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Testo dell'articoloAbrogato

Art. 106 L. 689/1981 – Esecuzione di pene pecuniarie

L. 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

L’ articolo 586 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “Art. 586. – (Esecuzione di pene pecuniarie). – Le condanne a pene pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

Per l’esecuzione delle pene pecuniarie pagabili ratealmente si osservano le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ma l’avviso di pagamento e il precetto debbono indicare l’importo e la scadenza delle singole rate.

Per le garanzie di esecuzione si osservano gli articoli 616, 617 e 618.

Se si tratta di pena pecuniaria applicata con decreto di condanna emesso dal pretore, assieme al decreto è notificato il precetto con cui si ingiunge di pagare la multa o l’ammenda inflitta e le spese del procedimento entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione; ovvero, limitatamente alle pene pecuniarie per le quali sia stato disposto il pagamento rateale, entro i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni singola rata, sempre che l’opposizione stessa non sia stata proposta.

Quando sia decorso inutilmente il tempo fissato nel precetto per il pagamento della pena rateale, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria per la parte corrispondente.

Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria e l’insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per l’ammenda, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria.

Se l’interessato dichiara di opporsi al provvedimento del pubblico ministero o del pretore, si applica il secondo capoverso dell’articolo 582 senza effetto sospensivo”

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: L. 689/1981 - Sanzioni amministrative.
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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