Testo dell'articoloVigente
Art. 43-ter DPR 602/1973 — Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Le eccedenze dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa’ o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu’ societa’ o all’ente dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalita’ di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Nei confronti dell’amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze e’ efficace a condizione che l’ente o societa’ cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l’ente o societa’ controllante e le societa’ da questo controllate: si considerano controllate le societa’ per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita’ limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o societa’ controllante per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall’inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti.
Commento
Ratio della norma
Nei gruppi societari, le singole entità del gruppo hanno posizioni fiscali diverse: alcune sono a credito, altre a debito verso il Fisco. Senza l'art. 43-ter, ciascuna società dovrebbe gestire autonomamente la propria posizione, con le società a credito che attendono il rimborso (spesso per anni) e quelle a debito che versano autonomamente. L'art. 43-ter consente di compensare internamente al gruppo queste posizioni, migliorando la gestione finanziaria complessiva e riducendo il ricorso alla liquidità esterna. La semplificazione procedurale (nessuna formalità di notifica) è giustificata dalla presunzione che, all'interno di un gruppo, i rischi di inadempimento siano ridotti.
Analisi e struttura
La cessione opera tra entità dello stesso gruppo: il concetto di gruppo è determinato in base ai criteri del controllo societario (partecipazione maggioritaria o controllo di fatto). La cedente indica nella propria dichiarazione dei redditi l'ammontare delle eccedenze cedute e la società cessionaria destinataria. La cessionaria utilizza le eccedenze ricevute in compensazione delle proprie imposte dovute, entro i termini previsti per i versamenti. Non sono richieste le formalità dell'art. 70 R.D. 2440/1923 (notifica all'Amministrazione, accettazione, ecc.): la cessione intra-gruppo è efficace per la sola indicazione in dichiarazione. Il cedente rimane comunque responsabile per l'eventuale inesistenza del credito ceduto.
Quando si applica
Si applica alle eccedenze IRES e IRAP (e delle relative addizionali) risultanti dalle dichiarazioni annuali delle società appartenenti a un gruppo. Non si applica alle eccedenze IVA, ai crediti IRPEF (riservati alle persone fisiche) né ai contributi previdenziali. Il requisito del gruppo deve sussistere sia alla data di chiusura dell'esercizio della cedente sia alla data di utilizzo delle eccedenze da parte della cessionaria. La cessione può essere parziale (una quota dell'eccedenza) o totale.
Confronto e norme correlate
L'art. 43-ter si distingue dall'art. 43-bis (cessione a terzi estranei al gruppo, con formalità) per la semplificazione procedurale e per il requisito dell'appartenenza al gruppo. Si coordina con le norme sul consolidato fiscale nazionale (artt. 117-142 TUIR) che prevedono un meccanismo ancora più integrato di compensazione delle posizioni fiscali delle società del gruppo. Il D.Lgs. 46/1999 ha regolato i dettagli applicativi della cessione intra-gruppo.
Problemi applicativi
Il principale problema riguarda la verifica del requisito di appartenenza al gruppo: se successivamente si accerta che il rapporto di controllo non esisteva (es. per operazioni di ristrutturazione societaria), la cessione può essere contestata e le eccedenze utilizzate in compensazione dalla cessionaria vengono recuperate come versamenti carenti. Ulteriore questione è la corretta indicazione delle eccedenze cedute nella dichiarazione: omissioni o errori formali possono rendere inefficace la cessione verso l'Amministrazione. Il valore delle eccedenze deve essere quello risultante dalla dichiarazione definitiva, non da quella provvisoria.
Casi pratici
Caso 1: Capogruppo che utilizza le eccedenze della controllata
Caso 2: Cessione parziale tra due società sorelle
Caso 3: Cessione contestata per mancanza del requisito di gruppo
Domande frequenti
Cos'è la cessione delle eccedenze di gruppo ex art. 43-ter DPR 602/1973?
È il trasferimento delle eccedenze IRES e IRAP risultanti dalla dichiarazione di una società del gruppo a un'altra società o all'ente dello stesso gruppo, per consentire l'utilizzo in compensazione delle imposte dovute dalla cessionaria. Non servono le formalità ordinarie di cessione crediti verso lo Stato.
Come si effettua la cessione intra-gruppo delle eccedenze fiscali?
La società cedente indica nella propria dichiarazione dei redditi l'ammontare delle eccedenze cedute e il nome della società cessionaria. Non occorre notifica all'Agenzia delle Entrate né accettazione formale. La cessionaria utilizza le eccedenze in compensazione entro i termini ordinari di versamento delle proprie imposte.
Quali eccedenze possono essere cedute nell'ambito del gruppo?
Le eccedenze IRES e IRAP (e relative addizionali) risultanti dalla dichiarazione annuale. Non si cedono le eccedenze IVA (che seguono regole proprie), le eccedenze IRPEF (solo persone fisiche) né i crediti previdenziali. La cessione può riguardare l'eccedenza in tutto o in parte.
Cosa rischio se il requisito di gruppo non sussisteva?
La cessione è inefficace verso l'Agenzia delle Entrate: le somme utilizzate in compensazione dalla cessionaria vengono recuperate come versamenti carenti, con applicazione delle sanzioni per omesso versamento e degli interessi di mora. La verifica del requisito di controllo è quindi essenziale prima di procedere.
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