Testo dell'articoloVigente
Art. 3 DPR 602/1973 — Riscossione mediante versamenti diretti
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario:
1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell’art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo;
2) (numero abrogato dall’art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976 n. 920);
3) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche’ l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale;
4) (numero abrogato dall’art. 1-bis, comma 1 decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546);
5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);
6) l’imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta’ di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.
Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:
a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell’art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);
b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell’articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1);
c) l’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonche’ l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, ad esclusione dell’imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16 del medesimo decreto;
d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all’art. 26, comma 1, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorche’ non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all’art. 26, comma 2, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorche’ non corrisposti;
f) le ritenute sui redditi di cui all’articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari.
g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all’art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorche’ non corrisposti;
h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell’art. 1 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546;
h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
Commento
Ratio della norma
L'art. 3 identifica il perimetro del versamento spontaneo in contrapposizione alla riscossione coattiva tramite ruolo. La norma ha valore sistematico: definisce quali flussi tributari transitano per la via del pagamento volontario e quali, invece, possono diventare oggetto di iscrizione a ruolo in caso di inadempimento. La bipartizione tra versamenti al concessionario e versamenti alla tesoreria riflette la struttura organizzativa della riscossione nel 1973, largamente superata dalle riforme successive (D.Lgs. 241/1997, istituzione dell'F24) ma mantenuta nel testo normativo come riferimento sistematico.
Analisi e struttura
Il comma 1 elenca i versamenti diretti al concessionario: ritenute alla fonte operate da soggetti privati diversi dalle pubbliche amministrazioni, IRPEG/IRES da dichiarazione annuale, ritenute sui dividendi ex artt. 27 e 73 DPR 600/1973. Il comma 2 elenca i versamenti alla tesoreria provinciale: ritenute operate da Camera, Senato, Corte Costituzionale, ritenute su redditi di capitale maturati nel periodo d'imposta, IRPEF da dichiarazione annuale, ritenute su interessi e premi di obbligazioni. L'elenco, sebbene articolato, è oggi quasi interamente gestito tramite il modello F24, che ha unificato la maggior parte dei codici di versamento in un unico documento.
Quando si applica
I versamenti diretti si applicano ogni volta che il contribuente (o il sostituto d'imposta) adempie spontaneamente alle proprie obbligazioni tributarie nei termini di legge. I termini di versamento sono disciplinati dall'art. 8 del medesimo DPR. Se il versamento non avviene, l'Amministrazione può procedere all'iscrizione a ruolo delle somme non versate, con conseguente notifica della cartella di pagamento. L'art. 3-bis specifica le modalità del versamento IRPEF mediante delega bancaria.
Confronto e norme correlate
L'art. 3 va letto insieme all'art. 8 (termini di versamento), all'art. 5-bis (versamento all'ufficio incompetente), al D.Lgs. 241/1997 (modello F24 e compensazioni) e al DPR 600/1973 (sostituti d'imposta, artt. 23-30). Il regime sanzionatorio per il mancato o tardivo versamento diretto, originariamente previsto dall'art. 9 (ora abrogato), è oggi disciplinato dal D.Lgs. 471/1997.
Problemi applicativi
La pluralità di codici e scadenze previsti dall'art. 3 rendeva il versamento diretto complesso prima dell'introduzione dell'F24. Attualmente i principali problemi pratici riguardano l'errata imputazione del codice tributo in F24 (che può determinare un versamento non correttamente allocato) e la gestione dei versamenti tramite delega bancaria per soggetti non residenti o con conti all'estero. Un profilo rilevante riguarda i sostituti d'imposta: l'omesso o tardivo versamento delle ritenute è sanzionato pesantemente (art. 13 D.Lgs. 471/1997) e può generare iscrizione a ruolo delle ritenute non versate con aggravio di interessi e sanzioni.
Casi pratici
Caso 1: Sostituto d'imposta che versa le ritenute dei dipendenti
Caso 2: Professionista che versa il saldo IRPEF da dichiarazione
Caso 3: Ritenute su interessi bancari versate dalla banca
Domande frequenti
Il versamento diretto con F24 equivale al versamento al concessionario dell'art. 3?
Sì. Il D.Lgs. 241/1997 ha unificato la maggior parte dei versamenti tributari nel modello F24, che ha sostituito praticamente tutte le procedure di versamento diretto previste dall'art. 3. Il riferimento al "concessionario" e alla "tesoreria provinciale" è oggi da intendersi come versamento tramite F24 al sistema riscossione.
Cosa succede se non verso le ritenute dei miei dipendenti?
L'omesso versamento delle ritenute è sanzionato dal D.Lgs. 471/1997 con una sanzione del 30% delle somme non versate, oltre agli interessi. Le ritenute non versate vengono iscritte a ruolo e notificate in cartella al sostituto d'imposta, che risponde anche penalmente se l'importo supera 150.000 euro.
Posso versare l'IRPEF con compensazione invece che con F24 ordinario?
Sì, se hai crediti d'imposta da compensare (es. credito IVA, crediti da 730). Il D.Lgs. 241/1997 consente la compensazione orizzontale tramite F24: si azzerano i debiti con i crediti disponibili. Attenzione ai limiti annui di compensazione.
Cos'è il versamento delle ritenute sui dividendi previsto dall'art. 3?
Le società che distribuiscono dividendi devono operare la ritenuta a titolo d'imposta (tipicamente 26%) sugli importi distribuiti agli azionisti e versarla alla tesoreria entro le scadenze dell'art. 8. Il versamento avviene tramite F24 con i codici tributo specifici per i dividendi.
Vedi anche