario deve avviare l'esecuzione entro i termini di prescrizione del credito, decorrenti dalla data di notifica della cartella.
Casi pratici
Caso 1: Avvio dell'esecuzione senza previa notifica della cartella
Caso 2: Riscossione coattiva di imposte, interessi di mora e spese
Caso 3: Eccezione di nullità della cartella come difesa nell'esecuzione
Domande frequenti
Cos'è la riscossione coattiva e quando parte?
La riscossione coattiva è la fase in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) forza il pagamento dei debiti tributari non pagati spontaneamente. Parte dopo la notifica della cartella di pagamento e il decorso del termine di pagamento (di norma 60 giorni), se il contribuente non ha pagato né chiesto dilazione o sospensione.
La cartella di pagamento è sempre necessaria prima del pignoramento?
Sì: l'art. 45 impone la previa notifica della cartella come condizione di validità di qualsiasi atto esecutivo successivo. Un pignoramento eseguito senza previa cartella regolarmente notificata è nullo e impugnabile davanti al giudice competente (ordinario o tributario a seconda della natura dell'atto contestato).
Quali somme può riscuotere coattivamente l'AdER?
Le somme iscritte a ruolo (imposta + sanzioni), gli interessi di mora (maturati dalla scadenza della cartella) e le spese di esecuzione (costi amministrativi e procedurali dell'azione coattiva). Il totale può superare significativamente l'importo originario del ruolo.
Come si blocca la riscossione coattiva?
Pagando integralmente le somme richieste, chiedendo la dilazione ex art. 19 (che sospende le nuove procedure esecutive), presentando ricorso con contestuale istanza di sospensione al giudice tributario ex art. 47 D.Lgs. 546/1992, o aderendo a eventuali definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio) previste da provvedimenti legislativi speciali.
Vedi anche