Art. 22 L. 689/1981 – Opposizione all’ordinanza-ingiunzione
L. 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale
Salvo quanto previsto dall’ articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , e da altre disposizioni di legge, contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
L’opposizione è regolata dall’ articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .
[Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150] [Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150] [Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150] [Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150] [Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150] [Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150]
È abrogato un comma, non l’articolo. L’articolo resta in vigore. Le parti soppresse sono segnate fra parentesi quadre nel testo (D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150).
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Prassi e linee guida
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Norma sopravvenuta
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 - art. 6 (Gazzetta Ufficiale)
L'art. 22 L. 689/1981 è stato sostanzialmente abrogato (salvo il primo comma rinviante) dal D.Lgs. 150/2011, che con l'art. 6 ha trasferito la disciplina dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione nel rito del lavoro innanzi al giudice ordinario. Restano applicabili le regole del previgente art. 22 L. 689/1981 ai soli giudizi instaurati prima del 6 ottobre 2011. Per i procedimenti successivi: foro del luogo dove è stata commessa la violazione; competenza del giudice di pace o del tribunale a seconda dei limiti di valore e di materia indicati dall'art. 6 D.Lgs. 150/2011.
Art. 22 L. 689/1981 - testo coordinato post-riforma
Testo coordinato pubblicato in Normattiva: dopo il D.Lgs. 150/2011 il primo comma dell'art. 22 rinvia all'art. 6 D.Lgs. 150/2011 per la disciplina dell'opposizione, mentre i commi successivi e l'art. 22-bis sono stati espressamente abrogati. La disposizione conserva valore esclusivamente per i giudizi pendenti instaurati prima del 6 ottobre 2011.
Prefettura di Campobasso - Ricorso per norme depenalizzate e altre violazioni amministrative
La Prefettura illustra il regime attuale dell'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione: trascorsa la fase amministrativa, l'interessato può proporre opposizione al giudice di pace o al tribunale (a seconda di valore e materia) nei trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ex art. 6 D.Lgs. 150/2011, che ha sostituito il previgente art. 22 L. 689/1981. È competente il giudice del luogo dove è stata commessa la violazione.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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Prassi e linee guida
Norma sopravvenuta
L'art. 22 L. 689/1981 è stato sostanzialmente abrogato (salvo il primo comma rinviante) dal D.Lgs. 150/2011, che con l'art. 6 ha trasferito la disciplina dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione nel rito del lavoro innanzi al giudice ordinario. Restano applicabili le regole del previgente art. 22 L. 689/1981 ai soli giudizi instaurati prima del 6 ottobre 2011. Per i procedimenti successivi: foro del luogo dove è stata commessa la violazione; competenza del giudice di pace o del tribunale a seconda dei limiti di valore e di materia indicati dall'art. 6 D.Lgs. 150/2011.
Norma di riferimento
Testo coordinato pubblicato in Normattiva: dopo il D.Lgs. 150/2011 il primo comma dell'art. 22 rinvia all'art. 6 D.Lgs. 150/2011 per la disciplina dell'opposizione, mentre i commi successivi e l'art. 22-bis sono stati espressamente abrogati. La disposizione conserva valore esclusivamente per i giudizi pendenti instaurati prima del 6 ottobre 2011.
Linee guida
La Prefettura illustra il regime attuale dell'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione: trascorsa la fase amministrativa, l'interessato può proporre opposizione al giudice di pace o al tribunale (a seconda di valore e materia) nei trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ex art. 6 D.Lgs. 150/2011, che ha sostituito il previgente art. 22 L. 689/1981. È competente il giudice del luogo dove è stata commessa la violazione.