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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 58 della L. 392/1978 disciplina la sorte dei contratti di locazione abitativa che al momento dell'entrata in vigore della legge (luglio 1978) erano soggetti a proroga legale secondo la legislazione previgente. Tali contratti vengono considerati prorogati di diritto e sottoposti alla nuova disciplina della durata quadriennale ex art. 1, con decorrenze scaglionate a seconda dell'anno di stipula del contratto originario: dal 1° gennaio 1979 per i contratti stipulati prima del 1952, dal 1° luglio 1979 per quelli stipulati tra il 1953 e il 1963, dal 1° gennaio 1980 per i contratti più recenti. La norma ha avuto natura tipicamente transitoria, rilevante al momento dell'entrata in vigore della legge, ma mantiene interesse storico e interpretativo per i rari rapporti ancora in corso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 58 L. 392/1978 — Contratti abitativi in corso soggetti a proroga

L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la durata prevista nell’articolo 1 con le seguenti decorrenze: a) dal 1 gennaio 1979, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1952; b) dal 1 luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1 gennaio 1953 ed il 7 novembre 1963; c) dal 1 gennaio 1980, per i contratti stipulati dopo il 7 novembre 1963.

Commento

Ratio della norma

L'art. 58 ha svolto una funzione tipicamente transitoria: garantire il passaggio ordinato dal vecchio regime di proroga legale forzosa — che aveva caratterizzato il mercato locatizio italiano dagli anni della guerra fino al 1978 — al nuovo sistema della L. 392/1978, basato su durate minime garantite ma senza proroga coatta indefinita. Il legislatore ha voluto evitare che l'entrata in vigore della nuova legge producesse uno sfratto in massa dei conduttori già protetti dalla proroga, graduando nel tempo l'applicazione della nuova disciplina.

Analisi e struttura

La norma stabilisce tre date di decorrenza della nuova disciplina, calibrate sulla data di stipula del contratto originario. I contratti più vecchi (stipulati prima del 31 dicembre 1952) transitano alla nuova disciplina dal 1° gennaio 1979 — sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge — dando ai conduttori più anziani il tempo di adeguarsi. I contratti intermedi (1953-1963) transitano dal 1° luglio 1979. I contratti più recenti (dopo il 7 novembre 1963) transitano dal 1° gennaio 1980. In tutti i casi, i contratti «si considerano prorogati» e assumono la durata quadriennale prevista dall'art. 1, che viene calcolata a partire dalle date indicate dalla norma. Questa previsione ha bloccato la possibilità dei locatori di chiedere il rilascio dei conduttori già protetti dalla proroga nelle more del passaggio al nuovo regime.

Quando si applica

L'art. 58 ha perso pressoché tutta la sua rilevanza pratica perché si riferisce a rapporti sorti nell'era della proroga legale (ante 1978) e transitati poi sotto la L. 392/1978. Questi contratti, se ancora in corso, sarebbero stati più volte rinnovati o scaduti nel corso dei decenni successivi. Mantiene rilevanza storica e interpretativa per comprendere la disciplina dei contratti a proroga citata negli artt. 59 ss., che fa riferimento ai rapporti di cui all'art. 58.

Confronto e norme correlate

L'art. 58 è il punto di partenza dei contratti abitativi a proroga disciplinati dagli artt. 59-66. L'art. 59 (recesso del locatore) e gli artt. 62-63 (canone e aggiornamento in regime di proroga) si applicano ai contratti di cui al presente articolo. Con la L. 431/1998, che ha introdotto il regime delle locazioni a canone libero e concordato per le nuove stipule, i contratti ex art. 58 sono diventati sempre più marginali, residuando solo i rarissimi contratti ancora in vita da prima del 1978 o i loro rinnovi.

Problemi applicativi

Il problema applicativo principale al tempo dell'entrata in vigore della norma era stabilire se un contratto in regime di proroga, che era già stato oggetto di rinnovi parziali, dovesse computare la data di stipula del contratto originario o quella del rinnovo. La giurisprudenza aveva chiarito che la data rilevante era quella del contratto originario, non dei successivi rinnovi taciti. Un secondo profilo riguardava i contratti il cui regime di proroga era già cessato al momento dell'entrata in vigore della L. 392/1978: per essi non si applicava l'art. 58 ma la disciplina ordinaria della nuova legge.

Casi pratici

Caso 1: Contratto pre-1952 che transita alla nuova disciplina nel 1979

Caso 2: Contratto degli anni Sessanta che entra nel nuovo regime

Caso 3: Determinazione della data rilevante per la transizione

Domande frequenti

Cosa sono i contratti abitativi soggetti a proroga ex art. 58 L.392/1978?

Sono i contratti di locazione abitativa che al momento dell'entrata in vigore della L. 392/1978 (luglio 1978) beneficiavano della proroga legale prevista dalla legislazione previgente. La norma li ha trasferiti alla nuova disciplina della durata quadriennale con scadenze graduate tra il 1979 e il 1980. Oggi sono contratti ormai praticamente estinti.

I contratti a proroga del 1978 sono ancora in vigore?

È estremamente improbabile che esistano ancora contratti originari ex art. 58 in corso. Dopo decenni di rinnovi e la riforma della L. 431/1998, questi rapporti si sono quasi tutti estinti o trasformati. Qualora esistessero, sarebbero soggetti alla disciplina della L. 392/1978 e non alla nuova legge del 1998 per i profili non abrogati.

Qual è la decorrenza della nuova disciplina per i contratti in proroga?

Varia in base alla data di stipula del contratto: dal 1° gennaio 1979 per i contratti ante 1952; dal 1° luglio 1979 per i contratti 1953-1963; dal 1° gennaio 1980 per i contratti post novembre 1963. La nuova disciplina della durata quadriennale decorrebbe dalla data indicata per ciascun gruppo.

La L. 431/1998 ha sostituito la disciplina dei contratti in proroga ex L.392/1978?

La L. 431/1998 si applica ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore. I vecchi contratti in regime L. 392/1978 (inclusi quelli transitati dall'art. 58) continuano a essere disciplinati dalla L. 392/1978 per gli aspetti non espressamente abrogati dalla nuova legge, creando un doppio binario normativo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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